Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

L ' intervento legislativo appare significativo poiché le agevolazioni inserite si propongono di migliorare e promuovere il sistema della cultura e incrementare l ' offerta attraverso l ' innovazione nelle pratiche di gestione

Ispirandosi ai principi promossi all’articolo 2 dello statuto della regione Marche, che favorisce l’iniziativa dei cittadini singoli ed associati sulla base del principio di sussidiarietà, questa legge ha come obiettivo quello di diffondere la cultura dello spettacolo e favorirne la fruizione in tutto il territorio regionale.
La volontà di evidenziare la centralità del ruolo del cittadino e della sua partecipazione in forma pubblica o privata, viene esplicitata già nell’articolo uno indicandola come una premessa fondamentale per il miglioramento del settore in materia di spettacolo.

Il principio di sussidiarietà viene reso esplicito all’articolo 2 comma 4 che evidenzia come la regione, primariamente favorisca la cooperazione con gli enti locali senza esimersi dal promuovere, attraverso un’azione di coordinamento, la partecipazione attiva di nuovi soggetti pubblici e privati attraverso nuovi progetti culturali che apportino un plus valore all’offerta già presente sul territorio.

La funzione della regione è anche quella di promuovere la diffusione della cultura attraverso le collaborazioni, non solo a livello nazionale ma anche nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea, riconoscendo nel settore dello spettacolo, un punto di contatto tra la cittadinanza e le amministrazioni.

Nonostante la legge sia attenta al ruolo sociale dello spettacolo e della cultura come strumento di solidarietà, rivolgendosi anche alle nuove generazioni e alle minoranze, poco sfrutta la possibilità di usufruire del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale che poco si presta alla concretizzazione di questo progetto regionale.

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel
rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo
dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita
culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo economico.
2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia
salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione,
la promozione, la formazione del pubblico e l’innovazione gestionale,
perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata
distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. La Regione
incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati
operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.
3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici
e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del
teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi
ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In
particolare:
a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in
tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente
svantaggiate;
b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche
mediante attività di spettacolo;
c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale,
la ricerca e la sperimentazione;
d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita
dei livelli occupazionali all’interno del settore;
e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

ARTICOLO 2
(Sistema regionale dello spettacolo)
1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo,
inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico,
privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.
2. La Regione favorisce l’aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti
del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e
valorizzazione dello spettacolo e di garantire l’innovazione organizzativa,
gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.
3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di
cui all’articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità
nell’esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo
riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.
4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli
enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati,
promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di
sussidiarietà.

ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo
nei settori di cui alla presente legge e in particolare:
a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario
Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori
e, a tal fine, istituisce l’elenco di cui all’articolo 9;
b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui
all’articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l’accesso
di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo
programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;
d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di
anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;
e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema
Regionale dello Spettacolo, di cui all’articolo 2;
f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante
l’istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui
all’articolo 1;
g) svolge, attraverso l’Osservatorio regionale della cultura, attività di
monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare
attenzione a documentarne l’impatto economico e occupazionale; vigila sul
perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento
regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello
spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato,
altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare
nell’ambito dell’Unione europea.