Aiuti di Stato e agevolazione fiscali alle cooperative

Nel funzionamento delle società  cooperative deve essere garantito il principio di prevalenza della persona

La sentenza

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, si è pronunciata sulla compatibilità  rispetto al diritto comunitario delle agevolazioni fiscali di cui beneficiano le società  cooperative di produzione e lavoro.
La Corte di cassazione ha chiesto al giudice europeo di pronunciarsi sulla qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del trattato che istituisce la comunità  europea (Tce), e sulla compatibilità  con il mercato comune, delle esenzioni fiscali riconosciute a questi soggetti da parte del diritto tributario italiano. La domanda pregiudiziale è sorta nell’ambito di tre diversi giudizi pendenti di fronte alla Corte suprema, che vedevano contrapposte le autorità  finanziarie italiane (Ministero delle finanze ed Agenzia delle entrate) a beneficiari, a vario titolo, delle esenzioni che, a seguito di attività  ispettiva degli organi di vigilanza, erano stati dichiarati decaduti dai vantaggi fiscali prima loro riconosciuti in ragione della natura mutualistica dello scopo perseguito.
La corte europea, dopo essersi pronunciata per l’irricevibilità  di due altre questioni sottopostele dal giudice del rinvio, perché prive di pertinenza rispetto alla domanda principale, ovvero non attinenti all’interpretazione del diritto comunitario (così, in particolare, ha statuito relativamente alla questione se l’utilizzazione della forma societaria cooperativa in sé potesse essere qualificata come abuso del diritto, ove il ricorso ad essa avvenga all’esclusivo o principale fine di realizzare un risparmio fiscale), ha proceduto ad una sistematica ricostruzione della nozione di aiuto di Stato, all’espresso fine di “fornire al giudice del rinvio i necessari elementi d’interpretazione delle condizioni” cui il diritto comunitario subordina detta qualificazione.
Infatti, la sentenza ha statuito che spetta, appunto, al giudice nazionale valutare se le esenzioni fiscali riconosciute costituiscono un aiuto di Stato; tale giudice pertanto dovrà : valutare, in primo luogo, se, aldilà  della forma assunta, di fatto, la società  cooperativa si trovi in una situazione analoga a quella di un operatore costituito in forma di società  a scopo di lucro; in secondo luogo, dovrà  comunque verificare che l’agevolazione fiscale sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità .

Il commento

Con una sentenza che, di fatto, rimette al giudice nazionale la valutazione finale in merito alla questione ad essa sottoposta, la Corte di giustizia dà  comunque importanti conferme in tema di aiuti di Stato, nonché riconosce, anche nell’ambito dell’ordinamento comunitario, la legittimità  in astratto di regimi agevolativi speciali in favore del sistema cooperativo, rispetto agli operatori di mercato.
Quanto alla prima questione, la corte ha ribadito che ai fini della qualificazione come aiuto si dovrà  tener conto di tre elementi e vale a dire che la misura sia: finanziata dallo Stato, o con risorse statali; sia selettiva, nonché incida sugli scambi tra Stati membri e distorca la concorrenza. Rispetto al primo elemento, la corte ha riconosciuto che le agevolazioni fiscali italiane costituiscono sicuramente un finanziamento statale (la nozione di aiuto infatti ricomprende “non soltanto prestazioni positive … ma anche interventi che alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa”). Anche relativamente al terzo elemento, il giudice europeo non ha faticato a riconoscere che le misure in discussione integrano la fattispecie di cui al citato art. 87 Tce, in quanto la verifica, in questo caso, deve essere condotta su di un piano astratto: non è infatti necessaria un’incidenza effettiva della misura sulla concorrenza, ma basta la sua idoneità  potenziale; allo stesso modo, è sufficiente che la misura realizzi un rafforzamento di un’impresa rispetto a quelle concorrenti, perché queste ultime possano ritenersi influenzate dall’aiuto; non è altresìnecessario che il beneficiario dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari.
Più complessa e più interessante è la valutazione relativa al secondo elemento, la selettività  della misura, anche perché è in tale ambito che è stata riconosciuta la peculiarità  della forma mutualistica. E’ altresìrispetto a questa prognosi che il giudice europeo rinvia alla decisione di quello interno.
Gli aiuti vietati sono quelli “selettivi” e vale a dire quelli che pongono in essere differenze di regime tra gli operatori, sebbene questi si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. Orbene, da questo punto di vista, non v’è dubbio che il regime fiscale di aiuto previsto dall’ordinamento italiano sia concesso in considerazione della particolare natura giuridica della società  cooperativa. Tuttavia, nel caso di specie, al regime fiscale differenziato non corrisponde una situazione analoga tra gli operatori: il giudice europeo ha infatti escluso che, in via di principio, le società  cooperative si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società  commerciali. Solo ove in concreto sia assente il carattere mutualistico, e cioè non sia garantito nel funzionamento delle società  cooperative il principio di prevalenza della persona (superiorità  dell’interesse economico dei soci, effettiva partecipazione alla vita sociale ed equa ripartizione dei risultati economici), dovrà  ritenersi che il regime di favore in esame configuri un aiuto selettivo vietato.
Peraltro tale giudizio, teso cioè ad accertare le concrete modalità  operative della cooperativa di produzione e lavoro, spetta al giudice nazionale.
L’esame di quest’ultimo non si esaurisce qui, ma dovrà  essere anche rivolto a valutare se il trattamento fiscale in deroga sia comunque giustificabile alla luce dei principi informatori del sistema tributario nazionale.
In proposito la corte europea individua specifiche esenzioni fiscali che appaiono coerenti con detti principi (esenzione da tassazione degli utili distribuiti dalla cooperativa, purché l’imposta venga riscossa in capo ai soci) e misure, al contrario, ingiustificate (esenzione dall’imposta sugli utili derivanti da scambi con soggetti non membri della cooperativa o la deduzione di somme versate a questi ultimi a titolo di retribuzione).
Va infine notato che la corte, con un’indicazione di politica del diritto, richiama l’esigenza che il requisito della coerenza di una data agevolazione rispetto al sistema tributario, sia garantita anche sul piano applicativo. Il giudice europeo incita, infatti, in questo caso direttamente gli Stati membri ad assicurare procedure di controllo e di vigilanza finalizzate ad evitare che enti economici scelgano la forma cooperativa “esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni in materia d’imposte previste per siffatto tipo di società “.



ALLEGATI (1):