Integrazione dei cittadini stranieri

Gli immigrati regolari che pagano le tasse e rispettano le regole sono cittadini a tutti gli effetti e hanno diritto ai servizi sociali

La novità  più importante è certamente l’accesso alle cure mediche per tutti. In Toscana gli interventi socio-sanitari urgenti e il diritto alla salute saranno infatti garantiti a tutti i cittadini stranieri, anche a quelli privi del permesso di soggiorno. Agli stranieri che rispettano le leggi e che pagano le tasse  sarà  garantito poi il diritto a servizi come asili nido e alloggi di edilizia pubblica.  E’ da precisare che gli immigrati regolari non sono equiparati a quelli irregolari, poiché i destinatari del provvedimento sono solo i cittadini stranieri in regola, mentre per gli extracomunitari tutti sono previsti solo interventi specifici e limitati, come appunto l’accesso alle cure mediche di urgenza.



La legge vuole far inserire pienamente gli immigrati regolari nella comunità  e rendere completa e stabile la loro cittadinanza, con gli stessi diritti e doveri degli italiani. A questo scopo sono programmati diversi interventi per favorirne l’integrazione culturale e sociale. In primis c’è l’insegnamento della lingua italiana, poi lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri e delle campagne informative rivolte ai giovani stranieri affinché accedano al Servizio civile Regionale. Agli studenti extracomunitari si riconosce inoltre parità  di accesso a tutti i servizi regionali per il diritto allo studio e agli immigrati si offre formazione professionale e sostegno alle iniziative imprenditoriali. Nel provvedimento  non si ignora la questione, sempre attuale e dibattuta, della regolazione dei flussi  di immigrazione. Viene infatti suggerito un nuovo modello per governare il fenomeno, basato sulla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti pubblici e privati, insieme al volontariato e alle associazioni del terzo settore.



La l.r. 29/29 promuove dunque un nuovo concetto di ‘cittadinanza sociale’, che dipende dall’effettiva appartenenza dello straniero alla vita della comunità  e non dal suo status giuridico. Poiché con una vera integrazione sociale, culturale e lavorativa si favorisce la coesione e il rispetto della legalità  e si crea una comunità  più tranquilla e più sicura, per i toscani e non.





Ecco gli articoli più importanti della l.r. 29/29:

Articolo 1 – Principi e finalità  della legge

1. Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità  alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità  per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.

2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

b) la realizzazione di una società  plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità  condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del ” welfare ” e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società  e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità , di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Articolo 2 – Ambito soggettivo

1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 25, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ” status ” di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità  alla legislazione statale, dell’Unione europea ed internazionale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.

Articolo 6 – Disposizioni sull’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana

1. Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1 bis della l.r. 49/1999 , è uno strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo.

2. Il documento annuale di intervento costituisce altresìuno strumento di verifica e controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale.

3. Il documento annuale di intervento costituisce inoltre uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell’evoluzione del fenomeno migratorio.

4. Il documento annuale di intervento contiene inoltre in un apposito allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;

b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.

5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/25 ; a tal fine il piano di indirizzo ed il documento annuale di intervento si integrano e si coordinano con il piano sanitario sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 25, n. 4 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti programmatori regionali.

6. Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.

7. Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell’immigrazione.

8. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità  di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali sono valutati ai fini della redazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento.

9. Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.

1. La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.

11. La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l’immigrazione, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.

12. La Regione, nell’ambito degli interventi della pianificazione delle attività  internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l’imprenditoria straniera nei paesi d’origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.

13. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sull’immigrazione sono svolte tramite l’osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 41/25.

14. L’osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13.

15. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche in conformità  a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 24, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società  dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della ” Rete telematica regionale toscana ” ).

16. Al fine di favorire l’attuazione della presente legge, ed in particolare l’elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell’immigrazione.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto in materia di parità  di genere nell’articolo 1, comma 1 bis, lettera b) della legge regionale 8 febbraio 28, n. 5 (Norme in materie di nomine) è composto da:

a) assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato;

b) tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità  montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali;

d) tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali;

e) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

18. I rappresentanti di cui al comma 17, lettere e) ed f) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività  di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.

19. Il comitato è validamente costituito quando sono designati almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 17, lettere da b) ad f).

2. La Giunta regionale con propria deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina le modalità  di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.

21. Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità  dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.

22. La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, e’ corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

23. La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità  a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l’estensione ad essi del diritto di voto.

24. La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità  e con il principio di sussidiarietà  sociale affermati nello Statuto.

25. La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità  omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.

26. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l’accesso al servizio civile regionale.

27. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio muniti di regolare titolo di soggiorno in particolare con i seguenti interventi:

a) l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;

b) l’elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;

c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;

d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;

e) la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere ;

f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d’origine;

g) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.

28. La Regione promuove l’edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell’accesso ad un abitare adeguato; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità  di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.

29. I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità  di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità .

31. La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno sprovvisti di un’autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 286/98 e della normativa regionale vigente in materia.

32. La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità  urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 21, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità  toscana).

33. Nell’ambito delle finalità  di cui al comma 32, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.

34. La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/25 .

35. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 41/25, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità  definite dal piano di indirizzo.

36. La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs. 286/1998.

37. La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:

a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;

b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.

38. La Regione promuove inoltre:

a) l’adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;

b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l’accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d’informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;

c) l’utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;

d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell’intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l’adattamento dei servizi socio sanitari ad un’utenza pluriculturale.

e) l’adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 28, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1della legge 3 agosto 27, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

39. La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 26, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità  di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.

4. La Regione promuove l’integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3.

41. La Regione promuove intese con l’ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:

a) la frequenza scolastica e l’effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;

b) l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l’elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;

c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;

d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;

e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l’infanzia con attenzione alle diversità  linguistiche e culturali.

42. La Regione favorisce l’accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.

43. La Regione, in conformità  alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.

44. La Regione promuove azioni volte a facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità  con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l’ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro.

45. La Regione promuove e favorisce l’accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno.

46. La Regione promuove, in conformità  alla normativa statale, protocolli di intesa con le università  e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.

47. La Regione riconosce, nell’ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità  previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.

48. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità :

a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;

b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;

c) il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.

49. La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l’accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già  presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l’integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/24.

5. Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.

51. La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.

52. I cittadini stranieri sul territorio regionale muniti di regolare titolo di soggiorno possono avvalersi della attività  di assistenza e consulenza del difensore civico regionale nei casi previsti dalla normativa vigente. Il difensore civico si raccorda con la Giunta regionale nei casi di discriminazione di cui al comma 69.

53. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:

a) l’assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;

b) l’assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;

c) la professione del culto in luoghi adeguati;

d) l’assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;

e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;

f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l’esame di possibili intese finalizzate a consentire l’osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività  previste dalle differenti tradizioni religiose.

54. La Regione favorisce l’adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.

55. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:

a) promuove intese finalizzate a favorire l’accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno;

b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità , promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;

c) promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l’accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell’attività  lavorativa;

d) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi ” status ” ;

e) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 27, n. 5 (Attuazione della direttiva 23/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

f) promuove e favorisce l’accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio sanitari previsti dalla normativa regionale.

56. La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall’articolo 53 della l.r. 41/25.

57. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione promuove in collaborazione con gli enti locali, anche tramite i ” centri affidi ” presenti nel territorio regionale, progetti finalizzati all’individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.

58. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 ed all’articolo 13 della legge 11 agosto 23, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

59. Per gli interventi di cui al comma 58 la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.

6. La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.

61. La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all’articolo 18, comma 6, del d.lgs. 286/1998 .

62. La Regione riconosce, come azione positiva per l’integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all’imprenditoria immigrata al fine di:

a) informare ed assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno sugli adempimenti richiesti per l’avvio e lo sviluppo di un’attività  in proprio e sulle opportunità  di finanziamento;

b) assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno nella valutazione delle opportunità , degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l’impresa.

63. La Regione, nel quadro delle finalità  indicate al comma 23, promuove l’incontro tra gli imprenditori stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all’integrazione.

64. La Regione garantisce la parità  di accesso degli studenti stranieri, ai servizi regionali per il diritto allo studio.

65. La Regione sostiene la mobilità  studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:

a) la creazione e la messa in rete di attività  di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;

b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;

c) l’attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all’estero ed il coordinamento con le università .

66. La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità  in entrata dei ricercatori di paesi terzi; a tal fine, favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 28, n. 17 (Attuazione della direttiva 25/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica).

67. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.

68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:

a) svolge un’azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;

b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;

c) promuove la formazione degli operatori;

d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;

e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;

f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.

69. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell’ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

7. Al fine del comma 69 la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità  e le consigliere provinciali di parità  nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l’imparzialità  della pubblica amministrazione;

b) coordina la propria attività  con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell’ambito di progetti nazionali o dell’Unione europea;

c) favorisce l’assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 23, n. 215 (Attuazione della direttiva 2/43/CE per la parità  di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) che operano a livello territoriale;

d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l’osservatorio sociale regionale;

e) promuove interventi formativi e campagne informative, anche all’interno delle scuole, in tema di discriminazione ed in particolare relativamente all’accesso al mercato del lavoro;

f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità .

71. Le risorse per l’attuazione delle politiche di cui al presente articolo sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

72. Le ulteriori risorse regionali per l’attuazione dei progetti speciali di cui all’articolo 5, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 29 e 21 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 ” Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti ” del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 27 n. 113.

73. Gli oneri derivanti dall’elaborazione di strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, dall’organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui al comma 7, dal funzionamento del comitato di cui al comma 16, dalle spese per le attività  regionali contro le discriminazioni di cui al comma 7, sono stimati in euro 14., per ciascuno degli anni 29 e 21 e trovano copertura sulla UPB n. 221 ” Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti ” del bilancio pluriennale.

74. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

75. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

76. La relazione di cui al comma 75 illustra in particolare:

a) il livello di attuazione delle azioni positive per l’integrazione;

b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;

c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell’ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l’ impresa;

d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.

e) la situazione e l’andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall’osservatorio di cui al comma 13.

77. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

78. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 199, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).