la Regione specifica la volontà  di coinvolgere direttamente la cittadinanza indicandola come il destinatario primo di questo progetto

La volontà  della presente legge è definire le linee di controllo, promozione e svolgimento di un programma che mira alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione di nuove risorse.: recuperare e dare nuova vita a luoghi dimenticati e restituire visibilità  anche ai centri storici delle città . Per fare questo, oltre ad indicare le linee guida e specificare i necessari meccanismi tecnico-giuridici, la regione Veneto specifica la volontà  di coinvolgere direttamente la cittadinanza indicandola come il destinatario primo di questo progetto: il fine è quello di garantire crescita e benessere della popolazione nel rispetto delle risorse naturali e formulare una proposta nel lungo periodo dove i soggetti destinatari siano le nuove generazioni con il desiderio di assicurare loro un territorio omogeneo e capace di offrire risorse e risposte efficienti. Il ruolo delle associazioni e la richiesta di collaborazione, rispecchiano le basi ideologiche del programma della regione veneto e le modalità  di partecipazione riprendono l’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e le successive modificazioni, considerando anche l’importanza dell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione e la necessità  di una complessa rete informatica capace di offrire informazione e continuità . La pianificazione territoriale si articola sulla formulazione di diversi piani: il piano regolatore comunale, formato dal piano di assetto del territorio comunale (PAT) e dal piano degli interventi comunali (PI), il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), i piani urbanistici attuativi (PUA) e due diversi piani di coordinamento a livello provinciale (PTCP) e regionale (PTRC). L’attuazione di questa complessa rete organizzativa necessita del confronto con associazioni di interesse rilevante sul territorio, cosi come specificato al capo secondo della legge regionale, dove vengono anche indicati gli accordi tra soggetti pubblici e privati, considerati come parte fondamentale dello strumento di pianificazione. Per realizzare una modifica cosi radicale e complessa della rete presente sul territorio, risultano necessarie collaborazione e partecipazione costanti da parte dei cittadini singoli ed organizzati, cosìche possano esprimere pareri e sentirsi parte attiva alla creazione di quella che si desidera diventi la propria realtà  territoriale.

Articolo 2
Contenuti e finalità .
1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità :
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità  di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità  della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b) tutela delle identità  storico-culturali e della qualità  degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.
2. Le finalità  di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà , adeguatezza, ed efficienza, mediante:
a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
b) l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali;
d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità  diretta nella gestione del proprio territorio.

CAPO II – Forme di concertazione e
partecipazione nella pianificazione

Articolo 5 Concertazione e partecipazione.
1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività  al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
Art. 6 – Accordi tra soggetti pubblici e privati.
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità  e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 199, n. 241 ” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e successive modificazioni.