L ' organizzazione comunitaria degli esercizi commerciali

Il Tar valorizza le associazioni di consumatori come codecisori delle politiche di gestione del commercio a livello comunale

La sentenza

Il ricorso scaturisce dall’impugnativa, da parte del gestore di un ipermercato (Ipercoop), di alcuni verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati dalla Polizia municipale di Molfetta e di un’ordinanza sindacale del Comune di Molfetta con la quale, nonostante l’inclusione della città  di Molfetta nell’elenco delle città  d’arte, sono state concesse alcune limitate deroghe alla chiusura domenicale e festiva per il settore non alimentare e addirittura una sola deroga al settore alimentare.
La motivazione della sentenza in commento pone in luce il contrasto insanabile di tali ordinanze con la normativa regionale che assegna alle città  d’arte la facoltà  di fornire i servizi necessari in considerazione dell’aumento della domanda connessa alle necessità  turistiche, e prima ancora con le disposizioni di cui al decreto legislativo 114 del 3 marzo 1998, articolo 12: “Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città  d’arte (…) gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di cui all’art. 11, comma 4 (chiusura settimanale, domenicale e festiva, n.d.r.). Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco”. Tali contenuti sono stati sostanzialmente ripresi dalla legge regionale pugliese numero 11 23, modificata nel 28, all’articolo 18 comma 6, con la precisazione che il calendario delle domeniche e festività  nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Il testo unico delle autonomie locali, infine, attribuisce al sindaco il potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, sulla base dei criteri espressi dalla Regione, d’intesa con l’organo consiliare. Ne consegue in primo luogo che, stante l’iscrizione del Comune nell’elenco regionale delle località  turistiche o città  d’arte, vale la deroga all’obbligo di chiusura settimanale sancita dal precitato decreto legislativo; inoltre, tale facoltà  non può essere contratta dal sindaco se non nei modi e nei termini previsti dalla legge statale e regionale che regola tale materia. Il potere di ordinanza del sindaco in questo ambito presuppone pertanto la definizione di accordi con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, oltre che il rispetto degli indirizzi eventualmente espressi dall’organo consiliare e regionale. Il Tar annulla, pertanto, le ordinanze sindacali impugnate.

 

Commento

Questa pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale autorevolmente tracciata dalla sentenza numero 465 del 9 settembre 25 della quinta sezione del Consiglio di Stato.
Le ordinanze impugnate vengono considerate illegittime perché sostanzialmente viziate da violazione di legge. Esse infatti non coordinano né organizzano alcunché poiché emesse senza previo concerto delle parti interessate e senza seguire gli indirizzi espressi in sede regionale e consiliare, cosìcome richiedono la legge dello Stato prima e quella regionale poi, sulla base di una trama normativa che conferisce agli operatori commerciali una serie di libertà  nell’esercizio dell’attività  economica le cui limitazioni sono legittime solo a determinate condizioni ed in presenza di determinati specifici presupposti.
L’eventuale atto conformativo dell’attività  economica presuppone, secondo la previsione normativa, una sua formazione progressiva che veda emergere gli interessi da contemperare in un’ottica partecipativa, preludio alla costruzione della volontà  comune, unica detentrice della facoltà  di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura delle attività , per il periodo da maggio a settembre. Essa si esprime mediante la formulazione di un calendario concordato con le associazioni, facendo emergere un nuovo modello di amministrazione in linea con il principio di sussidiarietà  introdotto nella carta costituzionale. Nel caso concreto tale principio si declina come vera e propria forma di coordinamento dell’azione amministrativa che integra l’apporto collaborativo fra operatori pubblici e privati. Come costruire concretamente tale coordinamento? In un saggio recensito su Labsus si propone una disamina della dimensione giuspubblicistica delle associazioni dei consumatori in rapporto alla sussidiarietà . Viene infatti posto in luce come il superamento della condizione di associazionismo meramente finalizzato alla protezione della categoria, segna il passaggio ad un ruolo partecipativo che mira alla costruzione dell’interesse pubblico declinato secondo il principio di sussidiarietà : un insieme partecipato di espressioni di autonomia e libertà  che si assume la responsabilità  della costruzione del bene comune. Come riconoscerlo allora questo bene comune, in modo da chiarire il ruolo dell’associazionismo in questo mutato quadro di riferimento? Il bene comune differisce dal bene pubblico, ossia quello il cui consumo non è esclusivo, come le strade, i monumenti, nonché la difesa e la giustizia; esso, in sostanza, è un criterio di valutazione: “si persegue, o si ottiene, il bene comune quando si persegue, o si ottiene, una ‘buona situazione’ per la società  nel suo complesso. Conta quindi il benessere economico, ma anche la sua distribuzione sufficientemente egualitaria, e contano gli elementi quali la sicurezza personale, un ambiente sano, le libertà  politiche, la diffusione della cultura, la solidarietà  sociale e tanti altri elementi che contribuiscono a una vita gradevole”, (Aa.Vv. “Bene comune e interesse pubblico” – Quaderni Laici, 211).
Un altro recente articolo apparso su Labsus esamina la sussidiarietà  come bene comune nel settore ambientale. (vale come sopra, se ritieni, la data del numero su cui è apparso il commento). Il criterio della responsabilità , tratto essenziale della sussidiarietà , emerge in tale ambito come responsabilità  collettiva ed istituzionale che non sempre vanno di pari passo. Punto cruciale è il mantenimento di un sano equilibrio fra i piani contrapposti di responsabilità  e di pretese legittime per giungere alla risoluzione di questioni potenzialmente conflittuali attraverso criteri condivisi di equità  e giustizia.
In questo quadro le associazioni dei consumatori sono chiamate ad un ruolo non più limitato a quello di ente esponenziale di categorie sociali deboli, sebbene tale ruolo sia ampiamente valorizzato in sede di elaborazione delle politiche a tutela dei consumatori all’interno dello Spazio economico europeo, bensìesteso a quello di interlocutore da consultare a livello istituzionale che concorre alla definizione dell’interesse pubblico economico della comunità  locale. A tale proposito, alcuni Comuni italiani si sono dotati di veri e propri protocolli di relazioni con queste associazioni, nei quali vengono concordate forme permanenti di consultazione, concertazione e contrattazione di tutte le politiche economiche e sociali del Comune relative a consumatori ed utenti, istituendo una sorta di governo trilaterale Comune, aziende erogatrici dei servizi pubblici locali e associazioni dei consumatori, ferme restando le rispettive sfere di responsabilità .



ALLEGATI (1):