TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Finalità e competenze
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1.La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l’accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del territorio.
2.La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell’ordinamento dell’Unione europea.
3. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
4. La Regione riconosce la centralità della persona nell’accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l’integrazione tra i servizi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l’occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.
5. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all’articolo 1:
a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonchè a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell’orientamento e del lavoro;
b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;
c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
d) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa delle strutture dell’orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonchè la riqualificazione degli operatori;
e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 23, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 23, n. 3” e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.
Art. 4
Controllo sostitutivo
1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all’articolo 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento delle amministrazioni provinciali.
2. Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
TITOLO III
Politiche del lavoro
Art. 35
Cooperazione sociale e inserimento lavorativo
1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell’inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.
2. La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul proprio territorio dei migliori modelli di intervento.



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