La prima norma nazionale di attuazione del principio di sussidiarietà 

Una riforma che in ogni caso è destinata a ravvivare il dibattito sull'attuazione dell'art. 118, comma 4, Cost.

Dopo un esame approfondito del testo e una riflessione condivisa all’interno del nostro Laboratorio, offriremo ai nostri lettori un commento ragionato a una riforma che, in ogni caso, è destinata a ravvivare il dibattito sull’attuazione dell’art. 118, comma 4, Cost. In allegato riportiamo il testo dello stampato parlamentare con la relazione di accompagnamento.

Art. 23. Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla societa’ civile nello spirito della sussidiarieta’.

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita’, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita’ ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l’ente locale abbia provveduto, la stessa e’, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorita’ pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessita’ di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilita’ del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall’inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 49.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo’ in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 6° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia’ conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E’ fatta in ogni caso salva la potesta’ legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



ALLEGATI (1):