Cittadini ed associazioni divengono protagonisti attivi attraverso attività  ludiche e sportive svolte sul territorio

La Regione si impegna a favorire il diritto al gioco ed al tempo libero, collaborando con i cittadini nella riqualificazione degli spazi pubblici e migliorando i servizi già  a disposizione sul territorio. Le associazioni sportive e quelle per la promozione sociale agiscono cosìin concerto, perseguendo un obiettivo comune dove centrale diventa la volontà  di accrescere la vita di relazione per tutte le fasce d’età  senza discriminazione alcuna.
E’ interessante notare come il progetto nasca da una volontà  della regione ma richieda espressamente la collaborazione di cittadini ed associazioni che divengono protagonisti attivi attraverso le attività  ludiche e sportive svolte sul territorio. Il desiderio di condividere il tempo libero spesso è stato frenato dalla impossibilità  di ritrovarsi in spazi pubblici attrezzati e restituiti alla cittadinanza sotto forma di spazio comune, ed è questo che la regione si impegna a fare con la collaborazione delle associazioni offrendo un servizio alla persona e alla comunità . Si tratta di difendere il Diritto al Gioco ad ogni età , dove lo spazio è liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività  sportive: gli impianti sportivi verranno cosìconcessi in uso a società , associazioni ed enti di promozione sportiva promuovendo lo sport di cittadinanza e l’incontro tra le persone.

Articolo 1
Finalità 
1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.
2. La Regione riconosce altresìla funzione sociale del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l’arco della vita, finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute.

Articolo 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività  motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età , senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività  di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Articolo 3
Funzioni della Regione
1. Per le finalità  di cui all’articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l’esercizio delle attività  indicate all’articolo 2;
b) favorisce l’integrazione delle politiche del gioco e delle attività  ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità  e il tempo libero;
c) promuove l’attività  di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell’ambito delle finalità  di cui alla presente legge.

Articolo 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società  sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 28 aprile 24, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

Articolo 5
Programma annuale
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità  di concessione dei contributi;
c) le modalità  di presentazione delle domande.

Articolo 6
Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità  della spesa, a decorrere dall’anno 21, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.