La volontà  è quella di creare un organico capace di gestire in maniera nuova il territorio e agire in concerto con isituzioni, cittadini e associazioni

L’obiettivo della regione Umbria è quello di agire in maniera tale da tutelare, valorizzare e sfruttare il territorio ai fini dello sviluppo sostenibile, così come viene indicato fin dal’articolo due. La leale collaborazione e la sussidiarietà sono i principi che muovono questo disegno seguendo il metodo della copianificazione e specificando, all’articolo otto, la necessità di assicurare la partecipazione dei cittadini singoli e in forme associative: questo perché la volontà è quella di tutelare i diritti diffusi e ampliare gli strumenti di comunicazione e chiarezza, non solo a livello istituzionale ma anche nei confronti alla popolazione.
La legge regionale presenta il piano urbanistico strategico territoriale, il PUST, indicandolo come uno strumendo di programmazione territoriale regionale e come mezzo attraverso cui la regione svolge il suo compito di coordinamento. Il suo fine ultimo è quello di costituire un quadro programmatico, così come definito al comma 2 art 1 sezione uno, per la pianificazione ai diversi livelli provinciali e comunali.
La volontà della regione è quella di creare un organico capace di rispondere alla duplice esigenza di gestire in maniera nuova ed innovativa il territorio e agire in concerto con isituzioni, cittadini e associazioni restituendo così al territorio una rete di attività, valorizzazioni, ammodernamenti nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2
Definizione di governo del territorio
1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello
sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 8
La partecipazione dei cittadini
1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:
a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle sceltC! e di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 199, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.

SEZIONE I
PIANO URBANISTICO STRATEGICO
TERRITORIALE
Articolo 1
Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 25, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
2 Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 24, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 6 luglio 22, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore.
3. In particolare, il PUST:
a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b) è strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di governance per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;
c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;
d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;
e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.