L'amministrazione condivisa come strategia per ripartire dalla cultura

Ci vogliono uffici e professionisti della collaborazione per rilanciare la cultura in Italia

La rilevanza costituzionale della cultura è sancita dall’art. 9 Cost. L’amministrazione condivisa della cultura non può che basarsi sulla attuazione del principio di sussidiarietà  di cui all’art. 118, ultimo comma, Cost., alla cui stregua i poteri pubblici devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività  di interesse generale.

Peraltro, il patrimonio culturale e la sua protezione sono al centro dell’interesse della Comunità  Internazionale, sin dalle prime forme di cooperazione multilaterale. La Convenzione Universale dei Diritti dell’uomo, già  nel 1948, prevedeva tra i diritti del singolo quello di ” prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità  e a godere delle arti ” (Art. 27). Il patrimonio culturale si compone da una parte di beni materiali, dall’altra di una componente immateriale, che fa riferimento ai valori e all’identità  culturale dei popoli. L’eredità  culturale cosìintesa va incontro al crescente depauperamento, sia per la mancanza di risorse che per la progressiva erosione del tessuto sociale, dovuta ai fenomeni di globalizzazione e trasformazione sociale, come rilevato dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi 2003), promossa dall’UNESCO e ratificata dall’Italia il 27 settembre 2007 con la Legge n.167. Tale Convenzione riconosce come patrimonio culturale immateriale ” le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità , i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono giacché parte del loro patrimonio culturale ” [1] identificando la comunità  e la partecipazione degli individui quale caratteristica intrinseca e parte necessaria per la determinazione del patrimonio immateriale.[2]

Negli ultimi anni si è poi affermata l’idea che il diritto del singolo di fruire del patrimonio culturale debba trovare pieno completamento anche attraverso il coinvolgimento di ogni individuo nella definizione del processo, e quindi delle attività , di gestione e conservazione dell’eredità  culturale. In questa prospettiva s’inserisce la recente Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità  culturale per la società  (cd. Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005) firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013. La Convenzione di Faro segna dunque un punto di svolta nella gestione dell’immensa e ricca eredità  culturale di cui disponiamo: ratifica la volontà  degli Stati di voler sostenere e promuovere politiche di governance integrata per l’amministrazione e conservazione del patrimonio culturale. A tal fine si rende indispensabile l’apertura anche a soggetti ulteriori, rispetto alle istituzioni pubbliche, per cooperare e ” sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità  pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società  civile[3] ” che acquisiscono cosìun ruolo pivotale. L’eredità  culturale diventa cosìfattore di sviluppo sociale e politico ma anche economico. Infatti, uno degli obiettivi della Convenzione è anche quello di ” utilizzare pienamente il potenziale dell’eredità  culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile ” degli Stati, i quali s’impegnano a ” accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità  cultuale e utilizzarlo[4] ” .

In questa direzione va anche la legislazione nazionale laddove nell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/06, prevede che tra i beni e servizi di utilità  sociale vi siano:

” – valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

– turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo. ”

E lo stesso discorso vale per il Codice dei beni culturali e del paesaggio che all’art. 6, comma 3, stabilisce ” La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale ” e all’art. 112, comma 8, stabilisce che ” I soggetti pubblici interessati possono altresìstipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività  di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali ” .

Al fine di far penetrare in profondità  nell’azione e nell’organizzazione amministrativa la cultura come bene comune si rendono necessari:

1.         la definizione di metodi di ascolto, partecipazione e co-progettazione, nonché formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l’instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra l’amministrazione capitolina, la comunità , le associazioni, i cittadini, le università  e le imprese;

2.         l’elaborazione di uno strumento organico e coerente di riorganizzazione e comunicazione delle disposizioni normative orientate a valorizzare l’azione diretta dei cittadini e delle imprese dando certezze circa le modalità  e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;

3.         la formulazione di proposte per la riorganizzazione e il coordinamento delle strutture amministrative preposte alla cura delle attività  e dei beni culturali e delle istituzioni culturali;

4.         la definizione di strategie volte a favorire il coinvolgimento delle imprese e del terzo settore nella creazione di un ecosistema creativo e culturale, l’innovazione sociale e lo start-up di imprese innovative a vocazione culturale, l’impatto collettivo delle azioni filantropiche in campo culturale, la responsabilità  sociale d’impresa intesa come responsabilità  di territorio, il potenziamento della capacità  di raccolta di finanziamenti europei, la digitalizzazione, l’apertura e la trasparenza dei processi amministrativi in campo culturale;

5.         la predisposizione di strumenti di comunicazione istituzionale, progettazione europea e fundraising affinché l’amministrazione condivisa della cultura possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della cultura.

Alla luce di queste considerazioni, anche ai sensi della normativa richiamata, occorre istituire uffici o strutture preposti al conseguimento di due obiettivi specifici:

  • approfondimenti normativi e analisi critica nella definizione degli indirizzi, delle strategie, delle direttive, dei meccanismi di coordinamento amministrativo interno ed esterno, degli strumenti economici e operativi volti ad attuare l’amministrazione condivisa dei beni e delle attività  culturali per realizzare il progetto di una cultura intesa come bene comune;
  • identificazione di modelli organizzativi, operativi, decisionali, comunicativi e finanziari adeguati all’evoluzione del quadro normativo del diritto pubblico e delle politiche pubbliche, finalizzati al miglioramento del welfare urbano attraverso la cultura, a favorire l’innesco di processi di innovazione sociale e l’impiego sinergico delle risorse dell’Amministrazione e della comunità  per la cultura intesa come bene comune.

Parimenti, si renderà  necessario forgiare figure professionali in possesso della competenze, capacità  e dell’esperienza, tecniche e gestionali, multidisciplinari e approfondite conoscenze giuridiche (in particolare diritto pubblico e ammnistrativo), di comunicazione istituzionale e capacità  gestionali e tecniche, necessarie per la implementazione della amministrazione condivisa dei beni comuni nel settore culturale.



[1] Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Sezione I, Art.  2.

[2] In Italia, al momento, sono stati proclamati patrimoni UNESCO: l’opera dei pupi siciliani (2001); Il Canto a tenore della cultura pastorale sarda (2005) e la dieta mediterranea, candidatura condivisa con Spagna, Marocco e Grecia (2010).   Sono invece candidate a diventare patrimonio culturale immateriale dell’umanità  alcune feste cittadine tradizionali: La Festa dei Gigli di Nola; Varia di Palmi, i Candelieri di Sassari e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo.

[3] Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità  culturale per la società , Parte III, Art. 11, comma 2.

[4] Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità  culturale per la società , Parte II, Art. 10,  comma 1.