ARTICOLO 1
Finalità
 
l. La presente legge in armonia con la legge 8 novembre 2, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e
con la programmazione regionale in materia di formazione, detta norme per il
sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
 
2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di
cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di
parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o
diversamente abili in situazione di non autosufficienza, a rischio di
istituzionalizzazione.
 
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma l sono promosse e
attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
 
 
 
 
ARTICOLO 2
Formazione
 
l. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
 
2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze
nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale,
elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell’handicap,
miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica,
capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per
le persone straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento
della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.
 
3. In esito al percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di
frequenza con profitto, ai sensi delle Note di indirizzo in merito alla
programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di
formazione e politiche attive del lavoro approvate con deliberazione della
Giunta regionale 15 febbraio 25, n. 285 e successive modificazioni, in cui
vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso
formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi.
Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli
apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti
all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza
alla persona, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 4.
 
4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la
durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e
aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il
rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti
formativi.
 
 
 
 
ARTICOLO 3
Selezione del personale nei Paesi esteri
 
1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni
finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori
stranieri da impiegare nell’assistenza familiare domiciliare, attraverso
percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d’origine del cittadino
extracomunitario.
 
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa
statale vigente, è garantito titolo di preferenza nell’ambito delle quote
d’ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.
 
 
 
 
ARTICOLO 4
Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro
 
1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare
nonché per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono
elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare domiciliare con
indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell’attestato di cui al
comma 3 dell’articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area
assistenziale.
 
2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i
requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli obblighi degli
iscritti, le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli
elenchi.
 
 
 
 
ARTICOLO 5
Attività di informazione e assistenza
 
1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati
e del privato sociale, garantiscono l’attività di informazione, assistenza e
consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all’assistenza
familiare domiciliare.
 
2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le
persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto di
lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che
relazionale e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare
domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
 
 
 
 
ARTICOLO 6
Interventi di sostegno economico
 
1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di
personale addetto all’assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo
settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l’erogazione di
contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di
lavoro.
 
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
 
a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;
 
b) i requisiti necessari ai fini dell’ammissione al contributo con
riferimento, in particolare:
 
1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente,
valutata secondo il metodo ISEE;
 
2) alla situazione di non autosufficienza, qualora riscontrata, debitamente
certificata;
 
3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del
personale addetto all’assistenza familiare domiciliare;
 
c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai
numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.
 
3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far
partecipare il personale addetto all’assistenza familiare domiciliare ai
programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 2.
 
4. Il contributo mensile è erogato dai Comuni sulla base di appositi
finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione
ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente
nell’ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.
 
5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi
regionali.
 
 
 
 
ARTICOLO 7
Clausola valutativa
 
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 3 novembre, informa il
Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge evidenziando i
risultati da essa ottenuti nell’ambito del sostegno e della qualificazione
dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una
relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
 
a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata
l’attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole
e le famiglie;
 
b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che
hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della
selezione dei soggetti formati;
 
c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la
qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi
formativi del personale addetto all’attività di assistenza familiare
domiciliare.
 
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, attiva processi di
monitoraggio e verifica avvalendosi dell’Osservatorio sociale regionale di cui
all’art. 37 della l.r. 3/1997.
 
 
 
 
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
 
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, è
autorizzata per l’anno 27, la spesa di euro 3., da finanziarsi
mediante l’utilizzo delle risorse a carico della programmazione regionale per
la formazione.
 
2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di sostegno economico di cui
all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 27, la spesa di euro 3.,, da
finanziarsi mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse, a carico del
Servizio sanitario regionale, già destinate al finanziamento dell’incentivo
economico denominato “assegno di cura” di cui alla l.r. 24/24, in quanto
misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari, nonché
mediante l’utilizzo di quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio
regionale per la l. 328/2 e per la l.r. 3/1997 e successive modificazioni,
secondo le modalità in esse previste.
 
3. Per gli anni 28 e successivi l’entità della spesa è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27,
comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
 
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente
articolo, sia in termini di competenza che di cassa.