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	<title>Basilicata Archivi - Labsus</title>
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	<title>Basilicata Archivi - Labsus</title>
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		<title>Le buone idee per l’amministrazione condivisa della L.R. Basilicata 24 marzo 2026, n. 5</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/le-buone-idee-per-lamministrazione-condivisa-della-l-r-basilicata-24-marzo-2026-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Marletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
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		<category><![CDATA[impatto sociale]]></category>
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		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’adozione della legge regionale 24 marzo 2026, n. 5, recante “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano”, anche la Regione Basilicata entra nel novero delle regioni italiane che riconoscono e includono formalmente i cittadini attivi all’interno delle politiche pubbliche e delle funzioni amministrative. Una legge approvata insieme al Terzo settore lucano con soluzioni giuridiche inedite Una delle caratteristiche più importanti di questa legge è sicuramente il percorso condiviso che ha portato alla sua approvazione. L’iniziativa legislativa è stata promossa inizialmente dal Forum Terzo Settore Basilicata e dal Centro Servizi per il Volontariato della Basilicata, ma successivamente anche Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà sono entrate nel merito (per maggiori dettagli sul punto si veda il contributo della rivista VITA), sviluppando un testo legislativo complesso – tra l’altro approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata – che cerca non solo di attuare a livello regionale le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), ma anche di introdurre strumenti giuridici innovativi per una collaborazione effettiva e strutturata tra cittadini e amministrazione. I principi fondamentali: esclusione da dinamiche competitive, amministrazione condivisa sistemica e valorizzazione del pluralismo associativo Dal punto di vista dei principi, la legge introduce all’art. 2 il “principio di neutralità competitiva” che segna finalmente il confine con le dinamiche concorrenziali del mercato, marcando la neutralità delle esperienze di amministrazione condivisa rispetto a quelle dominate dal profitto, nel solco del quadro giuridico delineato dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020. In questo contesto, quindi, la Regione riconosce formalmente la legittimità di tutte le misure di sostegno economiche fornite agli Enti del Terzo settore per finalità di interesse generale, in quanto pienamente conformi alla normativa europea in materia di aiuti di stato. Sempre sul lato dei principi, è bene sottolineare come la Regione consideri espressamente l’amministrazione condivisa come modello generale, ossia come una delle tante modalità di esercizio delle funzioni amministrative insieme all’amministrazione autoritativa, a quella consensuale e a quella secondo il mercato (cfr. art. 1, comma 8, secondo cui “La Regione riconosce nell’amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative”). Infine, viene enunciato il “principio di proporzionalità amministrativa” (art. 5) (che si potrebbe però più tecnicamente definire di “proporzionalità degli adempimenti amministrativi”), che valorizza le distinzioni strutturali tra enti associativi, obbligando la Regione a richiedere adempimenti amministrativi in maniera proporzionale alla dimensione organizzativa, alla capacità amministrativa e al valore economico dei progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore. Il Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa e il monitoraggio dell’impatto sociale Un altro aspetto innovativo riguarda la predisposizione di un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa “accessibile dal sito istituzionale regionale e aggiornato con continuità” (art. 12, comma 3). Si tratta sicuramente di uno strumento molto importante per facilitare la trasparenza dei procedimenti di collaborazione e soprattutto delle rendicontazioni delle iniziative di amministrazione condivisa. È ormai risaputa, infatti, la difficoltà per le amministrazioni pubbliche di rendere pienamente conoscibili i processi collaborativi, a causa della mancata uniformità organizzativa degli uffici responsabili. In questo caso, tuttavia, la presenza di una Consulta regionale del Terzo Settore (art. 8) composta per la maggior parte da rappresentanti del mondo associativo, e avente tra i suoi compiti specifici anche quello di “verificare sullo stato di attuazione della presente legge” (art. 9, comma 1, lett. c), potrebbe aiutare a rendere effettiva la presente disposizione. La trasparenza, poi, non riguarda solo i singoli procedimenti ma anche e soprattutto l’impatto sociale degli interventi realizzati. Per la sua misurazione, quindi, la Regione promuove l’adozione di metodologie standardizzate, che possano essere applicate uniformemente ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche (c.d. Sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale, art. 13). I canali di finanziamento: finanza ad impatto e Crowdfunding civico Tra le misure sicuramente più innovative spiccano quelle legate al finanziamento delle attività di interesse generale. A differenza delle altre leggi regionali, infatti, la Regione Basilicata ha voluto introdurre canali di finanziamento molto più sofisticati. Più in particolare, oltre alla promozione dell’accesso degli Enti del Terzo Settore al Fondo Sociale Europeo (art. 24) la Regione Basilicata ha istituito un apposito e distinto Fondo pluriennale per l’innovazione sociale (art. 25). Ed inoltre, ha implementato e reso strutturali una serie di strumenti legati all’economia sociale e alla finanza ad impatto che possano favorire, ad esempio, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e lo sviluppo di filiere territoriali sostenibili (art. 26), oppure la predisposizione di flussi finanziari condizionati ad evidenze misurabili di impatto sociale ed ambientale positivo, anche tramite meccanismi di co-investimento pubblico-privato (art. 27). Da ultimo, al fine di moltiplicare le risorse finalizzate a supportare gli interventi collaborativi, la Regione ha deciso di istituzionalizzare il Crowdfunding civico, abilitando i soggetti del Terzo settore a co-finanziare le proprie attività tramite campagne di raccolta fondi digitale rivolte alla cittadinanza (art. 28). L’apertura alla sperimentazione normativa Sotto il profilo del metodo, infine, la legge regionale introduce un modello aperto di sperimentazione normativa che cerca di superare le rigidità espresse dai tradizionali testi regionali. Con questo sistema, la Regione potrà attivare programmi sperimentali di durata determinata, comunque non superiore a trentasei mesi, per testare modelli innovativi di intervento sociale utilizzando strumenti non ricompresi nella legge regionale (art. 29). Considerazioni conclusive In conclusione, nel panorama della legislazione regionale in tema di amministrazione condivisa, la L.R. Basilicata n. 5/2026 configura un ecosistema integrato di misure innovative. L’efficacia di questo modello regionale dipenderà, tuttavia, dalla sua effettiva sostenibilità finanziaria e soprattutto dalla capacità di stanziare nel prossimo Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 le risorse specifiche per garantirne la piena attuazione, come peraltro caldeggiato dal mondo associativo. LEGGI ANCHE: Anche a Potenza c&#8217;è il Regolamento per l&#8217;amministrazione condivisa; La Regione Puglia ha approvato una legge sull’amministrazione condivisa degli enti del Terzo settore; L’amministrazione condivisa come modello “strutturato” di cooperazione orizzontale. Immagine di copertina: Luca Micheli su Unsplash</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/le-buone-idee-per-lamministrazione-condivisa-della-l-r-basilicata-24-marzo-2026-n-5/">Le buone idee per l’amministrazione condivisa della L.R. Basilicata 24 marzo 2026, n. 5</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’adozione della legge regionale 24 marzo 2026, n. 5, recante “<em>Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano</em>”, anche la Regione Basilicata entra nel novero delle regioni italiane che riconoscono e includono formalmente i cittadini attivi all’interno delle politiche pubbliche e delle funzioni amministrative.</p>
<h4 style="text-align: left;">Una legge approvata insieme al Terzo settore lucano con soluzioni giuridiche inedite</h4>
<p style="text-align: justify;">Una delle caratteristiche più importanti di questa legge è sicuramente il percorso condiviso che ha portato alla sua approvazione. L’iniziativa legislativa è stata promossa inizialmente dal <a href="https://www.forumterzosettore.it/2026/03/13/fts-basilicata-soddisfaziuone-per-lapprovazione-della-legge-regionale-sul-terzo-settore-lucano/" target="_blank" rel="noopener">Forum Terzo Settore Basilicata</a> e dal Centro Servizi per il Volontariato della Basilicata, ma successivamente anche Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà sono entrate nel merito (per maggiori dettagli sul punto si veda il contributo della rivista <a href="https://www.vita.it/vita-a-sud/basilicata-ce-la-legge-sul-terzo-settore-ma-non-ci-sono-i-fondi/" target="_blank" rel="noopener">VITA</a>), sviluppando un testo legislativo complesso – tra l’altro approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata – che cerca non solo di attuare a livello regionale le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), ma anche di introdurre strumenti giuridici innovativi per una collaborazione effettiva e strutturata tra cittadini e amministrazione.</p>
<h4 style="text-align: left;">I principi fondamentali: esclusione da dinamiche competitive, amministrazione condivisa sistemica e valorizzazione del pluralismo associativo</h4>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista dei principi, la legge introduce all’art. 2 il “<em>principio di neutralità competitiva</em>” che segna finalmente il confine con le dinamiche concorrenziali del mercato, marcando la neutralità delle esperienze di amministrazione condivisa rispetto a quelle dominate dal profitto, nel solco del quadro giuridico delineato dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020. In questo contesto, quindi, la Regione riconosce formalmente la legittimità di tutte le misure di sostegno economiche fornite agli Enti del Terzo settore per finalità di interesse generale, in quanto pienamente conformi alla normativa europea in materia di aiuti di stato.<br />
Sempre sul lato dei principi, è bene sottolineare come la Regione consideri espressamente l’amministrazione condivisa come modello generale, ossia come una delle tante modalità di esercizio delle funzioni amministrative insieme all’amministrazione autoritativa, a quella consensuale e a quella secondo il mercato (cfr. art. 1, comma 8, secondo cui “<em>La Regione riconosce nell’amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative</em>”).<br />
Infine, viene enunciato il “<em>principio di proporzionalità amministrativa</em>” (art. 5) (che si potrebbe però più tecnicamente definire di “<em>proporzionalità degli adempimenti amministrativi</em>”), che valorizza le distinzioni strutturali tra enti associativi, obbligando la Regione a richiedere adempimenti amministrativi in maniera proporzionale alla dimensione organizzativa, alla capacità amministrativa e al valore economico dei progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore.</p>
<h4 style="text-align: left;">Il Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa e il monitoraggio dell’impatto sociale</h4>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto innovativo riguarda la predisposizione di un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa “<em>accessibile dal sito istituzionale regionale e aggiornato con continuità</em>” (art. 12, comma 3). Si tratta sicuramente di uno strumento molto importante per facilitare la trasparenza dei procedimenti di collaborazione e soprattutto delle rendicontazioni delle iniziative di amministrazione condivisa. È ormai risaputa, infatti, la difficoltà per le amministrazioni pubbliche di rendere pienamente conoscibili i processi collaborativi, a causa della mancata uniformità organizzativa degli uffici responsabili. In questo caso, tuttavia, la presenza di una Consulta regionale del Terzo Settore (art. 8) composta per la maggior parte da rappresentanti del mondo associativo, e avente tra i suoi compiti specifici anche quello di “<em>verificare sullo stato di attuazione della presente legge</em>” (art. 9, comma 1, lett. c), potrebbe aiutare a rendere effettiva la presente disposizione.<br />
La trasparenza, poi, non riguarda solo i singoli procedimenti ma anche e soprattutto l’impatto sociale degli interventi realizzati. Per la sua misurazione, quindi, la Regione promuove l’adozione di metodologie standardizzate, che possano essere applicate uniformemente ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche (c.d. <em>Sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale</em>, art. 13).</p>
<h4 style="text-align: left;">I canali di finanziamento: finanza ad impatto e Crowdfunding civico</h4>
<p style="text-align: justify;">Tra le misure sicuramente più innovative spiccano quelle legate al finanziamento delle attività di interesse generale. A differenza delle altre leggi regionali, infatti, la Regione Basilicata ha voluto introdurre canali di finanziamento molto più sofisticati. Più in particolare, oltre alla promozione dell’accesso degli Enti del Terzo Settore al <em>Fondo Sociale Europeo</em> (art. 24) la Regione Basilicata ha istituito un apposito e distinto <em>Fondo pluriennale per l’innovazione sociale</em> (art. 25). Ed inoltre, ha implementato e reso strutturali una serie di strumenti legati all’economia sociale e alla finanza ad impatto che possano favorire, ad esempio, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e lo sviluppo di filiere territoriali sostenibili (art. 26), oppure la predisposizione di flussi finanziari condizionati ad evidenze misurabili di impatto sociale ed ambientale positivo, anche tramite meccanismi di co-investimento pubblico-privato (art. 27). Da ultimo, al fine di moltiplicare le risorse finalizzate a supportare gli interventi collaborativi, la Regione ha deciso di istituzionalizzare il Crowdfunding civico, abilitando i soggetti del Terzo settore a co-finanziare le proprie attività tramite campagne di raccolta fondi digitale rivolte alla cittadinanza (art. 28).</p>
<h4 style="text-align: left;">L’apertura alla sperimentazione normativa</h4>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo del metodo, infine, la legge regionale introduce un modello aperto di sperimentazione normativa che cerca di superare le rigidità espresse dai tradizionali testi regionali. Con questo sistema, la Regione potrà attivare programmi sperimentali di durata determinata, comunque non superiore a trentasei mesi, per testare modelli innovativi di intervento sociale utilizzando strumenti non ricompresi nella legge regionale (art. 29).</p>
<h4 style="text-align: left;">Considerazioni conclusive</h4>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, nel panorama della legislazione regionale in tema di amministrazione condivisa, la L.R. Basilicata n. 5/2026 configura un ecosistema integrato di misure innovative. L’efficacia di questo modello regionale dipenderà, tuttavia, dalla sua effettiva sostenibilità finanziaria e soprattutto dalla capacità di stanziare nel prossimo Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 le risorse specifiche per garantirne la piena attuazione, come peraltro caldeggiato dal mondo associativo.</p>
<p><strong>LEGGI ANCHE:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.labsus.org/2019/06/anche-a-potenza-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa/" target="_blank" rel="noopener">Anche a Potenza c&#8217;è il Regolamento per l&#8217;amministrazione condivisa;</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.labsus.org/2025/11/la-regione-puglia-ha-approvato-una-legge-sullamministrazione-condivisa-degli-enti-del-terzo-settore/" target="_blank" rel="noopener">La Regione Puglia ha approvato una legge sull’amministrazione condivisa degli enti del Terzo settore</a>;</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.labsus.org/2025/10/lamministrazione-condivisa-come-modello-strutturato-di-cooperazione-orizzontale/" target="_blank" rel="noopener">L’amministrazione condivisa come modello “strutturato” di cooperazione orizzontale</a>.</li>
</ul>
<p><em>Immagine di copertina: Luca Micheli su Unsplash</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/le-buone-idee-per-lamministrazione-condivisa-della-l-r-basilicata-24-marzo-2026-n-5/">Le buone idee per l’amministrazione condivisa della L.R. Basilicata 24 marzo 2026, n. 5</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche a Potenza c&#8217;è il Regolamento per l&#8217;amministrazione condivisa</title>
		<link>https://www.labsus.org/2019/06/anche-a-potenza-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrica Rocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamenti comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo un percorso di condivisione fra le commissioni, gli uffici e le associazioni, anche il comune di Potenza è entrato nel novero dei sostenitori del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In data 19 dicembre 2018, infatti, è stato approvata da parte del Consiglio Comunale la delibera n.76, il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Il regolamento si compone di 24 articoli suddivisi in 5 capi richiamando in toto il prototipo promosso da Labsus. Il prototipo Labsus non solo è stato ripreso nella struttura del Regolamento di Potenza ma funge da base dell’intero testo a cui sono state apportate alcune modifiche che meritano di essere passate in rassegna. Le definizioni Prendendo in esame le definizioni incluse nell’articolo 2 del regolamento, è curioso notare che, nella definizione di cittadini attivi non è sentita, da parte comune di Potenza, la necessità di richiamare esplicitamente i bambini. Tale scelta può essere letta alternativamente: se, da una parte, può sembrare un’omissione comprovante la poca importanza data alla figura dei giovanissimi, dall’altra potenzialmente racchiude un messaggio particolarmente significativo: l’idea di naturale inclusione dei bambini nel novero di “tutti i soggetti” menzionati dalla definizione. Dal momento che in altre sezioni del regolamento, più specifiche, i bambini, o meglio i minori, sono inclusi e specificamente menzionati in qualità di soggetti attivi, sembra evidente propendere per la seconda interpretazione prospettata. All’articolo 14 del regolamento, inerente alla formazione, infatti, è previsto che il punto di vista dei “minori” (piuttosto che il più generico “dei bambini”) vada tenuto in considerazione nel progettare  i patti di collaborazione. Lo spettro di partecipazione di tutti i giovani, dunque, si allarga ulteriormente. Per quanto si tratti di dettagli, questa scelta di stile comprova l’ampiezza delle iniziative dei cittadini attivi che sono tutti, a prescindere da requisiti formali (quali la residenza, il sesso, l’età..). Una piccola contrapposizione si presenta nel medesimo articolo, sempre in riferimento alla definizione di cittadini attivi. L’articolo 2, infatti, esplicita l’inclusione di tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, “purché non operanti, nella fattispecie, con scopo di lucro oppure anche a solo scopo promozionale e/o pubblicitario”. La cittadinanza attiva, agli occhi dell’amministrazione di Potenza, è una cittadinanza di valori che prescindono dal lucro o da secondi fini, quali la promozione. Si potrebbe però a tal proposito sollevare una facile provocazione: perché lo scopo di lucro (o un interesse di promozione, pubblicità) dovrebbe rappresentare un limite? Forse che i cittadini attivi dovrebbero essere tutti coloro che “si attivano” a prescindere da secondi fini o particolari forme di attivazione? Un regolamento rivolto anche ai giovani La volontà del comune di partecipare e favorire attivamente esperienze di condivisione è rinvenibile anche nella facoltà di costituire progetti di servizio civile in cui i giovani vengano selezionati per prendere parte a iniziative di cittadinanza attiva e nella possibilità di attivare lavori di pubblica utilità e messa in prova (articolo 4, comma 5 del Regolamento). Patti di collaborazione ordinari e complessi Anche nel regolamento di Potenza sono inclusi sia i patti di collaborazione ordinari (articolo 7), per i quali i cittadini presentano al comune la proprio proposta di collaborazione mediante un modello fornito dal comune, sia i patti di collaborazione complessi (articolo 8), contraddistinti da particolari caratteristiche di valore storico, culturale o un interesse generale alla realizzazione del patto. Sicuramente apprezzabile, peraltro, la previsione di un termine di identificazione di 10 giorni di un Dirigente responsabile della verifica e conseguente pubblicazione del portale. Il patto di collaborazione di particolare interesse pubblico in cui i cittadini attivi siano in grado di mobilitare risorse “considerevoli” può inoltre essere “premiato” mediante la previsione di vantaggi economici a favore degli stessi o l’affiancamento di personale della pubblica amministrazione. Alcuni margini di miglioramento per una grande opportunità di profondo cambio culturale Unica possibile “critica” da fare al comune, e sempre al fine di migliorare, è prendere in considerazione che, all’articolo 14 del regolamento, riguardante la formazione, il comune di Potenza ha preferito, rispetto al prototipo Labsus, porre l’accento sulla possibilità che il comune promuova e organizzi percorsi formativi finalizzati alla diffusione della cultura della “cura del bene comune”. Il testo afferma infatti che &#8220;Il Comune può (e non direttamente &#8220;promuove&#8221;, come nel regolamento Labsus) promuovere percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.&#8221; In merito all’articolo 11, invece, dedicato a esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi, si può lamentare solo il mancato riferimento alle raccolte pubbliche di fondi per realizzare patti di collaborazione. Complessivamente, proprio a seguito delle scarne critiche, non si può far altro che esprimere grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dai consiglieri membri delle due Commissioni. Come affermato dai presidenti della IV Commissione Bianca Andretta e della I Commissione Felice Scarano “ il Regolamento è in linea con un profondo cambiamento culturale, che riguarda sempre più persone le quali, come cittadini, decidono di avviare un percorso di responsabilizzazione, nella consapevolezza che la qualità delle loro vite dipenda anche dalla qualità dei beni pubblici”. Foto in copertina di Antonio Petrullo &#160; LEGGI ANCHE: Milano: dopo la sperimentazione, il Regolamento dei Beni Comuni è ufficialmente approvato Regolamento Anguillara Sabazia Regolamento Bracciano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2019/06/anche-a-potenza-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa/">Anche a Potenza c&#8217;è il Regolamento per l&#8217;amministrazione condivisa</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo un percorso di <strong>condivisione</strong> fra le commissioni, gli uffici e le associazioni, anche il comune di Potenza è entrato nel novero dei sostenitori del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In data <strong>19 dicembre 2018</strong>, infatti, è stato approvata da parte del Consiglio Comunale <strong>la delibera n.76</strong>, il <em>Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani</em>.<br />
Il regolamento si compone di 24 articoli suddivisi in 5 capi richiamando <em>in toto </em>il prototipo promosso da Labsus. Il prototipo Labsus non solo è stato ripreso nella struttura del Regolamento di Potenza ma funge da base dell’intero testo a cui sono state apportate alcune modifiche che meritano di essere passate in rassegna.</p>
<h4>Le definizioni</h4>
<p style="text-align: justify;">Prendendo in esame le definizioni incluse nell’<strong>articolo 2</strong> del regolamento, è curioso notare che, nella definizione di <em>cittadini attivi </em>non è sentita, da parte comune di Potenza, la necessità di richiamare esplicitamente <strong>i bambini.</strong> Tale scelta può essere letta alternativamente: se, da una parte, può sembrare un’omissione comprovante la poca importanza data alla figura dei giovanissimi, dall’altra potenzialmente racchiude un messaggio particolarmente significativo: l’idea di naturale inclusione dei bambini nel novero di “tutti i soggetti” menzionati dalla definizione.<br />
Dal momento che in altre sezioni del regolamento, più specifiche, i bambini, o meglio i minori, sono inclusi e specificamente menzionati in qualità di soggetti attivi, sembra evidente propendere per la seconda interpretazione prospettata. All’<strong>articolo 14</strong> del regolamento, inerente alla formazione, infatti, è previsto che il punto di vista dei “<strong>minori</strong>” (piuttosto che il più generico “dei bambini”) vada tenuto in considerazione nel progettare  i patti di collaborazione. Lo spettro di partecipazione di tutti i giovani, dunque, si allarga ulteriormente. Per quanto si tratti di dettagli, questa scelta di stile comprova l’ampiezza delle iniziative dei cittadini attivi che sono <strong>tutti</strong>, a prescindere da requisiti formali (quali la residenza, il sesso, l’età..).<br />
Una piccola contrapposizione si presenta nel medesimo articolo, sempre in riferimento alla definizione di <em>cittadini attivi. </em>L’<strong>articolo 2</strong>, infatti, esplicita l’inclusione di tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, “<em>purché non operanti, nella fattispecie, con scopo di lucro oppure anche a solo scopo promozionale e/o pubblicitario</em>”. La cittadinanza attiva, agli occhi dell’amministrazione di Potenza, è una cittadinanza di valori che prescindono dal lucro o da secondi fini, quali la promozione. Si potrebbe però a tal proposito sollevare una facile provocazione: perché lo scopo di lucro (o un interesse di promozione, pubblicità) dovrebbe rappresentare un limite? Forse che i cittadini attivi dovrebbero essere tutti coloro che “si attivano” a prescindere da secondi fini o particolari forme di attivazione?</p>
<h4 style="text-align: justify;">Un regolamento rivolto anche ai giovani</h4>
<p style="text-align: justify;">La volontà del comune di partecipare e favorire attivamente esperienze di condivisione è rinvenibile anche nella facoltà di costituire <strong>progetti di servizio civile</strong> in cui i giovani vengano selezionati per prendere parte a iniziative di cittadinanza attiva e nella possibilità di attivare <strong>lavori di pubblica utilità e messa in prova</strong> <strong>(articolo 4</strong>, comma 5 del Regolamento).</p>
<h4>Patti di collaborazione ordinari e complessi</h4>
<p style="text-align: justify;">Anche nel regolamento di Potenza sono inclusi sia <strong>i patti di collaborazione ordinari</strong> (<strong>articolo 7</strong>), per i quali i cittadini presentano al comune la proprio proposta di collaborazione mediante un modello fornito dal comune, sia <strong>i patti di collaborazione complessi</strong> (<strong>articolo 8</strong>), contraddistinti da particolari caratteristiche di valore storico, culturale o un interesse generale alla realizzazione del patto.<br />
Sicuramente apprezzabile, peraltro, la previsione di un termine di identificazione di 10 giorni di un Dirigente responsabile della verifica e conseguente pubblicazione del portale.<br />
Il patto di collaborazione di particolare interesse pubblico in cui i cittadini attivi siano in grado di mobilitare risorse “considerevoli” può inoltre essere “premiato” mediante la previsione di vantaggi economici a favore degli stessi o l’affiancamento di personale della pubblica amministrazione.</p>
<h4>Alcuni margini di miglioramento per una grande opportunità di profondo cambio culturale</h4>
<p style="text-align: justify;">Unica possibile “critica” da fare al comune, e sempre al fine di migliorare, è prendere in considerazione che, all’<strong>articolo 14</strong> del regolamento, riguardante la formazione, il comune di Potenza ha preferito, rispetto al prototipo Labsus, porre l’accento sulla possibilità che il comune promuova e organizzi percorsi formativi finalizzati alla diffusione della cultura della “cura del bene comune”. Il testo afferma infatti che &#8220;<em>Il Comune può</em> (e non direttamente &#8220;promuove&#8221;, come nel regolamento Labsus)<em> promuovere percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.</em>&#8221; In merito all’<strong>articolo 11</strong>, invece, dedicato a esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi, si può lamentare solo il mancato riferimento alle raccolte pubbliche di fondi per realizzare patti di collaborazione.<br />
Complessivamente, proprio a seguito delle scarne <em>critiche,</em> non si può far altro che esprimere grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dai consiglieri membri delle due Commissioni. Come affermato dai presidenti della IV Commissione <strong>Bianca Andretta</strong> e della I Commissione <strong>Felice Scarano</strong> “ il Regolamento è in linea con un <strong>profondo cambiamento culturale,</strong> che riguarda sempre più persone le quali, come cittadini, decidono di avviare <strong>un percorso di responsabilizzazione</strong>, nella consapevolezza che la qualità delle loro vite dipenda anche dalla qualità dei beni pubblici”.</p>
<p><em>Foto in copertina di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/File:City_of_Potenza_(The_southern_part)_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener">Antonio Petrullo</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>LEGGI ANCHE:<br />
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<ul>
<li class="entry-title"><a href="https://www.labsus.org/2019/05/milano-dopo-la-sperimentazione-il-regolamento-dei-beni-comuni-e-ufficialmente-approvato/" target="_blank" rel="noopener">Milano: dopo la sperimentazione, il Regolamento dei Beni Comuni è ufficialmente approvato</a></li>
<li><a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/05/Regolamento-Anguillara-Sabazia.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Regolamento Anguillara Sabazia </a></li>
<li><a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/05/Regolamento-Bracciano.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Regolamento Bracciano</a></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2019/06/anche-a-potenza-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa/">Anche a Potenza c&#8217;è il Regolamento per l&#8217;amministrazione condivisa</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<title>BASILICATA &#8211; Legge 1 del 16 febbraio 2009</title>
		<link>https://www.labsus.org/2009/05/basilicata-legge-1-del-16-febbraio-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carla Falzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Regione promuove l&#8217;imprenditorialit&#224; incentivando la ricerca e l&#8217;innovazione, prestando particolare riguardo allo sviluppo del capitale umano, sostenedo attivit&#224; di formazione continua e permanente sempre nel rispetto delle pari opportunit&#224;. Appare evidente la volont&#224; di ampliare le prospettive del Sistema Produttivo lucano, attuando un&#8217;internazionalizzazione del circuito imprenditoriale attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, inserendosi in dinamiche che racchiudano anche Universit&#224; ed Enti di ricerca che aumentino l&#8217;attrattivit&#224; del proprio territorio. L&#8217;efficienza dei processi decisionali &#232; garantita attraverso meccanismi di semplificazione delle procedure di comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e attuando un sistema di valutazione delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti. La presente legge promuove esplicitamente la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla costruzione delle politiche relative allo sviluppo e alla competitivit&#224; sia per quanto riguarda l&#8217;attuazione di tali politiche, attraverso il principio di sussidiariet&#224;. Tale principio viene nominato senza specificarne la sua accezione ed il contenuto della legge lascia la possibilit&#224; di interpretarlo nella sua duplice valenza. Particolare attenzione &#232; riservata alle esigenze sociali promuovendo la responsabilit&#224; sociale d&#8217;impresa considerandolo lo strumento attraverso cui garantire la solidariet&#224; sociale, il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori ed un&#8217;attenta tutela dell&#8217;ambiente. Nonostante si tratti di una Legge incentrata sullo Sviluppo del Sistema Produttivo regionale, viene costantemente messa in evidenza l&#8217;importanza della cooperazione e della partecipazione non solo delle imprese e nel mondo imprenditoriale, ma anche dei lavoratori e delle parti sociali presenti sul territorio, soggetti fondamentali per il miglioramento e l&#8217;innovazione della Regione. Articolo 3 &#8211; Obiettivi 1. Per la finalit&#224; di cui all&#8217;articolo 1, la Regione Basilicata, nell&#8217;ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle pari opportunit&#224;, nonch&#233; in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, persegue i seguenti obiettivi: a) IMPRENDITORIALITA&#8217;, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI; 2) il miglioramento delle condizioni insediative delle imprese; 3) l&#8217;insediamento, la rilocalizzazione, l&#8217;ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di imprese e impianti produttivi, nonch&#233; la diversificazione produttiva in aree caratterizzate dalla presenza di settori maturi mediante l&#8217;insediamento di imprese operanti in settori nuovi; 4) la cooperazione nei diversi settori, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata, nonch&#233; per favorire la coesione sociale, lo sviluppo economico, l&#8217;occupazione e il radicamento territoriale; 5) l&#8217;aggregazione tra le imprese ed il rafforzamento di legami di collaborazione tra queste e gli altri attori del sistema economico regionale (associazioni di categoria, istituti creditizi e finanziari, ecc.); 6) la cultura e la formazione imprenditoriale. b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) la qualificazione della domanda di ricerca e innovazione delle imprese; 2) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonch&#233; il trasferimento tecnologico, favorendo l&#8217;incontro ed il raccordo stabile tra domanda ed offerta di R&#38;I; 3) gli investimenti in innovazione da parte delle imprese, in particolare le PMI; 4) lo sviluppo di capitale umano, la qualificazione delle competenze delle risorse umane, la loro mobilit&#224; interregionale ed internazionale, il rafforzamento dell&#8217;attrattivit&#224; della Regione Basilicata nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani ed esteri; 5) la diffusione delle tecnologie ICT nel sistema produttivo per lo sviluppo di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi, di promozione e commercializzazione dei prodotti; 6) il rafforzamento della capacit&#224; delle imprese di fare rete attraverso l&#8217;attivazione ovvero il consolidamento di collaborazioni con altre imprese e con il mondo della ricerca in ambito nazionale ed internazionale. c) MERCATO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) la capacit&#224; delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; 2) la tutela della propriet&#224; intellettuale; 3) l&#8217;internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; 4) l&#8217;attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali; 5) il potenziamento delle filiere e dei sistemi produttivi locali fortemente radicati nel territorio e, per questo, in grado di valorizzare le potenzialit&#224; e mobilitarne le risorse. d) GESTIONE DELLE CRISI, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore; 2) il recupero dell&#8217;attivit&#224; imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali; 3) la riconversione produttiva ed occupazionale. e) USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) la tutela e la valorizzazione delle componenti specifiche dell&#8217;ambiente regionale; 2) lo sviluppo e l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia, inclusa la micro generazione distribuita; 3) l&#8217;efficienza energetica; 4) il recupero ed il riuso dei siti inquinanti ed inattivi; 5) una cultura e comportamenti attenti alle problematiche ambientali ed orientati alla loro efficace gestione. f) EFFICIENZA E GOVERNO DEI PROCESSI DECISIONALI, rispetto al quale promuove: 1) la semplificazione delle procedure e delle modalit&#224; di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione; 2) la valutazione sistematica dei risultati e degli effetti delle azioni e di una selezione delle buone pratiche, nonch&#233; quella della diffusione dei programmi, delle attivit&#224; e dei relativi impatti; 3) la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla costruzione delle politiche per lo sviluppo e alla competitivit&#224; del medesimo, che all&#8217;attuazione di tali politiche attraverso la sussidiariet&#224;. 2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole di mercato: 1) attribuisce specifica attenzione al sostegno e allo sviluppo delle imprese locali attraverso la lotta contro il lavoro nero e sommerso; 2) promuove la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici, nonch&#233; la tutela delle imprese subappaltatrici; 3) contribuisce a ridurre rischi di infiltrazioni criminali. 3. Nell&#8217;ottica di uno sviluppo sostenibile ed attento alle esigenze, sociali, promuove la responsabilit&#224; sociale dell&#8217;impresa quale strumento atto a garantire la solidariet&#224; sociale, un elevato livello di tutela dell&#8217;ambiente ed il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare riguardo alla qualit&#224;, alla sicurezza e alla regolarit&#224; delle condizioni di lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2009/05/basilicata-legge-1-del-16-febbraio-2009/">BASILICATA &#8211; Legge 1 del 16 febbraio 2009</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione promuove l&rsquo;imprenditorialit&agrave; incentivando la ricerca e l&rsquo;innovazione, prestando particolare riguardo allo sviluppo del capitale umano, sostenedo attivit&agrave; di formazione continua e permanente sempre nel rispetto delle pari opportunit&agrave;. Appare evidente la volont&agrave; di ampliare le prospettive del Sistema Produttivo lucano, attuando un&rsquo;internazionalizzazione del circuito imprenditoriale attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, inserendosi in dinamiche che racchiudano anche Universit&agrave; ed Enti di ricerca che aumentino l&rsquo;attrattivit&agrave; del proprio territorio. L&rsquo;efficienza dei processi decisionali &egrave; garantita attraverso meccanismi di semplificazione delle procedure di comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e attuando un sistema di valutazione delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti. La presente legge promuove esplicitamente la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla costruzione delle politiche relative allo sviluppo e alla competitivit&agrave; sia per quanto riguarda l&rsquo;attuazione di tali politiche, attraverso il principio di sussidiariet&agrave;. Tale principio viene nominato senza specificarne la sua accezione ed il contenuto della legge lascia la possibilit&agrave; di interpretarlo nella sua duplice valenza. Particolare attenzione &egrave; riservata alle esigenze sociali promuovendo la responsabilit&agrave; sociale d&rsquo;impresa considerandolo lo strumento attraverso cui garantire la solidariet&agrave; sociale, il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori ed un&rsquo;attenta tutela dell&rsquo;ambiente. Nonostante si tratti di una Legge incentrata sullo Sviluppo del Sistema Produttivo regionale, viene costantemente messa in evidenza l&rsquo;importanza della cooperazione e della partecipazione non solo delle imprese e nel mondo imprenditoriale, ma anche dei lavoratori e delle parti sociali presenti sul territorio, soggetti fondamentali per il miglioramento e l&rsquo;innovazione della Regione.</p>
<p>Articolo 3 &#8211; Obiettivi <br />
1. Per la finalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 1, la Regione Basilicata,  nell&rsquo;ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle  pari opportunit&agrave;, nonch&eacute; in coerenza con la legislazione nazionale e  regionale, persegue i seguenti obiettivi: a) IMPRENDITORIALITA&rsquo;, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI; 2) il miglioramento delle condizioni insediative delle imprese; 3) l&rsquo;insediamento, la rilocalizzazione, l&rsquo;ampliamento, la  ristrutturazione, la riconversione di imprese e impianti produttivi, nonch&eacute; la  diversificazione produttiva in aree caratterizzate dalla presenza di settori  maturi mediante l&rsquo;insediamento di imprese operanti in settori nuovi; 4) la cooperazione nei diversi settori, quale idoneo strumento per  avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata, nonch&eacute; per favorire  la coesione sociale, lo sviluppo economico, l&rsquo;occupazione e il radicamento  territoriale; 5) l&rsquo;aggregazione tra le imprese ed il rafforzamento di legami di  collaborazione tra queste e gli altri attori del sistema economico regionale  (associazioni di categoria, istituti creditizi e finanziari, ecc.); 6) la cultura e la formazione imprenditoriale. b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:  1) la qualificazione della domanda di ricerca e innovazione delle imprese; 2) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonch&eacute; il  trasferimento tecnologico, favorendo l&rsquo;incontro ed il raccordo stabile tra  domanda ed offerta di R&amp;I; 3) gli investimenti in innovazione da parte delle imprese, in   particolare le PMI; 4) lo sviluppo di capitale umano, la qualificazione delle competenze  delle risorse umane, la loro mobilit&agrave; interregionale ed internazionale, il  rafforzamento dell&rsquo;attrattivit&agrave; della Regione Basilicata nei confronti di  studenti, studiosi e ricercatori italiani ed esteri; 5) la diffusione delle tecnologie ICT nel sistema produttivo per lo  sviluppo di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei  processi produttivi, di promozione e commercializzazione dei prodotti; 6) il rafforzamento della capacit&agrave; delle imprese di fare rete attraverso  l&rsquo;attivazione ovvero il consolidamento di collaborazioni con altre imprese e  con il mondo della ricerca in ambito nazionale ed internazionale. c) MERCATO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI, rispetto al  quale promuove e sostiene: 1) la capacit&agrave; delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie  prospettive di mercato; 2) la tutela della propriet&agrave; intellettuale; 3) l&rsquo;internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, favorendo la  collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; 4) l&rsquo;attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a  consolidare i sistemi territoriali; 5) il potenziamento delle filiere e dei sistemi produttivi locali  fortemente radicati nel territorio e, per questo, in grado di valorizzare le  potenzialit&agrave; e mobilitarne le risorse. d) GESTIONE DELLE CRISI, rispetto al quale promuove e sostiene: 1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore; 2) il recupero dell&rsquo;attivit&agrave; imprenditoriale e la salvaguardia dei  livelli occupazionali; 3) la riconversione produttiva ed occupazionale. e) USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI, rispetto al quale promuove e  sostiene: 1) la tutela e la valorizzazione delle componenti specifiche  dell&rsquo;ambiente regionale; 2) lo sviluppo e l&rsquo;utilizzo di fonti rinnovabili di energia, inclusa la  micro generazione distribuita; 3) l&rsquo;efficienza energetica; 4) il recupero ed il riuso dei siti inquinanti ed inattivi; 5) una cultura e comportamenti attenti alle problematiche ambientali ed  orientati alla loro efficace gestione. f) EFFICIENZA E GOVERNO DEI PROCESSI DECISIONALI, rispetto al quale promuove: 1) la semplificazione delle procedure e delle modalit&agrave; di relazione e  comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione; 2) la valutazione sistematica dei risultati e degli effetti delle azioni  e di una selezione delle buone pratiche, nonch&eacute; quella della diffusione dei  programmi, delle attivit&agrave; e dei relativi impatti; 3) la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla  costruzione delle politiche per lo sviluppo e alla competitivit&agrave; del medesimo,  che all&rsquo;attuazione di tali politiche attraverso la sussidiariet&agrave;. 2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione, al  fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare  correttezza e rispetto delle regole di mercato: 1) attribuisce specifica attenzione al sostegno e allo sviluppo delle  imprese locali attraverso la lotta contro il lavoro nero e sommerso; 2) promuove la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici,  nonch&eacute; la tutela delle imprese subappaltatrici; 3) contribuisce a ridurre rischi di infiltrazioni criminali. 3. Nell&rsquo;ottica di uno sviluppo sostenibile ed attento alle esigenze,  sociali, promuove la responsabilit&agrave; sociale dell&rsquo;impresa quale strumento atto  a garantire la solidariet&agrave; sociale, un elevato livello di tutela dell&rsquo;ambiente  ed il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare  riguardo alla qualit&agrave;, alla sicurezza e alla regolarit&agrave; delle condizioni di  lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2009/05/basilicata-legge-1-del-16-febbraio-2009/">BASILICATA &#8211; Legge 1 del 16 febbraio 2009</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<title>BASILICATA &#8211; Legge 4 del 14 Febbraio 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/06/basilicata-legge-4-del-14-febbraio-2007-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carla Falzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/06/09/basilicata-legge-4-del-14-febbraio-2007-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Suo scopo &#232; quello di tutelare efficacemente i diritti e garantire paritarie condizioni di accesso ai servizi, favorendo l&#8217;inclusione di tutti i soggetti, in particolare di quelli a rischio di emarginazione. Attraverso lo strumento della rete, &#232; poi possibile organizzare e coordinare gli interventi sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-lavorativi realizzati da enti pubblici, privati e del privato sociale, realizzando in questo modo efficaci politiche sociali integrate. &#160; Viene inoltre favorita la cittadinanza attiva e la capacit&#224; di iniziativa degli attori sociali, promuovendo la partecipazione dei cittadini (singoli e associati), e nello stesso tempo si responsabilizzano le istituzioni, in particolare quelle locali (in base al solito principio di sussidiariet&#224; orizzontale e verticale). Il ruolo degli attori sociali e dei soggetti privati dunque si rafforza: si valorizza l&#8217;apporto innovativo del terzo settore e si coinvolgono pienamente quei privati che realizzano attivit&#224; complementari e di pari dignit&#224; rispetto a quelle dei soggetti pubblici. &#160; Gli ultimi articoli della legge riguardano infine la programmazione regionale e la programmazione locale, che si attuano rispettivamente attraverso l&#8217;elaborazione di un Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona e di un Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/06/basilicata-legge-4-del-14-febbraio-2007-2/">BASILICATA &#8211; Legge 4 del 14 Febbraio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="left"> Suo scopo &egrave; quello di tutelare efficacemente i diritti e garantire paritarie condizioni di accesso ai servizi, favorendo l&#8217;inclusione di tutti i soggetti, in particolare di quelli a rischio di emarginazione. Attraverso lo strumento della rete, &egrave; poi possibile organizzare e coordinare gli interventi sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-lavorativi realizzati da enti pubblici, privati e del privato sociale, realizzando in questo modo efficaci <em>politiche sociali integrate</em>.<strong> </strong> </p>
<p align="left"> &nbsp; </p>
<p align="left"> Viene inoltre favorita la <em>cittadinanza attiva</em> e la capacit&agrave; di iniziativa degli attori sociali, promuovendo la partecipazione dei cittadini (singoli e associati), e nello stesso tempo si responsabilizzano le istituzioni, in particolare quelle locali (in base al solito principio di sussidiariet&agrave; orizzontale e verticale). Il ruolo degli attori sociali e dei soggetti privati dunque si rafforza: si valorizza l&#8217;apporto innovativo del terzo settore e si coinvolgono pienamente quei privati che realizzano attivit&agrave; complementari e di pari dignit&agrave; rispetto a quelle dei soggetti pubblici.  </p>
<p align="left"> &nbsp; </p>
<p align="left"> Gli ultimi articoli della legge riguardano infine la programmazione regionale e la programmazione locale, che si attuano rispettivamente attraverso l&#8217;elaborazione di un <em>Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona</em> e di un <em>Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari</em>.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/06/basilicata-legge-4-del-14-febbraio-2007-2/">BASILICATA &#8211; Legge 4 del 14 Febbraio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASILICATA &#8211; Legge 14 del 9 agosto 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2007/12/basilicata-legge-14-del-9-agosto-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2007/12/07/basilicata-legge-14-del-9-agosto-2007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARTICOLO 1 Finalit&#224; della legge 1. La Regione Basilicata riconosce i diritti sociali quali istituzioni della comunit&#224; solidale e della cittadinanza democratica regionale e ne persegue la tutela e promozione mediante l&#8217;attivazione di servizi e interventi improntati a principi di universalit&#224;, selettivit&#224;, responsabilit&#224; ed equit&#224;. 2. Nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Regionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonch&#233; dalle Carte internazionali dei diritti di cittadinanza dell&#8217;Organizzazione delle Nazione Unite e dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanit&#224;, la presente legge delinea e regola la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, al fine di: a. affermare l&#8217;eguale dignit&#224; sociale delle persone e garantire l&#8217;effettiva tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso incondizionato alle opportunit&#224; di partecipazione attiva alla vita sociale, di affermazione dell&#8217;autonomia personale e di autorealizzazione dei progetti di vita di ciascuno; b. perseguire l&#8217;eliminazione o la riduzione progressiva all&#8217;interno della comunit&#224; regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilit&#224;, di insicurezza e di emarginazione, rafforzando le basi della coesione sociale e familiare e promuovendo condizioni di sicurezza, di stabilit&#224; delle relazioni e di mutua solidariet&#224;; c. assicurare unitariet&#224; e continuit&#224; di risposta ai bisogni disostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone edelle famiglie, attraverso l&#8217;impegno congiunto e coordinato delleistituzioni, delle strutture di servizio, delle comunit&#224; locali e delleformazioni sociali; d. esaltare il valore degli investimenti sociali ai fini dellaqualificazione e dell&#8217;espansione dell&#8217;economia regionale, sostenendo inparticolare la crescita dell&#8217;economia sociale e l&#8217;affermazione di unmodello regionale di sviluppo socialmente e territorialmente sostenibile. 3. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale organizza sul territorio regionale gli interventi aventi contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o affidati secondo le modalit&#224; previste dalla legge ai soggetti sociali, e comprendenti tutte le attivit&#224; relative alla predisposizione ed all&#8217;erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni dirette a rimuovere o alleviare le situazioni di deprivazione, di difficolt&#224; e di bisogno occorrenti alla persona ed alla famiglia nel corso della vita. 4. Le norme della presente legge si armonizzano e si integrano con quelle contenute nella legge 8 novembre 2 n. 328, nonch&#233; nel D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e ad esse fanno rinvio per quanto non espressamente previsto e laddove applicabili e congruenti. ARTICOLO 2 Principi ispiratori delle politiche sociali integrate 1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale persegue le finalit&#224; di cui al precedente art. 1 attraverso: a. l&#8217;erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale idonei ad assicurare l&#8217;eguaglianza di opportunit&#224; a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; b. il coordinamento sistematico e l&#8217;integrazione funzionale delle politiche sociali con le politiche della salute, dell&#8217;ambiente, della formazione e della scuola, della casa, dei trasporti, del lavoro, della cultura e del tempo libero; c. l&#8217;osservanza del principio di sussidiariet&#224; per la responsabilizzazione ed al protagonismo delle istituzioni locali, sia per il sostegno alle capacit&#224; di iniziativa e di auto-organizzazione degli attori sociali; d. l&#8217;esaltazione del ruolo delle comunit&#224; locali quali sistemi di produzione di valore sociale e fattori di rafforzamento delle reti di relazioni solidali tra persone, famiglie, organizzazioni sociali e istituzioni; e. la promozione dell&#8217;educazione, dell&#8217;informazione, dell&#8217;iniziativa e della partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati ai fini della formazione di una domanda sociale autonoma e responsabile; f. la leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli istituzionali e tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni degli utenti e dei consumatori; g. l&#8217;adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali criteri prioritari di approccio alle politiche sociali integrate, ed il perseguimento della qualit&#224;, dell&#8217;adeguatezza, dell&#8217;appropriatezza degli interventi, unitamente alla personalizzazione dei medesimi ed all&#8217;implementazione dei pi&#249; efficaci sistemi di verifica e di controllo; h. l&#8217;ampliamento e la qualificazione delle prestazioni attraverso il pluralismo e la differenziazione dell&#8217;offerta, la concorrenza tra le proposte e la libert&#224; di opzione tra di esse; i. il sostegno alla condizione ed all&#8217;occupazione femminile, la conciliazione lavoro-famiglia, la valorizzazione sociale della differenza di genere e delle attivit&#224; di produzione sociale promosse dalle donne ed il contrasto all&#8217;uso della violenza sulle donne con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari; j. l&#8217;attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di protezione sociale ed il perseguimento sistematico della domiciliarit&#224; degli interventi; k. la valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili relazioni affettive, nelle forme previste dalla legge, quali dimensioni privilegiate per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la promozione dell&#8217;autonomia e della vita indipendente delle persone. 2. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo fondamentale degli attori sociali, di cui al successivo art. 14, e la complementariet&#224; e pari dignit&#224; delle loro attivit&#224; ai fini dello sviluppo della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale. A tale scopo assicurano: a. la partecipazione a scala regionale e territoriale degli attori sociali ai processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche sociali integrate; b. l&#8217;attivazione delle pi&#249; appropriate forme di collaborazione e di intesa per lo sviluppo dell&#8217;offerta dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse; c. la promozione di attivit&#224; di carattere socio-economico finalizzate all&#8217;incremento di capitale sociale, alla valorizzazione delle risorse locali, all&#8217;inclusione dei soggetti deboli. 3. I servizi previsti dalla programmazione regionale e locale vengono organizzati ed erogati secondo modalit&#224; e soluzioni di intervento conformi agli indirizzi di cui al precedente comma 1 ed orientate al perseguimento di obiettivi di omogeneit&#224;, congruit&#224;, efficienza, efficacia e sostenibilit&#224;. ARTICOLO 3 Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali 1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale assicura l&#8217;erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dall&#8217;art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, cos&#236; come definiti dall&#8217;art. 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2 n. 328 e dall&#8217;art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2007/12/basilicata-legge-14-del-9-agosto-2007/">BASILICATA &#8211; Legge 14 del 9 agosto 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ARTICOLO 1</p>
<p>Finalit&agrave; della legge</p>
<p>1. La Regione Basilicata riconosce i diritti sociali quali istituzioni della comunit&agrave; solidale e della cittadinanza democratica regionale e ne persegue la tutela e promozione mediante l&rsquo;attivazione di servizi e interventi improntati a principi di universalit&agrave;, selettivit&agrave;, responsabilit&agrave; ed equit&agrave;. </p>
<p>
2. Nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Regionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione Europea, nonch&eacute; dalle Carte internazionali dei diritti di cittadinanza dell&rsquo;Organizzazione delle Nazione Unite e dell&rsquo;Organizzazione Mondiale della Sanit&agrave;, la presente legge delinea e regola la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, al fine di: 
</p>
<p>
</p>
<p>a. affermare l&rsquo;eguale dignit&agrave; sociale delle persone e garantire l&rsquo;effettiva tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso incondizionato alle opportunit&agrave; di partecipazione attiva alla vita sociale, di affermazione dell&rsquo;autonomia personale e di autorealizzazione dei progetti di vita di ciascuno; </p>
<p>
</p>
<p>b. perseguire l&rsquo;eliminazione o la riduzione progressiva all&rsquo;interno della comunit&agrave; regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilit&agrave;, di insicurezza e di emarginazione, rafforzando le basi della coesione sociale e familiare e promuovendo condizioni di sicurezza, di stabilit&agrave; delle relazioni e di mutua solidariet&agrave;; 
</p>
<p>
c. assicurare unitariet&agrave; e continuit&agrave; di risposta ai bisogni disostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone edelle famiglie, attraverso l&rsquo;impegno congiunto e coordinato delleistituzioni, delle strutture di servizio, delle comunit&agrave; locali e delleformazioni sociali;</p>
<p>d. esaltare il valore degli investimenti sociali ai fini dellaqualificazione e dell&rsquo;espansione dell&rsquo;economia regionale, sostenendo inparticolare la crescita dell&rsquo;economia sociale e l&rsquo;affermazione di unmodello regionale di sviluppo socialmente e territorialmente sostenibile.</p>
<p> 3. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale organizza sul territorio regionale gli interventi aventi contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o affidati secondo le modalit&agrave; previste dalla legge ai soggetti sociali, e comprendenti tutte le attivit&agrave; relative alla predisposizione ed all&rsquo;erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni dirette a rimuovere o alleviare le situazioni di deprivazione, di difficolt&agrave; e di bisogno occorrenti alla persona ed alla famiglia nel corso della vita. </p>
<p>4. Le norme della presente legge si armonizzano e si integrano con quelle contenute nella legge 8 novembre 2 n. 328, nonch&eacute; nel D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e ad esse fanno rinvio per quanto non espressamente previsto e laddove applicabili e congruenti.
</p>
<p>
ARTICOLO 2 <br />
Principi ispiratori delle politiche sociali integrate <br />
1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale <br />
persegue le finalit&agrave; di cui al precedente art. 1 attraverso: <br />
a. l&rsquo;erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza <br />
sociale idonei ad assicurare l&rsquo;eguaglianza di opportunit&agrave; a condizioni <br />
sociali e stati di bisogno differenti; <br />
b. il coordinamento sistematico e l&rsquo;integrazione funzionale delle <br />
politiche sociali con le politiche della salute, dell&rsquo;ambiente, della <br />
formazione e della scuola, della casa, dei trasporti, del lavoro, della <br />
cultura e del tempo libero; <br />
c. l&rsquo;osservanza del principio di sussidiariet&agrave; per la <br />
responsabilizzazione ed al protagonismo delle istituzioni locali, sia <br />
per il sostegno alle capacit&agrave; di iniziativa e di auto-organizzazione degli <br />
attori sociali; <br />
d. l&rsquo;esaltazione del ruolo delle comunit&agrave; locali quali sistemi di <br />
produzione di valore sociale e fattori di rafforzamento delle reti di <br />
relazioni solidali tra persone, famiglie, organizzazioni sociali e <br />
istituzioni; <br />
e. la promozione dell&rsquo;educazione, dell&rsquo;informazione, dell&rsquo;iniziativa e <br />
della partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati ai fini <br />
della formazione di una domanda sociale autonoma e responsabile; <br />
f. la leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli <br />
istituzionali e tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie <br />
economiche, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni degli <br />
utenti e dei consumatori; <br />
g. l&rsquo;adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali <br />
criteri prioritari di approccio alle politiche sociali integrate, ed il <br />
perseguimento della qualit&agrave;, dell&rsquo;adeguatezza, dell&rsquo;appropriatezza degli <br />
interventi, unitamente alla personalizzazione dei medesimi ed <br />
all&rsquo;implementazione dei pi&ugrave; efficaci sistemi di verifica e di controllo; <br />
h. l&rsquo;ampliamento e la qualificazione delle prestazioni attraverso il <br />
pluralismo e la differenziazione dell&rsquo;offerta, la concorrenza tra le <br />
proposte e la libert&agrave; di opzione tra di esse; <br />
i. il sostegno alla condizione ed all&rsquo;occupazione femminile, la <br />
conciliazione lavoro-famiglia, la valorizzazione sociale della differenza <br />
di genere e delle attivit&agrave; di produzione sociale promosse dalle donne ed <br />
il contrasto all&rsquo;uso della violenza sulle donne con azioni efficaci contro <br />
la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e <br />
familiari; <br />
j. l&rsquo;attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di <br />
protezione sociale ed il perseguimento sistematico della domiciliarit&agrave; <br />
degli interventi; <br />
k. la valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili <br />
relazioni affettive, nelle forme previste dalla legge, quali dimensioni <br />
privilegiate per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la <br />
promozione dell&rsquo;autonomia e della vita indipendente delle persone. </p>
<p>2. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo fondamentale degli <br />
attori sociali, di cui al successivo art. 14, e la complementariet&agrave; e pari <br />
dignit&agrave; delle loro attivit&agrave; ai fini dello sviluppo della rete integrata dei <br />
servizi di cittadinanza sociale. A tale scopo assicurano: <br />
a. la partecipazione a scala regionale e territoriale degli attori <br />
sociali ai processi di programmazione, attuazione e valutazione delle <br />
politiche sociali integrate; <br />
b. l&rsquo;attivazione delle pi&ugrave; appropriate forme di collaborazione e di <br />
intesa per lo sviluppo dell&rsquo;offerta dei servizi, anche attraverso la <br />
progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse; <br />
c. la promozione di attivit&agrave; di carattere socio-economico finalizzate <br />
all&rsquo;incremento di capitale sociale, alla valorizzazione delle risorse <br />
locali, all&rsquo;inclusione dei soggetti deboli. </p>
<p>3. I servizi previsti dalla programmazione regionale e locale vengono <br />
organizzati ed erogati secondo modalit&agrave; e soluzioni di intervento conformi <br />
agli indirizzi di cui al precedente comma 1 ed orientate al perseguimento di <br />
obiettivi di omogeneit&agrave;, congruit&agrave;, efficienza, efficacia e sostenibilit&agrave;. </p>
<p>
ARTICOLO 3 <br />
Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali <br />
1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale <br />
assicura l&rsquo;erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali <br />
previsti dall&rsquo;art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, cos&igrave; come <br />
definiti dall&rsquo;art. 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2 n. 328 e <br />
dall&rsquo;art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 febbraio 21, e funzionalmente <br />
integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati dal sistema <br />
sanitario regionale. </p>
<p>2. Le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza <br />
sociale hanno caratteri di adattabilit&agrave; e di multidimensionalit&agrave;, funzionali <br />
agli obiettivi di personalizzazione e di appropriatezza, e sono erogate <br />
all&rsquo;interno di organiche aree di intervento concernenti: <br />
a. l&rsquo;informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e <br />
delle famiglie con bisogni sociali e socio-sanitari; <br />
b. il sostegno alle responsabilit&agrave; familiari, di tutela materno- <br />
infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti; <br />
c. le azioni ed i servizi di sostegno alle persone anziane; <br />
d. le misure di contrasto delle condizioni di povert&agrave; e di esclusione <br />
sociale; <br />
e. i servizi di supporto alle persone con disabilit&agrave; fisica, psichica, <br />
psichiatrica e sensoriale; <br />
f. gli interventi a sostegno della vita autonoma e della permanenza a <br />
domicilio delle persone non autosufficienti; <br />
g. le azioni e i servizi per la prevenzione e il trattamento delle <br />
devianze e delle dipendenze patologiche; <br />
h. il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei soggetti in stato di <br />
detenzione, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a <br />
provvedimenti dell&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria; <br />
i. l&rsquo;accoglienza e l&rsquo;integrazione dei migranti e delle persone senza <br />
dimora. </p>
<p>3. In ciascuno degli Ambiti Socio-Territoriali, di cui al successivo <br />
art. 9 comma 1 lett. a, &egrave; assicurata l&rsquo;attivazione dei seguenti servizi e <br />
strutture: <br />
a. segretariato sociale e servizio sociale professionale per <br />
l&rsquo;informazione, la consulenza e la prima assistenza alle persone ed alle <br />
famiglie; <br />
b. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza <br />
personale e familiare; <br />
c. servizi di supporto ai minori sotto tutela; <br />
d. servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili; <br />
e. servizi socio-educativi per l&rsquo;infanzia, l&rsquo;adolescenza e <br />
l&rsquo;integrazione dei soggetti deboli o maggiormente esposti a fattori di <br />
rischio sociale; <br />
f. strutture residenziali e semiresidenziali per persone in condizioni <br />
di particolare bisogno, deprivazione e fragilit&agrave;; <br />
g. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. </p>
<p>4. La programmazione regionale stabilisce i criteri di finanziamento, le <br />
priorit&agrave; d&rsquo;intervento, le soluzioni operative e le caratteristiche <br />
quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi relativi ai livelli <br />
essenziali delle prestazioni sociali e ne garantisce la distribuzione <br />
omogenea sul territorio. </p>
<p>5. La programmazione locale assicura la concreta erogazione delle <br />
prestazioni sociali con modalit&agrave; di accesso e di presa in carico ispirate a <br />
criteri di pari opportunit&agrave;, non discriminazione e rispetto della dignit&agrave; <br />
personale, e con particolare attenzione alle problematiche di reinserimento <br />
delle persone e dei gruppi sociali a rischio di esclusione. </p>
<p>
ARTICOLO 4 <br />
Interventi organici di assistenza per la non autosufficienza <br />
1. La Regione riconosce quale funzione preminente e qualificante della <br />
rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale la realizzazione <br />
di un organico complesso di interventi di assistenza per l&rsquo;autonomia <br />
possibile e per le cure a lungo termine a favore delle persone non <br />
autosufficienti. </p>
<p>2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le <br />
persone che, a causa delle patologie e delle disabilit&agrave;, anche correlate <br />
all&rsquo;et&agrave;, da cui affette, non possono provvedere alla cura di se stesse e <br />
mantenere una normale vita di relazione senza l&rsquo;aiuto determinante di altri. <br />
L&rsquo;individuazione dei soggetti destinatari degli interventi di cui al presente <br />
articolo &egrave; effettuata sulla base dei criteri e secondo le modalit&agrave; previsti <br />
per le valutazioni finalizzate all&rsquo;accesso alle prestazioni di assistenza <br />
domiciliare ed alle residenze sanitarie assistite. </p>
<p>3. Per le finalit&agrave; di cui al precedente comma 1 &egrave; istituito un Fondo <br />
speciale per la non autosufficienza, integrativo di quello nazionale di cui <br />
all&rsquo;art. 21 della legge 8 novembre 2 n. 328, collocato all&rsquo;interno del <br />
Fondo regionale dei servizi di cittadinanza sociale di cui al successivo art. <br />
27. </p>
<p>4. Le azioni e prestazioni finanziabili con le risorse del Fondo <br />
speciale di cui al precedente comma 3 non sono sostitutive di quelle <br />
sanitarie ed assistenziali attualmente garantite e sono dirette a sostenere <br />
la personalizzazione e la domiciliarit&agrave; degli interventi. </p>
<p>5. Il Piano regionale di cui al successivo art. 15 definisce: <br />
a. le tipologie e i livelli della non autosufficienza, le procedure di <br />
accertamento e le corrispondenti misure assistenziali; <br />
b. le condizioni, i criteri e le modalit&agrave; di accesso alle prestazioni; <br />
c. gli indirizzi operativi per la personalizzazione degli interventi; <br />
d. le aree e le priorit&agrave; di intervento; <br />
e. i criteri di ripartizione delle risorse tra gli Ambiti Socio- <br />
Territoriali di cui al successivo art. 12; <br />
f. le forme di monitoraggio degli interventi e di verifica circa <br />
l&rsquo;impiego efficace delle risorse finanziarie assegnate. </p>
<p>6. Il Piano intercomunale di cui all&rsquo;art. 16, nel quadro degli indirizzi <br />
programmatici e gestionali emanati dalla Regione, dettaglia le modalit&agrave; <br />
organizzative dell&rsquo;attuazione integrata degli interventi e del raccordo tra <br />
soggetti pubblici e privati operanti nel campo della non autosufficienza. </p>
<p>7. Al fine di dare organicit&agrave; e continuit&agrave; agli interventi integrati per <br />
la non autosufficienza le Aziende Sanitarie istituiscono apposite strutture <br />
dipartimentali per l&rsquo;area della fragilit&agrave;, nonch&eacute; istituiscono o consolidano, <br />
se gi&agrave; esistenti, Unit&agrave; Operative Ospedaliere espressamente deputate <br />
all&rsquo;integrazione delle attivit&agrave; fra Ospedale e territorio per il trattamento <br />
di patologie croniche. </p>
<p>
ARTICOLO 5 <br />
Diritti dei cittadini utenti <br />
1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni della rete regionale <br />
integrata dei servizi di cittadinanza sociale tutte le persone residenti o <br />
domiciliate nel territorio regionale, ivi compresi i cittadini lucani <br />
emigrati e le loro famiglie, nonch&eacute; i minori di qualsiasi nazionalit&agrave;, le <br />
donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle norme dello <br />
Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e i profughi <br />
temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in condizioni <br />
contingenti di difficolt&agrave; e di bisogno. </p>
<p>2. Priorit&agrave; di intervento &egrave; assicurata alle persone in condizioni di <br />
povert&agrave; o con incapacit&agrave; totale o parziale di provvedere alle proprie <br />
esigenze, a quelle con particolari difficolt&agrave; di inserimento nella vita <br />
sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonch&eacute; alle persone bisognose di <br />
interventi assistenziali a seguito di provvedimenti dell&rsquo;autorit&agrave; <br />
giudiziaria, in stato detentivo, in esecuzione penale esterna o in quanto ex <br />
detenuti. </p>
<p>3. I destinatari degli interventi della rete regionale integrata sono <br />
informati sui diritti di cittadinanza e sugli strumenti di tutela, sulla <br />
disponibilit&agrave; delle prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per <br />
accedervi e sulle relative procedure, sulle tariffe praticate, sulla modalit&agrave; <br />
di erogazione delle prestazioni, nonch&eacute; sulle possibilit&agrave; di scelta tra di <br />
esse. Essi hanno diritto ad essere garantiti nella riservatezza e nella <br />
facolt&agrave; di esprimere il consenso sul tipo di prestazione o a presentare <br />
osservazioni ed opposizioni. </p>
<p>4. I cittadini utenti dei servizi di cui alla presente legge concorrono <br />
di norma alla copertura del costo delle prestazioni, secondo i criteri <br />
stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale in riferimento alle <br />
condizioni sociali ed alle fasce di reddito. </p>
<p>5. Il Difensore Civico della Regione Basilicata, nell&rsquo;ambito delle sue <br />
prerogative e con i suoi strumenti di intervento, esercita la funzione di <br />
Garante dei diritti di accesso e dei livelli essenziali delle prestazioni <br />
sociali, di cui alla presente legge, anche attraverso un rapporto permanente <br />
di consultazione e collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli <br />
utenti. </p>
<p>
ARTICOLO 6 <br />
Carta della qualit&agrave; dei servizi sociali <br />
1. A tutela della trasparenza dell&rsquo;offerta dei servizi, i soggetti <br />
erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla presente <br />
legge adottano la Carta della qualit&agrave; dei servizi di cittadinanza sociale, <br />
redatta in conformit&agrave; agli indirizzi emanati dalla Regione. L&rsquo;adozione della <br />
Carta della qualit&agrave; dei servizi sociali da parte dei soggetti erogatori delle <br />
prestazioni sociali e socio-sanitarie costituisce requisito indispensabile <br />
nell&rsquo;ambito delle procedure amministrative di cui al Tit. IV della presente <br />
legge. </p>
<p>2. La Carta della qualit&agrave; dei servizi sociali, pubblicizzata nelle forme <br />
pi&ugrave; opportune ed accessibili e comunque esposta nei luoghi in cui avviene <br />
l&rsquo;erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la visione da parte dei <br />
cittadini utenti, contiene tutte le informazioni concernenti: <br />
a. le caratteristiche delle prestazioni, le modalit&agrave; di accesso, gli <br />
orari e i tempi di erogazione; <br />
b. le tariffe delle prestazioni; <br />
c. gli standards di qualit&agrave; garantiti all&rsquo;interno dei livelli essenziali <br />
di assistenza; <br />
d. l&rsquo;assetto organizzativo del soggetto erogatore; <br />
e. le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione <br />
delle informazioni; <br />
f. le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in ordine ad ogni <br />
eventuale disservizio e le modalit&agrave; per avanzare proposte o reclami nei <br />
confronti dei responsabili dei servizi; <br />
g. il rispetto dei contratti di lavoro e delle connesse normative; <br />
h. ogni ulteriore elemento di conoscenza utile all&rsquo;utente per <br />
l&rsquo;esercizio del diritto di accesso ai servizi e, ove possibile, di scelta <br />
tra di essi. </p>
<p>3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano agli utenti, ai <br />
loro familiari ed ai loro rappresentanti idonee forme di partecipazione al <br />
controllo della qualit&agrave; delle prestazioni anche mediante la costituzione di <br />
comitati misti di sorveglianza. </p>
<p>4. La Regione provvede alla redazione del Catalogo delle prestazioni <br />
sociali fruibili all&rsquo;interno della rete regionale integrata e ne cura <br />
l&rsquo;aggiornamento periodico e la socializzazione. L&rsquo;attivit&agrave; di controllo sulla <br />
correttezza delle Carte della qualit&agrave; dei servizi sociali &egrave; effettuata dalle <br />
Province. </p>
<p>
ARTICOLO 7 <br />
Relazioni sindacali e tutela degli operatori <br />
1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti operanti nella rete <br />
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, in relazione alle <br />
rispettive competenze e responsabilit&agrave;, garantiscono l&rsquo;attuazione della <br />
presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, <br />
concertazione e contrattazione sindacale, vigilano sulla corretta <br />
applicazione dei contratti di lavoro ed assicurano il confronto permanente <br />
con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria <br />
e regolamentare previsti dalla presente legge. </p>
<p>2. I soggetti gestori assicurano in ogni caso la piena osservanza delle <br />
clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste <br />
a garanzia della salvaguardia del trattamento giuridico ed economico dei <br />
lavoratori interessati, anche ove ricorrano a contratti di prestazione o ad <br />
altre forme atipiche di utilizzazione delle risorse professionali, nonch&egrave; la <br />
verifica dei presupposti di qualificazione degli operatori e l&rsquo;osservanza <br />
delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. </p>
<p>3. La Regione e gli enti locali vigilano sull&rsquo;osservanza dei regimi <br />
contrattuali degli operatori dei servizi di cui alla presente legge e <br />
adottano le misure necessarie perch&eacute; i soggetti interessati provvedano alla <br />
immediata regolarizzazione dei rapporti di lavoro eventualmente difformi. </p>
<p>
ARTICOLO 8 <br />
Funzioni dei Comuni <br />
1. I Comuni sono titolari della programmazione, dell&rsquo;attuazione e della <br />
valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le <br />
Aziende Sanitarie Locali, degli interventi socio-sanitari, nonch&eacute; delle <br />
funzioni amministrative inerenti l&rsquo;erogazione dei servizi e delle prestazioni <br />
della rete regionale integrata. Essi esercitano le funzioni e gestiscono gli <br />
interventi di propria competenza in forma associata con gli altri Comuni del <br />
medesimo Ambito Socio-Territoriale, secondo quanto stabilito al successivo <br />
art. 12, e riconoscono la Conferenza Istituzionale dell&rsquo;Ambito quale sede <br />
permanente di governo, concertazione e controllo, aperta alla partecipazione <br />
attiva dei cittadini, delle formazioni del terzo settore e delle <br />
organizzazioni sindacali. </p>
<p>2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i Comuni: <br />
a. adottano il Piano intercomunale, di cui al successivo art. 16, e ne <br />
perseguono la realizzazione; <br />
b. approvano una convenzione per la gestione associata dei servizi di <br />
cui alla presente legge con gli altri Comuni inseriti dalla Regione <br />
nell&rsquo;Ambito Socio-Territoriale di cui al successivo art. 12; <br />
c. definiscono i procedimenti amministrativi e le relazioni funzionali <br />
tra le strutture comunali e l&rsquo;Ufficio del Piano Sociale, di cui al <br />
successivo art. 12 comma 7; <br />
d. adottano i regolamenti necessari alla gestione in ambito locale della <br />
rete regionale integrata, con particolare riferimento alle modalit&agrave; <br />
organizzative dell&rsquo;erogazione dei servizi ed ai criteri di accesso e di <br />
compartecipazione economica degli utenti; <br />
e. assumono la Carta della qualit&agrave; dei servizi sociali di cui al <br />
precedente art. 5, con le ulteriori specificazioni di cui al successivo <br />
art. 12 comma 6 lett. b; <br />
f. esercitano le funzioni amministrative di cui al Tit. IV della <br />
presente legge; <br />
g. provvedono al coordinamento in sede locale delle politiche sociali <br />
con le politiche dell&rsquo;educazione, della cultura, della casa, dei <br />
trasporti,dello sviluppo economico. </p>
<p>3. Al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di trasparenza, <br />
di qualit&agrave; e di equit&agrave; nell&rsquo;organizzazione degli interventi di propria <br />
competenza, oltre che di agevolare l&rsquo;accesso dei cittadini ai servizi <br />
allestiti a livello locale, i Comuni istituiscono sedi permanenti di <br />
concertazione, controllo e vigilanza con le formazioni del terzo settore, con <br />
le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti pubblici impegnati a <br />
livello locale. </p>
<p>
ARTICOLO 9 <br />
Funzioni delle Province <br />
1. Le Province partecipano attivamente alla costruzione ed al <br />
potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza <br />
sociale e concorrono in particolare alla effettuazione dei seguenti <br />
interventi: <br />
a. formazione ed attuazione degli strumenti di programmazione regionale <br />
e locale; <br />
b. raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e <br />
sui bisogni sociali emergenti sul territorio; <br />
c. realizzazione e gestione del Sistema Informativo Sociale; <br />
d. integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attivit&agrave; di <br />
formazione ed orientamento professionale e con le azioni di integrazione <br />
socio-lavorativa dei servizi per l&rsquo;impiego; <br />
e. organizzazione, di concerto con la Regione, delle iniziative di <br />
formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale dei <br />
servizi sociali integrati; <br />
f. attivit&agrave; di controllo sulla correttezza delle Carte della qualit&agrave; dei <br />
servizi sociali; <br />
g. sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei <br />
servizi, in collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali <br />
interessate. </p>
<p>2. Le Province svolgono funzioni permanenti di coordinamento e di <br />
supporto operativo delle attivit&agrave; dei Comuni associati e promuovono <br />
iniziative di partenariato istituzionale a sostegno dei Piani intercomunali <br />
di cui al successivo art. 16. </p>
<p>
ARTICOLO 1 <br />
Funzioni della Regione <br />
1. La Regione esercita, con il concorso degli enti locali e delle <br />
formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di programmazione, <br />
indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei servizi di <br />
cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti <br />
programmatici afferenti alle politiche dello sviluppo locale, della <br />
formazione, del lavoro, della casa, dei trasporti, dell&rsquo;ambiente, della <br />
cultura e del tempo libero. A tale scopo essa: <br />
a. suddivide, con deliberazione del Consiglio Regionale, previa <br />
consultazione dell&rsquo;ANCI e dell&rsquo;UPI, il territorio regionale in Ambiti <br />
Socio-Territoriali omogenei per la gestione integrata dei servizi di cui <br />
alla presente legge, facendoli coincidere con i Distretti Socio-Sanitari; <br />
b. adotta ed attua il Piano Regionale, di cui al successivo art. 15; <br />
c. istituisce la Consulta permanente per la programmazione sociale e <br />
sanitaria e attiva tutte le sedi della concertazione e consultazione con <br />
le forze sociali; <br />
d. emana indirizzi di attuazione ai Comuni e direttive vincolanti alle <br />
Aziende Sanitarie Locali per promuovere la programmazione e gestione <br />
integrata dei servizi socio-sanitari; <br />
e. assicura, in collaborazione con le Province, le attivit&agrave; di <br />
formazione degli operatori e gli interventi di assistenza tecnica a favore <br />
dei Comuni; <br />
f. sviluppa azioni di supporto agli Uffici di Piano di cui al successivo <br />
art. 12, comma 5, e definisce i criteri di competenza e professionalit&agrave; <br />
richiesti per l&rsquo;individuazione e la nomina dei Coordinatori tecnici di <br />
detti Uffici; <br />
g. garantisce la fruibilit&agrave; dei livelli essenziali delle prestazioni <br />
sociali di cui al precedente art. 3; <br />
h. fornisce ai soggetti operanti nella rete regionale integrata lo <br />
schema generale di riferimento della Carta della qualit&agrave; dei servizi <br />
sociali e cura la redazione del Catalogo delle prestazioni sociali; <br />
i. definisce le tipologie, le procedure, le condizioni, i requisiti e i <br />
criteri per l&rsquo;autorizzazione, l&rsquo;accreditamento e la vigilanza delle <br />
strutture e dei soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari e <br />
predispone gli schemi-tipo degli accordi contrattuali con essi; <br />
j. stabilisce indirizzi e criteri per l&rsquo;individuazione di criteri <br />
oggettivi ed uniformi nella determinazione del concorso degli utenti alla <br />
copertura del costo delle prestazioni ed ai fini del rilascio dei titoli <br />
di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali; <br />
k. ripartisce il Fondo regionale per i servizi di cittadinanza sociale, <br />
secondo le modalit&agrave; stabilite dal Piano di cui al successivo art. 15, <br />
previa verifica della congruit&agrave; delle previsioni programmatiche degli enti <br />
locali destinatari dei contributi; <br />
l. istituisce l&rsquo;Albo regionale dei soggetti erogatori dei servizi <br />
sociali e socio-sanitari, nonch&eacute; gli albi e registri degli attori sociali <br />
previsti dalla normativa regionale; <br />
m. istituisce e disciplina l&rsquo;Osservatorio delle Politiche Sociali; <br />
n. istituisce e coordina, in collaborazione con le Province, il Sistema <br />
Informativo Sociale; <br />
o. emana indirizzi per la composizione e l&rsquo;elezione delle consulte <br />
territoriali degli utenti dei servizi, di cui al successivo art. 12 comma <br />
4; p. emana linee-guida ai Comuni ed alle Aziende Sanitarie per la <br />
definizione e implementazione della cartella sociale degli utenti dei <br />
servizi; <br />
q. cura l&rsquo;analisi dei bisogni di salute e di benessere sociale della <br />
popolazione regionale e attiva gli strumenti di monitoraggio, di <br />
valutazione e di controllo dello stato di attuazione della programmazione <br />
regionale e territoriale e della qualit&agrave; degli interventi erogati dalla <br />
rete regionale integrata. </p>
<p>2. La Regione promuove e sostiene altres&igrave; progetti ed iniziative dirette <br />
alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno <br />
dell&rsquo;economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovativi <br />
di amministrazione e gestione integrata dei servizi, anche attraverso <br />
iniziative di cooperazione interregionale e transnazionale. </p>
<p>3. La Giunta Regionale attiva un tavolo permanente di coordinamento <br />
interdipartimentale delle strutture deputate all&rsquo;attuazione delle politiche <br />
della salute e del benessere, dell&rsquo;ambiente, della formazione e della scuola, <br />
della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero, e ne disciplina le <br />
modalit&agrave; operative. </p>
<p>4. La Giunta Regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo <br />
sull&rsquo;adempimento degli atti che la presente legge attribuisce alla competenza <br />
degli enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali, li diffida a provvedere <br />
in caso di inadempienze gravi, adotta in ultima istanza interventi di <br />
carattere sostitutivo nominando commissari ad acta. </p>
<p>
ARTICOLO 11 <br />
Compiti delle Aziende Sanitarie Locali <br />
1. Le Aziende Sanitarie Locali riconoscono il ruolo assegnato ai Comuni <br />
dalla legge 8 novembre 2 n. 328 e dalla presente legge e adottano le <br />
azioni e le misure necessarie per affrontare in un&rsquo;ottica organica ed <br />
unitaria i bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali dei cittadini, <br />
nell&rsquo;osservanza delle direttive in tal senso emanate dalla Regione. A tal <br />
fine le Aziende Sanitarie Locali: <br />
a. stabiliscono rapporti di leale ed attiva collaborazione con i Comuni <br />
ed assicurano, nelle forme e con le modalit&agrave; operative di cui ai <br />
successivi artt. 12 e 16, le attivit&agrave; sanitarie a rilevanza sociale e le <br />
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, di cui all&rsquo;art. 3-septies <br />
del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, in modo da garantirne l&rsquo;integrazione, <br />
su base distrettuale, con le attivit&agrave; sociali a rilevanza sanitaria di <br />
competenza dei Comuni; <br />
b. adottano le misure necessarie al rafforzamento delle funzioni proprie <br />
dei Distretti socio-sanitari, per quanto attiene all&rsquo;organizzazione dei <br />
servizi territoriali e delle loro relazioni sia con le strutture sociali <br />
comunali sia con le strutture ospedaliere, e istituiscono articolazioni <br />
organizzative di tipo dipartimentale per l&rsquo;area dei soggetti fragili onde <br />
assicurarne la presa in carico e l&rsquo;attivazione di percorsi terapeutico- <br />
assistenziali a carattere continuativo. </p>
<p>2. Ai fini delle procedure di programmazione locale di cui al successivo <br />
art. 16, le Aziende Sanitarie Locali istituiscono un apposito capitolo di <br />
bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare all&rsquo;integrazione <br />
dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. </p>
<p>
ARTICOLO 12 <br />
Governo dell&rsquo;Ambito Socio-Territoriale <br />
1. L&rsquo;Ambito Socio-Territoriale rappresenta un&rsquo;area omogenea del <br />
territorio regionale, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario e, a <br />
seguito del riordino delle Comunit&agrave; Montane, con l&rsquo;ente istituzionale <br />
intermedio sovracomunale. </p>
<p>2. I Comuni inclusi in ciascun Ambito Socio-Territoriale regolano <br />
l&rsquo;esercizio della gestione associata dei servizi di cui alla presente legge <br />
sulla base di una convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all&rsquo;art. 3 <br />
del D. Lgs. 18 agosto 2 n. 267, e in conformit&agrave; con quanto previsto dalla <br />
presente legge. </p>
<p>3. E&rsquo; istituita la Conferenza Istituzionale dell&rsquo;Ambito Socio- <br />
Territoriale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di <br />
indirizzo, di coordinamento e di controllo per la realizzazione degli <br />
interventi e dei servizi della rete regionale integrata sull&rsquo;intero <br />
territorio dell&rsquo;Ambito. </p>
<p>4. La Conferenza Istituzionale &egrave; composta, per ciascuno degli Ambiti <br />
Socio-Territoriali di cui al precedente art. 11 comma 1 lett. a, dai Sindaci <br />
dei Comuni associati. Alla Conferenza partecipano a titolo consultivo il <br />
Direttore Generale dell&rsquo;Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o <br />
suo delegato e un amministratore della Provincia o suo delegato. </p>
<p>5. Per la trattazione delle questioni afferenti alle persone sottoposte <br />
a provvedimenti giudiziari di detenzione o a misure di pena alternative &egrave; <br />
invitato ai lavori della Conferenza il Provveditore Regionale <br />
dell&rsquo;Amministrazione Penitenziaria o suo delegato. </p>
<p>6. Ai fini dell&rsquo;esercizio delle proprie funzioni, la Conferenza: <br />
a. si dota di un proprio regolamento; <br />
b. integra la Carta della qualit&agrave; dei servizi sociali, di cui al <br />
precedente art. 6, con specifiche indicazioni attinenti agli strumenti di <br />
regolazione e di tutela degli utenti; <br />
c. convoca le conferenze di programmazione e di valutazione sociale; <br />
d. attribuisce ad uno dei Comuni associati, per la durata del Piano di <br />
cui al successivo art. 16, il ruolo di Comune capofila per la presidenza e <br />
la conduzione politica della Conferenza; <br />
e. favorisce l&rsquo;istituzione ed il funzionamento della Consulta <br />
territoriale degli utenti dei servizi; <br />
f. adotta tutte le risoluzioni utili al perseguimento a livello <br />
comprensoriale degli obiettivi della presente legge. </p>
<p>7. Presso la Conferenza Istituzionale dell&rsquo;Ambito Socio-Territoriale &egrave; <br />
istituito l&rsquo;Ufficio del Piano Sociale, struttura tecnica di supporto cui i <br />
Comuni associati conferiscono, anche ai sensi dell&rsquo;art. 3, comma 4, del D. <br />
Lgs. 18 agosto 2 n. 267, funzioni di coordinamento e di gestione <br />
amministrativa del Piano di cui al successivo art. 16. </p>
<p>8. La Conferenza Istituzionale definisce l&rsquo;assetto organizzativo e <br />
funzionale dell&rsquo;Ufficio del Piano Sociale, in armonia con le azioni e i <br />
servizi di supporto di cui al precedente art. 9 lett. f, e ne affida la <br />
direzione ad un Coordinatore tecnico, in possesso dei requisiti di cui <br />
all&rsquo;art. 12 comma 2 lett. a) della legge 8 novembre 2 n. 328, individuato <br />
e nominato nel rispetto delle procedure selettive e dei criteri indicati <br />
dalla Regione. </p>
<p>
ARTICOLO 13 <br />
Gestione integrata dei servizi <br />
1. I soggetti pubblici della rete regionale integrata dei servizi di <br />
cittadinanza sociale adottano gli atti di programmazione di rispettiva <br />
competenza nell&rsquo;ottica di realizzare un&rsquo;offerta unitaria, coordinata e <br />
multidimensionale di interventi e servizi di assistenza sanitaria e di <br />
protezione sociale. </p>
<p>2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la Regione sostiene il processo <br />
di integrazione dei servizi sociali e sanitari anche attraverso l&rsquo;emanazione <br />
di linee guida e di indirizzi di gestione circa le modalit&agrave; tecnico- <br />
organizzative dell&rsquo;erogazione delle prestazioni integrate ed incentivando la <br />
realizzazione, anche a titolo sperimentale, di modelli di innovazione <br />
amministrativa, organizzativa e gestionale. </p>
<p>3. I Comuni associati negli Ambiti Socio-Territoriali e le Aziende <br />
Sanitarie Locali di riferimento esercitano le rispettive funzioni di <br />
programmazione, definendo di concerto e adottando il Piano di cui al <br />
successivo art. 16, e procedono alla verifica congiunta della disponibilit&agrave; e <br />
della congruit&agrave; delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli <br />
interventi integrati al fine di ottimizzarne l&rsquo;impiego e di garantire la <br />
sostenibilit&agrave;, la qualit&agrave; e l&rsquo;efficacia delle prestazioni. </p>
<p>4. Al fine di supportare l&rsquo;organizzazione integrata degli interventi le <br />
Aziende Sanitarie Locali attivano Centri operativi distrettuali e, in <br />
raccordo con i Comuni associati, dispongono una allocazione unitaria degli <br />
Uffici del Piano Sociale e delle Direzioni dei Distretti Socio-Sanitari, <br />
assicurano l&rsquo;attivazione decentrata di Sportelli Unici di accesso ai servizi <br />
sociali e sanitari, provvedono alla costituzione di una Unit&agrave; di Valutazione <br />
Integrata. </p>
<p>5. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Direttore di Distretto e il <br />
Coordinatore tecnico dell&rsquo;Ufficio del Piano Sociale definiscono i criteri di <br />
individuazione del servizio e del responsabile della presa in carico per <br />
ciascun utente dei servizi socio-sanitari e adottano protocolli unitari di <br />
cura e assistenza per la predisposizione e la valutazione professionale dei <br />
bisogni, per la compilazione e l&rsquo;aggiornamento delle cartelle sociali, per la <br />
messa a punto dei programmi personalizzati e per l&rsquo;erogazione integrata dei <br />
servizi, in conformit&agrave; con le linee guida e gli indirizzi regionali di cui al <br />
precedente comma 2. </p>
<p>6. Il Direttore di Distretto e il Coordinatore tecnico dell&rsquo;Ufficio del <br />
Piano Sociale sono sottoposti a procedimenti di valutazione annuale dalla <br />
Conferenza Istituzionale dell&rsquo;ambito socio-territoriale in ordine al <br />
conseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dalla programmazione <br />
concertata di cui al presente articolo. </p>
<p>
ARTICOLO 14 <br />
Ruolo e attivit&agrave; degli attori sociali <br />
1. Gli attori sociali concorrono alla realizzazione delle finalit&agrave; delle <br />
presente legge sia in quanto rappresentanti e tutori della domanda sociale, <br />
sia in quanto produttori di servizi. Ai fini e per gli effetti della presente <br />
legge sono considerati attori sociali: <br />
a. le organizzazioni sindacali e gli enti di loro emanazione; <br />
b. le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all&rsquo;albo <br />
regionale di cui alla L.R. 1 aprile 2 n. 4; <br />
c. le associazioni e gli organismi di rappresentanza delle famiglie; <br />
d. le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 2 gennaio 2 <br />
n.1; <br />
e. le associazioni e gli enti di promozione sociale previsti dalla legge <br />
7 dicembre 2 n. 383; <br />
f. le cooperative sociali di cui alla L.R. 23 luglio 1993 n. 39; <br />
g. le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 25 n.118; <br />
h. le fondazioni, gli enti morali, gli enti riconosciuti dalle <br />
confessioni religiose, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, <br />
nonch&eacute; gli altri soggetti privati con finalit&agrave; non lucrative di cui <br />
all&rsquo;art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2 n. 328. </p>
<p>2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli <br />
attori sociali di cui al precedente comma 1 alla programmazione, <br />
realizzazione e valutazione concertata degli interventi e dei servizi della <br />
rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale allo scopo di <br />
favorire: <br />
a. l&rsquo;organizzazione e l&rsquo;espansione delle rete locale dei servizi, anche <br />
attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete <br />
delle risorse; <br />
b. l&rsquo;integrazione delle politiche sociali, anche mediante la <br />
valorizzazione delle capacit&agrave; di sperimentazione e innovazione degli <br />
attori sociali; <br />
c. lo sviluppo di attivit&agrave; socio-economiche capaci di incrementare il <br />
capitale sociale, di valorizzare le risorse locali, di sostenere <br />
l&rsquo;inclusione dei soggetti deboli. </p>
<p>3. In conformit&agrave; con quanto previsto dalla legge 1&deg; agosto 23 n.26, <br />
sono valorizzate in ambito locale le funzioni che oratori, parrocchie e altre <br />
strutture di ispirazione religiosa svolgono per la promozione <br />
dell&rsquo;integrazione sociale e per il contrasto all&rsquo;emarginazione. </p>
<p>4. Gli attori sociali di cui al precedente comma 1 svolgono le <br />
rispettive funzioni ed attivit&agrave; in conformit&agrave; alle specifiche normative <br />
nazionali e regionali ed agli indirizzi stabiliti nella presente legge e <br />
negli atti di programmazione di cui al successivo Tit. III. Ove richiesto ai <br />
fini dell&rsquo;esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, <br />
gli attori sociali si iscrivono agli albi o registri regionali di settore. </p>
<p>5. Ai fini di cui al precedente comma 2 e in conformit&agrave; con quanto <br />
previsto dall&rsquo;art. 5 della 2 gennaio 21 n. 1, gli enti locali possono <br />
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel <br />
Registro regionale per attivare interventi e servizi integrativi, <br />
sperimentali, innovativi, idonei a realizzare forme di solidariet&agrave; <br />
organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie, anche attraverso il <br />
coinvolgimento attivo delle persone anziane. </p>
<p>6. La Regione e gli enti locali sostengono le attivit&agrave; delle <br />
organizzazioni di volontariato operanti all&rsquo;interno della rete regionale <br />
integrata dei servizi di cittadinanza sociale valorizzando la funzione e <br />
l&rsquo;attivit&agrave; del Centro di Servizi per il Volontariato, di cui all&rsquo;art. 15 <br />
della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive norme di attuazione. </p>
<p>7. Nel quadro delle competenze ad essa attribuite dal D. Lgs. 5 aprile <br />
22 n. 77, la Regione riconosce e valorizza il servizio civile volontario <br />
dei giovani impegnati in progetti di interesse sociale, gestiti dai soggetti <br />
iscritti nel relativo Albo regionale, anche attraverso il riconoscimento di <br />
crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei profili professionali <br />
riconosciuti dal Repertorio di cui al successivo art. 26. </p>
<p>8. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo delle cooperative <br />
sociali e delle imprese sociali nel quadro dello sviluppo delle politiche <br />
sociali integrate. A tal fine enti locali e Aziende Sanitarie Locali e <br />
possono stipulare con esse accordi e convenzioni anche attraverso strumenti <br />
innovativi di collaborazione per l&rsquo;attivazione e gestione di servizi e <br />
attivit&agrave; sociali e socio-sanitarie di particolare rilevanza territoriale. </p>
<p>9. La Regione riconosce il Forum regionale del Terzo Settore quale <br />
organo di consultazione e concertazione degli attori sociali organizzati e <br />
delle associazioni dei cittadini operanti nelle aree di attivit&agrave; disciplinate <br />
dalla presente legge. </p>
<p>
ARTICOLO 15 <br />
Programmazione regionale <br />
1. Le politiche regionali di intervento di cui alla presente legge sono <br />
definite dal Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona, che il <br />
Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, secondo le <br />
medesime cadenze stabilite dalla L.R. 24 giugno 1997 n. 3 per il Piano <br />
Regionale di Sviluppo. </p>
<p>2. Sulla proposta di Piano la Giunta Regionale acquisisce il parere <br />
preventivo della Consulta permanente per la programmazione sociale e <br />
sanitaria, di cui al successivo art. 17. </p>
<p>3. Il Piano Regionale di cui al precedente comma 1 definisce: <br />
a. gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di cittadinanza <br />
sociale di cui al Tit. I della presente legge, emergenti dalla rilevazione <br />
sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunit&agrave; regionale; <br />
b. gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei <br />
servizi sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi, <br />
educativi, culturali ed occupazionali; <br />
c. gli standards quantitativi e qualitativi dei servizi e degli <br />
interventi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, nonch&eacute; i <br />
criteri di efficacia e di efficienza da rispettare; <br />
d. l&rsquo;impostazione dei servizi e interventi di cui al precedente art. 4; <br />
e. il quadro delle risorse professionali corrispondente alla natura ed <br />
al volume delle attivit&agrave; da realizzare; <br />
f. l&rsquo;ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate <br />
all&rsquo;attuazione della presente legge, i criteri di riparto del Fondo <br />
regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale di cui al <br />
successivo art. 27, le misure premiali di incentivazione del <br />
cofinanziamento da parte dei Comuni; <br />
g. gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla <br />
copertura del costo delle prestazioni sociali, nonch&eacute; le condizioni per il <br />
rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali <br />
comunali; <br />
h. gli obiettivi e le modalit&agrave; attuative delle azioni regionali di <br />
promozione e di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all&rsquo;educazione <br />
e alla comunicazione sociale; <br />
i. i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell&rsquo;attuazione del <br />
piano in relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale <br />
adottati. </p>
<p>4. Il Piano Regionale di cui al precedente comma 1 assorbe, inoltre, i <br />
contenuti e gli obiettivi di cui all&rsquo;art. 38 della L.R. 31 ottobre 21 n. 39 <br />
e indica, in particolare: <br />
a. gli obiettivi generali di politica della salute da perseguire in <br />
relazione alle dinamiche demografiche, epidemiologiche, ambientali e <br />
socio-culturali della societ&agrave; regionale; <br />
b. i livelli omogenei di assistenza da assicurare sul territorio <br />
regionale e i parametri di appropriatezza degli interventi; <br />
c. i criteri generali di finanziamento dei servizi del sistema sanitario <br />
regionale; <br />
d. le coordinate dei Piani Attuativi Locali e gli standard di efficienza <br />
organizzativa e produttiva delle Aziende sanitarie; <br />
e. il campo di erogazione ed il quadro di evoluzione dei servizi <br />
ospedalieri e di quelli territoriali; <br />
f. le forme del rafforzamento strategico delle cure primarie e della <br />
domiciliarit&agrave; degli interventi; <br />
g. gli obiettivi e le modalit&agrave; attuative delle azioni sistematiche di <br />
prevenzione; <br />
h. gli spazi e le metodiche di applicazione del governo clinico; <br />
i. gli interventi di igiene e sanit&agrave; pubblica e le azioni connesse alle <br />
misure di salvaguardia ambientale; <br />
j. il piano degli investimenti strutturali e tecnologici necessari allo <br />
sviluppo del sistema; <br />
k. il piano degli interventi formativi e delle attivit&agrave; di ricerca e <br />
sperimentazione; <br />
l. gli strumenti di governo della domanda, della comunicazione e della <br />
partecipazione; <br />
m. i progetti speciali di promozione della salute all&rsquo;interno della <br />
comunit&agrave; regionale. </p>
<p>5. Ove necessario, il Piano Regionale pu&ograve; essere aggiornato in tutto o <br />
in parte anche prima della sua scadenza con le medesime procedure di cui al <br />
presente articolo. Sino all&rsquo;approvazione del nuovo Piano Regionale continuano <br />
ad applicarsi le indicazioni e le prescrizioni del Piano vigente. </p>
<p>ARTICOLO 16 <br />
Programmazione locale <br />
1. Strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete <br />
regionale integrata &egrave; il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio- <br />
sanitari, che &egrave; adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni <br />
associati mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui <br />
all&rsquo;art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2 n. 267, sottoscritto dai Sindaci e dal <br />
Direttore Generale dell&rsquo;Azienda Sanitaria Locale di riferimento, nonch&eacute; dagli <br />
altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti. </p>
<p>2. Il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari unifica e <br />
sostituisce a tutti gli effetti il Programma delle Attivit&agrave; Territoriali di <br />
cui all&rsquo;art. 3, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e il Piano <br />
Sociale di Zona di cui all&rsquo;art. 19 della legge 8 novembre 2 n. 328. </p>
<p>3. Per la parte concernente gli interventi sociali e socio-sanitari da <br />
attivare in ambito penitenziario e postpenitenziario, l&rsquo;accordo di programma <br />
di cui al precedente comma 1 &egrave; integrato da specifico atto di intesa da <br />
sottoscrivere con i Direttori degli istituti e servizi penitenziari presenti <br />
nel territorio. </p>
<p>4. La proposta di Piano &egrave; predisposta mediante l&rsquo;attivazione di tavoli <br />
di concertazione istituzionale e sociale ed &egrave; oggetto di una istruttoria <br />
pubblica di consultazione e coprogrammazione, indetta dalla Conferenza <br />
Istituzionale dell&rsquo;Ambito Socio-Territoriale, alla quale partecipano i <br />
soggetti pubblici e sociali di cui al precedente Tit. II, nonch&eacute; le <br />
amministrazioni interessate, le organizzazioni sindacali, le formazioni del <br />
terzo settore e le associazioni delle famiglie e degli utenti. </p>
<p>5. Con le stesse modalit&agrave; concertative di cui al precedente comma 4 sono <br />
convocate, a cadenza periodica regolare, le conferenze sociali di verifica e <br />
valutazione dello stato di attuazione del Piano. </p>
<p>6. Il Piano intercomunale definisce: <br />
a. gli obiettivi di politica di promozione e protezione sociale connessi <br />
con le caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche <br />
del territorio e coordinati con gli indirizzi della programmazione <br />
regionale; <br />
b. l&rsquo;organizzazione locale dei servizi sociali integrati e le modalit&agrave; <br />
di erogazione dei medesimi per garantire i livelli essenziali di <br />
assistenza,la presa in carico delle persone, la continuit&agrave; assistenziale; <br />
c. l&rsquo;attivazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture di <br />
cui al precedente art. 3 comma 3; <br />
d. i fabbisogni dei servizi e delle strutture da attivare a gestione <br />
diretta o autorizzata; <br />
e. l&rsquo;introduzione di eventuali articolazioni organizzative <br />
subdistrettuali, ove necessarie; <br />
f. l&rsquo;individuazione di eventuali aree integrative di intervento rispetto <br />
a quelle enumerate al precedente art. 3 comma 2; <br />
g. le forme e i contenuti dell&rsquo;integrazione dei servizi sociali con <br />
quelli sociosanitari e sanitari di competenza dell&rsquo;Azienda Sanitaria <br />
Locale,oltre che i servizi educativi e sociali delle altre istituzioni <br />
pubbliche; <br />
h. le modalit&agrave; organizzative dei servizi e interventi di cui al <br />
precedente art. 4; <br />
i. la dotazione di risorse professionali necessarie alla realizzazione <br />
delle attivit&agrave; programmate a livello territoriale; <br />
j. la ripartizione degli impegni finanziari e la destinazione delle <br />
risorse finanziarie disponibili; <br />
k. i termini della compartecipazione degli utenti alla copertura del <br />
costo dei servizi e le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione <br />
totale o parziale; <br />
l. i criteri generali per l&rsquo;erogazione di titoli di acquisto dei servizi <br />
e di buoni sociali comunali; <br />
m. gli strumenti di valutazione e monitoraggio dell&rsquo;attuazione del piano. </p>
<p>7. Il Piano intercomunale contiene un programma di comunicazione <br />
sociale, concernente l&rsquo;attivazione di idonei strumenti e modalit&agrave; per la <br />
pi&ugrave; ampia informazione dei cittadini, e adotta il modello del bilancio <br />
sociale quale sistema di gestione e rendicontazione alle istituzioni ed alle <br />
comunit&agrave; locali. </p>
<p>8. Il Piano intercomunale &egrave; trasmesso entro quindici giorni dalla sua <br />
adozione al Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidariet&agrave; Sociale <br />
per la verifica della sua conformit&agrave; e congruit&agrave; con gli indirizzi della <br />
programmazione regionale. In assenza di atti regionali espressi entro i <br />
successivi trenta giorni, la conformit&agrave; del Piano si intende accertata. </p>
<p>9. I Piani intercomunali si raccordano con gli altri strumenti <br />
programmatici di sviluppo, di crescita e di qualificazione del territorio, in <br />
una visione unitaria delle politiche di potenziamento dei beni e servizi per <br />
la comunit&agrave;. Per il perseguimento di investimenti finalizzati ad accrescere <br />
il benessere delle comunit&agrave; locali i Piani possono prevedere la promozione e <br />
il cofinanziamento di programmi intersettoriali di sviluppo integrato, anche <br />
nella forma di Patti territoriali per lo sviluppo dell&rsquo;economia sociale, da <br />
progettare e realizzare in concorso e partenariato tra istituzioni locali, <br />
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, formazioni del terzo settore, <br />
fondazioni ed enti con finalit&agrave; non lucrative. </p>
<p>
ARTICOLO 17 <br />
Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria <br />
1. E&rsquo; istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la <br />
Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria, <br />
quale organo di consultazione della Giunta Regionale per la predisposizione <br />
delle linee e delle scelte di programmazione attinenti alla organizzazione <br />
degli interventi e dei servizi di tutela e promozione della salute e <br />
salvaguardia e sviluppo dei diritti sociali. </p>
<p>2. Compongono la Consulta: <br />
a. l&rsquo;Assessore regionale alla Salute, Sicurezza e Solidariet&agrave; Sociale, <br />
che la convoca e la presiede; <br />
b. dieci amministratori locali designati dal Direttivo regionale <br />
dell&rsquo;ANCI; <br />
c. due amministratori provinciali designati dal Direttivo Regionale <br />
dell&rsquo;UPI; <br />
d. tre rappresentanti delle confederazioni sindacali regionali <br />
maggiormente rappresentative; <br />
e. nove rappresentanti degli operatori dei servizi sanitari, individuate <br />
dal Dipartimento regionale competente nell&rsquo;ambito delle designazioni <br />
fornite dalle associazioni rappresentative riconosciute; <br />
f. tre rappresentanti degli operatori dei servizi sociali, individuati <br />
dal Dipartimento competente nell&rsquo;ambito delle designazioni fornite dagli <br />
ordini professionali e dalle associazioni di categoria; <br />
g. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati <br />
maggiormente rappresentative a livello regionale; <br />
h. tre rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore designati <br />
dal Forum regionale, di cui al precedente art. 14 comma 8; <br />
i. tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione <br />
sociale maggiormente rappresentative; <br />
j. i Direttori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere; <br />
k. il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e <br />
Solidariet&agrave; Sociale; <br />
l. tre esperti di politiche sociali e sanitarie eletti dal Consiglio <br />
Regionale con voto limitato. <br />
m. una rappresentante della Commissione Regionale per la Parit&agrave; e le <br />
Pari Opportunit&agrave;. </p>
<p>3. I componenti della Consulta restano in carica sino a quando <br />
conservano il rispettivo titolo di rappresentanza e decadono comunque con la <br />
fine della legislatura regionale nella quale sono stati nominati. </p>
<p>4. La Consulta esprime parere obbligatorio sulla proposta di Piano <br />
Regionale di cui al precedente art. 15 e pareri facoltativi su tutte le <br />
questioni poste al suo esame. </p>
<p>5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dal <br />
Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidariet&agrave; Sociale. </p>
<p>6. La Consulta di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli <br />
effetti la Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio- <br />
sanitaria regionale di cui all&rsquo;art. 12 della L.R. 31 ottobre 21 n. 39. </p>
<p>
ARTICOLO 18 <br />
Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali <br />
1. L&rsquo; Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, istituito ai sensi <br />
dell&rsquo;art. 2 comma 4 della L.R. 19 gennaio 25 n. 3, cura: <br />
a. la raccolta sistematica dei dati e l&rsquo;analisi delle dinamiche <br />
afferenti alle aree di intervento di cui al precedente art. 3 comma 2; <br />
b. la definizione e l&rsquo;aggiornamento degli elementi costitutivi dei <br />
livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria <br />
assicurati sul territorio; <br />
c. il monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel <br />
comparto sociale regionale; <br />
d. l&rsquo;analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione <br />
amministrativa; <br />
e. l&rsquo;elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle <br />
esperienze di implementazione delle prestazioni sociali di cui alla <br />
presente legge; <br />
f. lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in <br />
collaborazione con enti pubblici, universit&agrave;, istituti di ricerca, <br />
soggetti di promozione sociale. </p>
<p>2. La strutturazione tecnico-organizzativa e la regolamentazione delle <br />
attivit&agrave; dell&rsquo;Osservatorio sono disciplinate dalla Giunta Regionale, che ne <br />
assicura il funzionamento anche con il supporto di competenze specializzate. </p>
<p>3. Alle attivit&agrave; dell&rsquo;Osservatorio sovrintende un Comitato di <br />
Valutazione Sociale, composto da tre esperti individuati dal Dipartimento <br />
regionale competente, tre esponenti delle organizzazioni sindacali e tre <br />
rappresentanti del Forum regionale del Terzo Settore. </p>
<p>4. I rapporti e i risultati delle rilevazioni dell&rsquo;Osservatorio sono <br />
trasmessi per conoscenza alla Consulta di cui al precedente art. 17 ed alla <br />
competente Commissione consiliare permanente. </p>
<p>
ARTICOLO 19 <br />
Sistema Informativo Sociale <br />
1. La Regione istituisce il Sistema Informativo Sociale regionale per <br />
l&rsquo;organizzazione dei flussi informativi dei soggetti operanti nella rete <br />
regionale integrata e ne definisce il modello organizzativo in modo da <br />
consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e integrazione con i <br />
sistemi informativi nazionali e locali. </p>
<p>2. Il Sistema Informativo Sociale assicura il supporto permanente delle <br />
attivit&agrave; dell&rsquo;Osservatorio delle Politiche Sociali, nonch&eacute; delle funzioni di <br />
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla <br />
presente legge, attraverso la rilevazione, l&rsquo;analisi e l&rsquo;organizzazione di <br />
dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza sociale, all&rsquo;offerta <br />
dei servizi ed alle specificit&agrave; ed evidenze del contesto socio-demografico e <br />
sanitario. </p>
<p>3. Alla definizione, implementazione e gestione del Sistema Informativo <br />
Sociale regionale contribuiscono le Province e i Comuni, in relazione alle <br />
rispettive competenze. </p>
<p>4. Le Province gestiscono il Sistema Informativo Sociale in ambito <br />
provinciale per le funzioni ad esse assegnate dalla presente legge, nonch&eacute; <br />
per le finalit&agrave; connesse alle politiche di propria competenza </p>
<p>
ARTICOLO 2 <br />
Clausola valutativa <br />
1. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti artt. 15 e 16 sono <br />
sottoposti a procedure di valutazione sistematiche e partecipate. </p>
<p>2. Il Piano Regionale e i Piani Intercomunali definiscono i sistemi di <br />
valutazione attinenti ai risultati da raggiungere, all&rsquo;efficacia delle <br />
metodologie adottate, all&rsquo;impatto sociale delle azioni programmate. </p>
<p>3. All&rsquo;interno delle procedure di valutazione sono attivati meccanismi <br />
sistematici di verifica e controllo della qualit&agrave; delle prestazioni e dei <br />
servizi, aperti alla collaborazione ed alla vigilanza delle forze sociali, <br />
ivi compresi appositi strumenti di ascolto dei cittadini utenti. </p>
<p>4. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza triennale, al Consiglio <br />
Regionale un rapporto di valutazione che illustra: <br />
a. lo stato di attuazione della rete regionale integrata dei servizi di <br />
cittadinanza sociale, gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti <br />
dall&rsquo;attuazione delle politiche sociali integrate di cui alla presente <br />
legge; <br />
b. il quadro del finanziamento del sistema integrato e l&rsquo;andamento della <br />
spesa e degli investimenti in campo sociale; <br />
c. il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l&rsquo;ampiezza e <br />
qualit&agrave; delle prestazioni assicurate; <br />
d. il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di <br />
sviluppo dell&rsquo;economia sociale; <br />
e. le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali <br />
operanti nella rete regionale integrato; <br />
f. l&rsquo;impatto di genere delle politiche sociali integrate. </p>
<p>
ARTICOLO 21 <br />
Autorizzazione, accreditamento, vigilanza <br />
1. Le tipologie, i caratteri, le condizioni, i requisiti, gli standards <br />
e i vincoli per l&rsquo;autorizzazione e per l&rsquo;accreditamento dei servizi e delle <br />
strutture pubbliche e private che svolgono attivit&agrave; socio-assistenziali, <br />
socio-educative e socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, di <br />
cui alla presente legge, nonch&egrave; le modalit&agrave; di esercizio della vigilanza su <br />
di essi, sono individuati e disciplinati dalla Giunta Regionale, sentita la <br />
competente commissione consiliare. </p>
<p>2. I servizi e le strutture concernenti le attivit&agrave; disciplinate dalla <br />
presente legge sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte del <br />
Comune nel cui territorio il servizio o la struttura &egrave; ubicato, previa <br />
verifica delle seguenti condizioni: <br />
a. possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia <br />
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; <br />
b. sussistenza dei requisiti organizzativi e logistici minimi richiamati <br />
dall&rsquo;art. 5 del D.M. 21 maggio 21 n. 38; <br />
c. osservanza dei principi e del possesso dei requisiti richiamati ai <br />
precedenti artt. 5, 6 e 7; <br />
d. compatibilit&agrave; con i fabbisogni esposti dal Piano intercomunale di cui <br />
al precedente art. 16; <br />
e. rispondenza alle prescrizioni della programmazione regionale, <br />
attestata dal competente Dipartimento della Regione. </p>
<p>3. L&rsquo;autorizzazione ha carattere personale ed &egrave; concessa alla persona <br />
fisica qualificata come titolare dell&rsquo;attivit&agrave; o al legale rappresentante <br />
della persona giuridica o della societ&agrave;. In caso di cessione a qualsiasi <br />
titolo dell&rsquo;attivit&agrave; o della societ&agrave;, di modifica della rappresentanza legale <br />
della stessa, nonch&eacute; di trasformazione dei servizi e delle strutture, si <br />
provvede alla modifica o alla conferma dell&rsquo;autorizzazione, ovvero al <br />
rilascio di nuova autorizzazione, con le medesime modalit&agrave; di cui al presente <br />
articolo. </p>
<p>4. La cessazione dell&rsquo;attivit&agrave; autorizzata &egrave; comunicata almeno novanta <br />
giorni prima al Comune competente e determina la decadenza <br />
dell&rsquo;autorizzazione. </p>
<p>5. Le funzioni attribuite al Comune in materia di autorizzazione possono <br />
essere delegate agli Ambiti Socio-Territoriali di riferimento. </p>
<p>6. L&rsquo;accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce condizione <br />
preliminare e necessaria per l&rsquo;instaurazione di accordi contrattuali con i <br />
soggetti pubblici della rete integrata regionale. Esso &egrave; disposto dalla <br />
Giunta Regionale, previa apposita istruttoria tecnica, e presuppone il <br />
possesso di specifici requisiti di adeguatezza e di qualit&agrave;, che danno titolo <br />
all&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo regionale degli erogatori accreditati dei servizi <br />
sociali e socio-sanitari, istituito presso il Dipartimento regionale <br />
competente. </p>
<p>7. Fatte salve le funzioni e gli obblighi propri delle Aziende Sanitarie <br />
Locali, i Comuni esercitano, anche avvalendosi degli organismi tecnici delle <br />
Aziende Sanitarie, le attivit&agrave; di verifica e controllo della rispondenza alle <br />
normative vigenti ed alle prescrizioni programmatiche dei requisiti <br />
strutturali, tecnologici ed organizzativi dei servizi e delle strutture socio- <br />
assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private, nonch&eacute; <br />
della legittimit&agrave;, qualit&agrave; ed appropriatezza delle prestazioni erogate. </p>
<p>
ARTICOLO 22 <br />
Affidamento dei servizi <br />
1. L&rsquo;erogazione dei servizi all&rsquo;interno della rete regionale integrata &egrave; <br />
assicurata in forma diretta, da parte dell&rsquo;ente pubblico titolare delle <br />
funzioni di gestione, o in forma indiretta, da parte di soggetti <br />
appositamente accreditati, in conformit&agrave; con le indicazioni stabilite dalla <br />
programmazione regionale. </p>
<p>2. L&rsquo;affidamento dei servizi a soggetti accreditati avviene mediante la <br />
stipula di contratti, secondo gli schemi-tipo predisposti dalla Regione e <br />
nell&rsquo;ambito dei volumi di attivit&agrave;, delle risorse finanziarie rese <br />
disponibili e delle prescrizioni qualitative determinati in sede di <br />
programmazione regionale e locale. </p>
<p>3. L&rsquo;affidamento del servizio viene disposta previo confronto tra una <br />
pluralit&agrave; di offerte secondo modalit&agrave; e procedure conformi alle normative <br />
nazionali e comunitarie vigenti in materia negoziale. Nell&rsquo;esame delle <br />
proposte vengono adottati criteri che bilancino il perseguimento della <br />
convenienza economica con la valutazione dei requisiti di esperienza e <br />
qualificazione professionale, di capacit&agrave; organizzativa e di conoscenza del <br />
contesto sociale, oltre che con l&rsquo;applicazione di standards relativi ai <br />
livelli di efficacia e appropriatezza delle prestazioni e con la relativa <br />
certificazione di qualit&agrave; di rilevanza comunitaria. </p>
<p>4. Nell&rsquo;affidamento dei servizi vengono comunque verificate ed <br />
assicurate le condizioni afferenti all&rsquo;osservanza dei principi ed al possesso <br />
dei requisiti richiamati ai precedenti artt. 5, 6 e 7. </p>
<p>5. Per l&rsquo;affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore si <br />
applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 3 marzo 21, nella legge <br />
13 giugno 25 n. 118 e nelle connesse norme di attuazione, nonch&eacute; le <br />
specifiche disposizioni normative in materia di cooperazione sociale, di <br />
volontariato e di associazionismo di promozione sociale. A tal fine la <br />
Regione emana appositi atti di indirizzo per la valorizzazione delle funzioni <br />
specifiche delle diverse componenti del terzo settore e per la definizione di <br />
convenzioni, intese ed accordi con esse, ivi comprese le forme partecipate di <br />
progettazione e sperimentazione gestionale. </p>
<p>6. Per l&rsquo;affidamento di servizi integrati di particolare complessit&agrave;, <br />
espressamente indicati dalla programmazione regionale, tra i quali <br />
l&rsquo;assistenza domiciliare anche a carattere tutelare, i servizi residenziali <br />
di riabilitazione e recupero a carattere socio-educativo, i servizi <br />
semiresidenziali per la riabilitazione educativa e sociale, i servizi socio- <br />
educativi a carattere assistenziale all&rsquo;infanzia e all&rsquo;adolescenza, le <br />
comunit&agrave; familiari richiedenti interventi di continuit&agrave; professionale, i <br />
gruppi appartamento, i servizi e le attivit&agrave; socio-sanitarie residenziali e <br />
semiresidenziali, l&rsquo;assistenza educativa territoriale, i nidi per l&rsquo;infanzia, <br />
le attivit&agrave; dirette all&rsquo;inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si <br />
procede all&rsquo;indizione di un appalto-concorso o di altra procedura ad evidenza <br />
pubblica tra imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o <br />
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. </p>
<p>
ARTICOLO 23 <br />
Erogazione di titoli sociali <br />
1. In via subordinata rispetto alla disciplina di cui al precedente art. <br />
22, le prestazioni previste dalla presente legge e dalla programmazione <br />
regionale e locale possono essere garantiti dai Comuni anche mediante il <br />
rilascio ai beneficiari di titoli di acquisto dei servizi, con esenzione <br />
totale o parziale dalla partecipazione alla spesa. </p>
<p>2. I titoli indicano le caratteristiche, le modalit&agrave; ed il periodo <br />
temporale entro cui le prestazioni da erogare devono essere fruite e possono <br />
essere utilizzati anche in alternativa all&rsquo;erogazione dei contributi <br />
economici disposti ai sensi delle normative nazionali. I titoli sono <br />
collocati all&rsquo;interno di percorsi assistenziali predisposti dai servizi <br />
sociali comunali o territoriali ed assumono preferibilmente la forma di buoni- <br />
servizio per l&rsquo;adesione a pacchetti o percorsi di assistenza e cura <br />
personalizzati, definiti in via consensuale con le famiglie e gli utenti <br />
interessati. </p>
<p>3. I beneficiari dei titoli hanno facolt&agrave; di richiedere l&rsquo;erogazione <br />
della prestazione scegliendo tra i soggetti accreditati. Le tariffe e le <br />
modalit&agrave; di rimborso sono definite dal Comune titolare dell&rsquo;assistenza, con <br />
riferimento agli standards uniformi indicati dalla Regione. </p>
<p>4. I Comuni possono rilasciare, con riferimento ai medesimi percorsi <br />
assistenziali di cui al precedente comma 2, buoni sociali comunali quali <br />
assegni di cura a favore delle famiglie che provvedono all&rsquo;assistenza diretta <br />
di persone disabili o non autosufficienti e non ricevono altre provvidenze <br />
per le medesime finalit&agrave;. </p>
<p>5. I buoni sociali di cui al precedente comma 4 possono essere <br />
utilizzati anche per remunerare in tutto o in parte l&rsquo;attivit&agrave; di cura <br />
prestata da assistenti familiari, che siano in possesso di adeguate <br />
attitudini professionali ed operino nel quadro di un regolare rapporto di <br />
lavoro. </p>
<p>6. Nell&rsquo;erogazione dei benefici di cui al presente articolo, i Comuni si <br />
attengono agli indirizzi della programmazione regionale ed ai criteri <br />
stabiliti nel Piano Intercomunale di cui al precedente art. 16. </p>
<p>
ARTICOLO 24 <br />
Violazioni e sanzioni <br />
1. L&rsquo;apertura, l&rsquo;ampliamento, la trasformazione e la gestione di <br />
strutture socio-sanitarie o l&rsquo;erogazione di servizi senza l&rsquo;autorizzazione di <br />
cui al precedente art. 2 costituisce illecito amministrativo e comporta <br />
l&rsquo;immediata chiusura dell&rsquo;attivit&agrave; disposta dal Comune nel cui territorio &egrave; <br />
ubicata la struttura o erogato il servizio. </p>
<p>2. Nel caso di violazioni da parte dei gestori di servizi sociali, il <br />
Comune dispone la revoca dell&rsquo;autorizzazione o la sua sospensione per un <br />
periodo determinato in relazione alla gravit&agrave; della violazione accertata. In <br />
caso di revoca la nuova autorizzazione non potr&agrave; essere richiesta prima di <br />
dodici mesi dal provvedimento. </p>
<p>3. In relazione alla gravit&agrave; della violazione il Comune, in aggiunta <br />
alla misura della revoca, pu&ograve; irrogare una sanzione amministrativa di entit&agrave; <br />
proporzionata ai danni procurati. </p>
<p>4. L&rsquo;accertamento, la contestazione e la notifica della violazione sono <br />
di competenza del Comune al quale spettano i proventi delle sanzioni irrogate. </p>
<p>5. La sospensione o la revoca degli accreditamenti &egrave; disposta dalla <br />
Giunta Regionale, previa apposita istruttoria tecnica, in relazione ad <br />
accertate inadempienze riguardo alle disposizioni della presente legge. </p>
<p>6. Eventuali atti che comportino pregiudizio grave per gli utenti sono <br />
denunciati all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria per i relativi accertamenti e <br />
procedimenti. </p>
<p>
ARTICOLO 25 <br />
Formazione e qualificazione degli operatori <br />
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione <br />
della qualit&agrave; ed efficacia degli interventi e dei servizi della rete <br />
integrata, per lo sviluppo dell&rsquo;approccio multidisciplinare, nonch&eacute; per il <br />
sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale. </p>
<p>2. La Regione programma, d&rsquo;intesa con le Province, la formazione degli <br />
operatori sociali e degli operatori dell&rsquo;area sociosanitaria, promuovendo <br />
attivit&agrave; di formazione continua e di alta formazione, curando il raccordo e <br />
l&rsquo;integrazione dei percorsi formativi ed assicurando l&rsquo;accesso alla <br />
formazione universitaria e post-universitaria. </p>
<p>3. Specifiche attivit&agrave; di formazione e aggiornamento sono programmate a <br />
favore delle assistenti familiari di cui al precedente art. 23 comma 5. </p>
<p>4. La Regione promuove iniziative a sostegno della qualificazione delle <br />
attivit&agrave; degli attori sociali di cui al precedente art. 14, previo confronto <br />
con le rispettive rappresentanze. </p>
<p>5. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivit&agrave; <br />
formative si applicano le norme e le modalit&agrave; attuative vigenti in materia di <br />
formazione professionale. </p>
<p>
ARTICOLO 26 <br />
Repertorio regionale delle professioni sociali <br />
1. E&rsquo; istituito il Repertorio regionale delle professioni sociali, quale <br />
strumento di identificazione e di certificazione dei profili professionali <br />
richiesti dalla programmazione regionale degli interventi ed occorrenti <br />
all&rsquo;erogazione dei servizi della rete regionale integrata. </p>
<p>2. Il Repertorio individua le funzioni e le qualifiche delle diverse <br />
categorie di operatori dei servizi sociali, le suddivide per area di <br />
attivit&agrave; e definisce per ciascuna di esse compiti e attribuzioni, titoli di <br />
studio, curricoli e percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento <br />
professionale. </p>
<p>3. Il Repertorio viene definito ed aggiornato con Decreto del Presidente <br />
della Giunta Regionale, sentita la Consulta di cui al precedente art. 17, <br />
previa consultazione degli attori sociali di cui al precedente art. 14 e in <br />
accordo con le organizzazioni sindacali e del terzo settore. </p>
<p>4. Ai fini della realizzazione delle attivit&agrave; di cui alla presente legge <br />
non &egrave; consentita l&rsquo;utilizzazione di operatori non corrispondenti ai profili <br />
professionali compresi nel Repertorio regionale delle professioni sociali. </p>
<p>
ARTICOLO 27 <br />
Fonti di finanziamento <br />
1. L&rsquo;operativit&agrave; della rete regionale integrata dei servizi di <br />
cittadinanza sociale &egrave; assicurata cumulativamente da fondi statali, <br />
regionali, locali e comunitari. </p>
<p>2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalit&agrave; della presente <br />
legge la Regione istituisce il Fondo regionale per i servizi integrati di <br />
cittadinanza sociale, che comprende: <br />
a. le somme rivenienti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche <br />
sociali di cui all&rsquo;art. 2 della legge 8 novembre 2 n. 328; <br />
b. le risorse di derivazione comunitaria dirette alla realizzazione di <br />
iniziative e progetti in materia di politiche sociali; <br />
c. le somme aggiuntive appositamente iscritte nel bilancio regionale; <br />
d. il Fondo speciale integrativo specificamente destinato alle finalit&agrave; <br />
di cui al precedente art. 4; <br />
e. le spese per investimento quali contributi in conto capitale ai <br />
Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e ad agli <br />
altri soggetti giuridici di cui al precedente art. 14 per la <br />
realizzazione, l&rsquo;adeguamento e la manutenzione di immobili destinati a <br />
servizi sociali. </p>
<p>3. I Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari <br />
dimensionano i loro interventi all&rsquo;entit&agrave; dei finanziamenti rivenienti dal <br />
Fondo di cui ai precedente comma 2, nonch&eacute; delle risorse a carico dei bilanci <br />
comunali e delle entrate connesse all&rsquo;applicazione di rette o tariffe a <br />
carico degli utenti. </p>
<p>4. Specifici progetti di intervento, di tipo innovativo o sperimentale, <br />
potranno essere finanziati o cofinanziati con risorse provenienti da altri <br />
enti, anche privati, ovvero attraverso titoli finanziari destinati ad <br />
iniziative di solidariet&agrave; o con il coinvolgimento di Fondazioni ed altri <br />
operatori del settore privato. </p>
<p>5. Ai fini del reperimento di risorse per il cofinanziamento degli <br />
strumenti di programmazione di cui alla presente legge, la Regione promuove <br />
progetti di cooperazione pubblico-privata per la creazione di Fondazioni <br />
comunitarie aventi obiettivi statutari di promozione sociale, ovvero per la <br />
realizzazione di iniziative di finanza etica anche mediante l&rsquo;emissione di <br />
titoli di solidariet&agrave;. </p>
<p>6. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si <br />
provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione della <br />
Regione Basilicata per l&rsquo;esercizio finanziario 26, alle Unit&agrave; Previsionali <br />
di Base (U.P.B.) 111.1, 112.1, 112.2, 141.1, 141.2, 171.1, <br />
171.2, 191.1, 191.6, 191.8 per le spese correnti ed alle U.P.B. <br />
141.3, 141.4, 191.2, 191.3 per le spese in conto capitale. </p>
<p>7. Alla costituzione del Fondo Speciale Integrativo per la non <br />
autosufficienza si provvede con lo stanziamento di 1 Meuro da prelevare dal <br />
Fondo Speciale per le spese correnti del Bilancio Regionale di Previsione per <br />
l&rsquo;Esercizio Finanziario 27. </p>
<p>8. Alla conferma o alla variazione delle previsioni di cui al precedente <br />
comma 6 si provveder&agrave; per i successivi esercizi finanziari con la legge <br />
finanziaria di cui all&rsquo;art. 5 della L.R. 6 settembre 21 n. 34, con <br />
l&rsquo;iscrizione dei relativi stanziamenti nelle medesime U.P.B. o in altre <br />
corrispondenti. </p>
<p>
ARTICOLO 28 <br />
Trasformazione delle IPAB <br />
1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), aventi <br />
sede legale in Basilicata con lo scopo di fornire servizi alla persona, sono <br />
trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali, ovvero in persone <br />
giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle <br />
finalit&agrave; statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in aziende <br />
pubbliche, secondo le modalit&agrave; e i procedimenti di cui al D. Lgs. 4 maggio <br />
21 n. 27. </p>
<p>2. All&rsquo;attuazione di quanto previsto al precedente comma 1 provvede la <br />
Giunta Regionale, che a tal fine adotta appositi atti di indirizzo, avendo <br />
cura di sentire gli enti locali, le istituzioni interessate, le <br />
organizzazioni sindacali e del terzo settore. </p>
<p>
ARTICOLO 29 <br />
Estinzione delle IPAB <br />
1. Le IPAB inattive da almeno due anni alla data di approvazione della <br />
presente legge, ovvero le cui finalit&agrave; statutarie sono esaurite o non pi&ugrave; <br />
conseguibili, qualora non si trasformino in persone giuridiche di diritto <br />
privato entro 18 giorni dalla data di emanazione dei criteri di cui al comma <br />
2 del precedente art. 27, sono dichiarate estinte con decreto del Presidente <br />
della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa. Le operazioni <br />
conseguenti possono essere affidate ad un commissario nominato <br />
contestualmente alla dichiarazione di estinzione. </p>
<p>2. Il provvedimento di estinzione pu&ograve; essere disposto di iniziativa <br />
della Giunta Regionale, sentiti gli organi di amministrazione <br />
dell&rsquo;istituzione e gli enti locali interessati, o proposto dall&rsquo;organo di <br />
amministrazione medesimo o dal Comune nel cui territorio l&rsquo;istituzione ha <br />
sede legale o operativa. </p>
<p>
ARTICOLO 3 <br />
Personale e patrimonio delle IPAB <br />
1. Il patrimonio dell&rsquo;IPAB dichiarata estinta &egrave; trasferito al Comune, <br />
nel cui territorio l&rsquo;istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della <br />
sua attivit&agrave;, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune <br />
subentra nella titolarit&agrave; delle posizioni giuridiche attive e passive facenti <br />
capo all&rsquo;istituzione trasformata o estinta. </p>
<p>2. Il personale ed il patrimonio dell&rsquo;IPAB trasformata in azienda <br />
pubblica di servizi alla persona viene trasferito al nuovo soggetto che <br />
subentra nella titolarit&agrave; delle posizioni attive e passive facenti capo <br />
all&rsquo;istituzione estinta. </p>
<p>3. Nel caso l&rsquo;IPAB venga trasformata in soggetto giuridico di diritto <br />
privato, il suo patrimonio &egrave; acquisito dal Comune e viene concesso in uso al <br />
soggetto privato, che ne assicura un uso conforme con gli scopi stabiliti <br />
all&rsquo;atto della trasformazione, garantendo nel contempo la continuit&agrave; del <br />
rapporto di lavoro del personale addetto. </p>
<p>
ARTICOLO 31 <br />
Norme transitorie <br />
1. Gli atti di programmazione di cui al precedente Tit. III vengono <br />
approvati entro 18 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. <br />
Sino all&rsquo;approvazione dei nuovi piani conservano validit&agrave; i piani regionali e <br />
locali gi&agrave; approvati ai sensi della previgente normativa. I Comuni Capi-Area <br />
degli Ambiti Sociali di Zona individuano le soluzioni utili e consentite per <br />
assicurare la continuit&agrave; dei servizi socio-assistenziali. </p>
<p>2. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 1 il Consiglio <br />
Regionale procede alla ridelimitazione dei Distretti Socio-Sanitari e degli <br />
Ambiti Socio-Territoriali nel senso stabilito al precedente art. 1 comma 1 <br />
lett. a. </p>
<p>3. I Comuni procedono all&rsquo;approvazione della convenzione per la gestione <br />
associata, di cui al precedente art. 12, entro 9 giorni dalla <br />
ridelimitazione degli Ambiti Socio-Territoriali di cui al precedente comma 2. </p>
<p>4. Nelle more dell&rsquo;adeguamento della disciplina regionale alle <br />
disposizioni della legge 8 novembre 2 n. 328 ed ai criteri indicati nel <br />
D.M. 21 maggio 21 n. 38 in materia di autorizzazione delle strutture a <br />
ciclo diurno e residenziale, i Comuni rilasciano l&rsquo;autorizzazione provvisoria <br />
previa verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi <br />
minimi previsti dal precitato decreto. </p>
<p>5. La Regione procede alla regolamentazione dell&rsquo;accreditamento <br />
istituzionale, di cui al precedente art. 21 comma 6, entro un anno <br />
dall&rsquo;entrata in vigore della presente legge. In via provvisoria ed in attesa <br />
di detta regolamentazione per le strutture che erogano prestazioni socio- <br />
sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria, non <br />
rientranti nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2 n. 28, si <br />
intendono autorizzati i servizi non residenziali, residenziali e <br />
semiresidenziali e a ciclo diurno, le attivit&agrave; e le strutture socio- <br />
assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie che: <br />
a. alla data di pubblicazione della presente legge sono gi&agrave; attivi ed <br />
hanno in corso contratti o convenzioni con enti pubblici ed Aziende <br />
Sanitarie Locali; <br />
b. possiedono i requisiti minimi organizzativi e strutturali definiti <br />
nel D.P.C.M. 21 maggio 21 n. 38. </p>
<p>6. Per le strutture gi&agrave; operanti nel campo dei servizi residenziali per <br />
minori, non ancora in possesso dell&rsquo;autorizzazione al funzionamento o <br />
autorizzati in via provvisoria ai sensi del vigente Piano regionale socio- <br />
assistenziale, i termini per l&rsquo;adeguamento ai parametri edilizi previsti <br />
dall&rsquo;art.3 del D.M. 21 maggio 21 n.38, sono prorogati alla data del 3 <br />
giugno 27. </p>
<p>7. Con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma <br />
2, gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare <br />
procedimenti negoziali, accordi o altre forme di partenariato sussidiario, <br />
per la continuit&agrave; e il miglioramento dei servizi, purch&egrave; in coerenza con gli <br />
indirizzi della programmazione regionale e locale e nel rispetto dei principi <br />
del pluralismo, dell&rsquo;evidenza pubblica e della trasparenza amministrativa. </p>
<p>8. Agli operatori regolarmente impiegati nella gestione dei servizi di <br />
cui alla presente legge &egrave; riconosciuta la possibilit&agrave; di acquisire entro un <br />
anno dalla istituzione del Repertorio regionale delle professioni sociali, di <br />
cui al precedente art. 26, le qualifiche da esso previste. </p>
<p>9. Le funzioni socio-assistenziali a favore dei minori naturali, nonch&eacute; <br />
degli audiolesi e dei videolesi, attribuite alle Province ai sensi dell&rsquo;art. <br />
5 della legge 18 marzo 1993 n. 67, sono trasferite ai Comuni entro 9 giorni <br />
dalla data di entrata in vigore della presente legge. </p>
<p>1. Il programma regionale di interventi per il contrasto della povert&agrave; e <br />
dell&rsquo;emarginazione sociale &egrave; disciplinato e realizzato in via sperimentale <br />
secondo le modalit&agrave; stabilite dalla L.R. 19 gennaio 25 n. 3. </p>
<p>
ARTICOLO 32 <br />
Abrogazione di norme <br />
1. E&rsquo; abrogata la L.R. 19 maggio 1997 n. 25. Sono altres&igrave; abrogate tutte <br />
le norme contrastanti o difformi rispetto alla presente legge. </p>
<p>
ARTICOLO 33 <br />
Pubblicazione della legge <br />
1. La presente legge regionale sar&agrave; pubblicata sul Bollettino Ufficiale <br />
della Regione. </p>
<p>Formula Finale: <br />
2. E&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. </p>
<p>Potenza, 14 febbraio 27 </p>
<p>
DE FILIPPO </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2007/12/basilicata-legge-14-del-9-agosto-2007/">BASILICATA &#8211; Legge 14 del 9 agosto 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASILICATA &#8211; Legge 7 del 08 Febbraio 1999</title>
		<link>https://www.labsus.org/2007/02/basilicata-legge-7-del-08-febbraio-1999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 12:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2007/02/04/basilicata-legge-7-del-08-febbraio-1999/</guid>

					<description><![CDATA[<p>TITOLO I PRINCIPI GENERALI CAPO I FINALITA&#8217; E DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO 1 Finalit&#224; 1. La Regione Basilicata, nell&#8217;osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l&#8217;assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori: a) sviluppo economico e attivit&#224; produttive; b) territorio, ambiente e infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunit&#224;, polizia amministrativa. Le disposizi oni di cui alla presente legge costituiscono concreta attuazione dei principi stabiliti dalla L. R. n. 17/96 in ordine alle funzioni della Regione, delle Province, delle Comunit&#224; Montane e dei Comuni ed al loro coordinamento. 2. A tale scopo la presente legge, anche attraverso l&#8217;ulteriore normativa collegata che sar&#224; successivamente emanata: a) individua tra le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli che richiedono l&#8217;unitario esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli altri; b) razionalizza e snellisce la legislazione regionale, sia in materia di organizzazione degli uffici regionali che nelle materie conferite agli enti locali, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale ed amministrativa, in forma singola od associata; c) individua i criteri e le regole per la definizione delle attivit&#224; che possono essere pi&#249; efficacemente svolte dai privati; d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi, prevedendo, ove necessario, misure di incentivazione e sostegno che favoriscano tali processi; e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici e degli utenti di servizi, in forma singola o associata 3. Per la compiuta realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Regione definisce e sviluppa le pi&#249; opportune forme di consultazione, collaborazione e coordinamento con le autonomie funzionali, perseguendo, in particolare, efficaci raccordi tra i rispettivi servizi e sistemi informativi. &#160; ARTICOLO 2 Funzioni riservate alla Regione 1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo: a) le funzioni amministrative che richiedono l&#8217;unitario esercizio al livello regionale; b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonch&#233;, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie; c) le funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali previste dalla presente legge; d) il coordinamento dei sistemi informativi; e) l&#8217;adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell&#8217;efficacia delle funzioni conferite e l&#8217;adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell&#8217;esercizio delle funzioni conferite; f) le funzioni di polizia amministrativa ove non diversamente specificate. 2. Con il documento annuale di programmazione economica e finanziaria di cui all&#8217;art. 5 della L. R. n. 3/97, la Regione individua le priorit&#224; delle politiche di intervento per la predisposizione e l&#8217;aggiornamento dei piani e dei programmi riguardanti anche le materie oggetto di conferimento. Per l&#8217;attuazione degli interventi concernenti le politiche di rilevanza strategica che richiedono la partecipazione dello Stato, degli enti locali territoriali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, la Regione si avvale degli strumenti di programmazione, di cui al successivo articolo 11. 3. Un rapporto annuale sullo stato delle autonomie viene predisposto dalla Giunta regionale, in collaborazione con le associazioni autonomistiche, presenti nella Conferenza Permanente delle Autonomie, di cui all&#8217;art. 2 L.R. n. 17/96 e presentato al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno. &#160; ARTICOLO 3 Funzioni conferite agli enti locali 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell&#8217;art. 2 sono conferite al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiariet&#224;, differenziazione, omogeneit&#224; ed autonomia organizzativa previsti dall&#8217;art. 4 della legge n. 59/1997 ed in coerenza con i principi stabiliti dalla L. R. n. 17/1996. 2. Sulle fasi e sulle modalit&#224; di attuazione del conferimento delle funzioni di cui al precedente comma, esprime parere obbligatorio la Conferenza Permanente delle Autonomie, ai cui lavori sono invitati, per le materie di loro competenza, anche i rappresentanti delle autonomie funzionali. ARTICOLO 4 Livelli ottimali di esercizio delle funzioni 1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 secondo comma, del Decreto Legislativo n. 112/98 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro 9 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge i livelli ottimali di esercizio delle funzioni ed emana i connessi indirizzi operativi, conformandosi a criteri di adeguatezza, di economicit&#224; e di efficienza. La proposta della Giunta, definita d&#8217;intesa con la Conferenza Permanente delle Autonomie, contiene i parametri di riferimento per l&#8217;individuazione delle migliori soluzioni organizzative, tenendo conto della dimensione degli Enti locali, delle delimitazioni territoriali sub regionali esistenti, della distribuzione demografica e socio-economica del territorio. 2. L&#8217;esercizio associato delle funzioni &#232; promosso, di norma, per i territori montani dalla Comunit&#224; Montana, per i territori non montani dalla Provincia, rispettivamente competenti, che ne stabiliscono d&#8217;intesa con i Comuni interessati il soggetto, le forme e le procedure, nel quadro degli indirizzi operativi stabiliti dal Consiglio regionale. 3. Gli enti interessati provvedono all&#8217;attivazione dell&#8217;esercizio associato delle funzioni entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il predetto termine e previa diffida da parte della Giunta regionale a provvedere entro gli ulteriori 6 giorni, le funzioni relative sono conferite alla provincia competente per territorio, che le esercita sino alla concreta attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2. 4. La Regione assicura i necessari supporti di consulenza e di assistenza per la definizione degli assetti organizzativi collegati all&#8217;esercizio associato delle funzioni e promuove programmi mirati di riqualificazione del personale nell&#8217;ambito del piano di cui al successivo articolo 1. 5. La Giunta regionale, in conformit&#224; ai principi di cui alla presente legge, &#232; autorizzata a definire d&#8217;intesa con la Conferenza permanente delle autonomie programmi di sperimentazione monitorata, per un tempo determinato, per specifiche materie e ambiti territoriali, di forme di collaborazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2007/02/basilicata-legge-7-del-08-febbraio-1999/">BASILICATA &#8211; Legge 7 del 08 Febbraio 1999</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TITOLO I<br />
</strong>PRINCIPI GENERALI</p>
<p align="justify">CAPO I<br />
FINALITA&#8217; E DISPOSIZIONI COMUNI</p>
<p>ARTICOLO 1 <br />
Finalit&agrave;</p>
<p align="justify">1. La Regione Basilicata, nell&#8217;osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l&#8217;assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori:<br />
a) sviluppo economico e attivit&agrave; produttive;<br />
b) territorio, ambiente e infrastrutture;<br />
c) servizi alla persona e alla comunit&agrave;, polizia amministrativa.<br />
Le disposizi oni di cui alla presente legge costituiscono concreta attuazione dei principi stabiliti dalla L. R. n. 17/96 in ordine alle funzioni della Regione, delle Province, delle Comunit&agrave; Montane e dei Comuni ed al loro coordinamento.<br />
2. A tale scopo la presente legge, anche attraverso l&#8217;ulteriore normativa collegata che sar&agrave; successivamente emanata:<br />
a) individua tra le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli che richiedono l&#8217;unitario esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli altri;<br />
b) razionalizza e snellisce la legislazione regionale, sia in materia di organizzazione degli uffici regionali che nelle materie conferite agli enti locali, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale ed amministrativa, in forma singola od associata;<br />
c) individua i criteri e le regole per la definizione delle attivit&agrave; che possono essere pi&ugrave; efficacemente svolte dai privati;<br />
d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi, prevedendo, ove necessario, misure di incentivazione e sostegno che favoriscano tali processi;<br />
e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici e degli utenti di servizi, in forma singola o associata<br />
3. Per la compiuta realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Regione definisce e sviluppa le pi&ugrave; opportune forme di consultazione, collaborazione e coordinamento con le autonomie funzionali, perseguendo, in particolare, efficaci raccordi tra i rispettivi servizi e sistemi informativi. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 2 <br />
Funzioni riservate alla Regione</p>
<p align="justify">1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo:<br />
a) le funzioni amministrative che richiedono l&#8217;unitario esercizio al livello regionale;<br />
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonch&eacute;, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;<br />
c) le funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali previste dalla presente legge;<br />
d) il coordinamento dei sistemi informativi;<br />
e) l&#8217;adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell&#8217;efficacia delle funzioni conferite e l&#8217;adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell&#8217;esercizio delle funzioni conferite;<br />
f) le funzioni di polizia amministrativa ove non diversamente specificate.<br />
2. Con il documento annuale di programmazione economica e finanziaria di cui all&#8217;art. 5 della L. R. n. 3/97, la Regione individua le priorit&agrave; delle politiche di intervento per la predisposizione e l&#8217;aggiornamento dei piani e dei programmi riguardanti anche le materie oggetto di conferimento. Per l&#8217;attuazione degli interventi concernenti le politiche di rilevanza strategica che richiedono la partecipazione dello Stato, degli enti locali territoriali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, la Regione si avvale degli strumenti di programmazione, di cui al successivo articolo 11.<br />
3. Un rapporto annuale sullo stato delle autonomie viene predisposto dalla Giunta regionale, in collaborazione con le associazioni autonomistiche, presenti nella Conferenza Permanente delle Autonomie, di cui all&#8217;art. 2 L.R. n. 17/96 e presentato al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 3 </p>
<p align="justify">Funzioni conferite agli enti locali</p>
<p align="justify">1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell&#8217;art. 2 sono conferite al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiariet&agrave;, differenziazione, omogeneit&agrave; ed autonomia organizzativa previsti dall&#8217;art. 4 della legge n. 59/1997 ed in coerenza con i principi stabiliti dalla L. R. n. 17/1996.<br />
2. Sulle fasi e sulle modalit&agrave; di attuazione del conferimento delle funzioni di cui al precedente comma, esprime parere obbligatorio la Conferenza Permanente delle Autonomie, ai cui lavori sono invitati, per le materie di loro competenza, anche i rappresentanti delle autonomie funzionali.</p>
<p>ARTICOLO 4 <br />
Livelli ottimali di esercizio delle funzioni</p>
<p align="justify">1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 secondo comma, del Decreto Legislativo n. 112/98 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro 9 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge i livelli ottimali di esercizio delle funzioni ed emana i connessi indirizzi operativi, conformandosi a criteri di adeguatezza, di economicit&agrave; e di efficienza. La proposta della Giunta, definita d&#8217;intesa con la Conferenza Permanente delle Autonomie, contiene i parametri di riferimento per l&#8217;individuazione delle migliori soluzioni organizzative, tenendo conto della dimensione degli Enti locali, delle delimitazioni territoriali sub regionali esistenti, della distribuzione demografica e socio-economica del territorio.<br />
2. L&#8217;esercizio associato delle funzioni &egrave; promosso, di norma, per i territori montani dalla Comunit&agrave; Montana, per i territori non montani dalla Provincia, rispettivamente competenti, che ne stabiliscono d&#8217;intesa con i Comuni interessati il soggetto, le forme e le procedure, nel quadro degli indirizzi operativi stabiliti dal Consiglio regionale.<br />
3. Gli enti interessati provvedono all&#8217;attivazione dell&#8217;esercizio associato delle funzioni entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il predetto termine e previa diffida da parte della Giunta regionale a provvedere entro gli ulteriori 6 giorni, le funzioni relative sono conferite alla provincia competente per territorio, che le esercita sino alla concreta attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2.<br />
4. La Regione assicura i necessari supporti di consulenza e di assistenza per la definizione degli assetti organizzativi collegati all&#8217;esercizio associato delle funzioni e promuove programmi mirati di riqualificazione del personale nell&#8217;ambito del piano di cui al successivo articolo 1.<br />
5. La Giunta regionale, in conformit&agrave; ai principi di cui alla presente legge, &egrave; autorizzata a definire d&#8217;intesa con la Conferenza permanente delle autonomie programmi di sperimentazione monitorata, per un tempo determinato, per specifiche materie e ambiti territoriali, di forme di collaborazione istituzionale e di modelli gestionali ed organizzativi di carattere innovativo, anche in deroga ai procedimenti amministrativi vigenti, utilizzando a tale scopo risorse e opportunit&agrave; disponibili nell&#8217;ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali.</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 5 <br />
Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali</p>
<p align="justify">1. Entro sei mesi dall&#8217;emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all&#8217;articolo 7 della legge n. 59/1997 e all&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell&#8217;acquisizione del parere della Conferenza Permanente delle Autonomie, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall&#8217;esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali e nell&#8217;ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.<br />
2. La decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite agli enti locali &egrave; fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l&#8217;effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma 1.<br />
3. Le disponibilit&agrave; finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall&#8217;esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall&#8217;esercizio delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con legge di previsione del bilancio annuale.<br />
4. Sono, altres&igrave;, previste e stanziate su capitoli appositamente istituiti nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell&#8217;esercizio associato delle funzioni.<br />
5. I beni immobili ed i diritti reali parziali, necessari per l&#8217;esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli enti destinatari del conferimento delle funzioni. Sino alla adozione degli atti di cessione, gli enti destinatari detengono gli immobili a titolo di comodato, con assunzione espressa a loro carico degli oneri relativi alle spese straordinarie. All&#8217;atto della consegna saranno redatti appositi verbali anche a fini inventariali.</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 6 <br />
Poteri sostitutivi della Regione</p>
<p align="justify">1. L&#8217;esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione costituisce strumento eccezionale di garanzia dei principi della presente legge.<br />
2. Qualora gli enti locali ritardino od omettano atti obbligatori per legge nelle materie oggetto di conferimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore competente per materia, assegna all&#8217;ente inadempiente un congruo termine per provvedere, non inferiore a 3 e comunque non superiore a 45 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la Giunta regionale, sentito l&#8217;ente inadempiente, attiva gli interventi sostitutivi mediante la nomina di uno o pi&ugrave; commissari ad acta, previo parere della competente Commissione. I criteri e le modalit&agrave; di nomina e di esercizio dei poteri sostitutivi sono definiti con delibera della Giunta regionale.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 7 <br />
Conferimento di attivit&agrave; e servizi a soggetti esterni</p>
<p align="justify">1. La Regione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie, pu&ograve; conferire, mediante convenzioni, a soggetti esterni al sistema delle autonomie funzioni ed attivit&agrave; che possano pi&ugrave; utilmente essere svolte da soggetti privati o del privato sociale, assicurando il rispetto dei principi di concorrenzialit&agrave;, trasparenza ed imparzialit&agrave;.<br />
2. Allo scopo di garantire tali funzioni le convenzioni debbono <br />
contenere:<br />
a) la descrizione dell&#8217;attivit&agrave; e le modalit&agrave; di esercizio;<br />
b) i requisiti, gli obblighi e le responsabilit&agrave; del soggetto a cui vengono conferite le attivit&agrave;;<br />
c) le modalit&agrave; di controllo della Regione;<br />
d) la durata della convenzione e le eventuali clausole di rescissione della stessa;<br />
e) la determinazione dei costi, la valutazione di economicit&agrave; ed efficienza dei servizi;<br />
f) la congruit&agrave; del costo rispetto all&#8217;applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la qualit&agrave; dei servizi.<br />
3. Nell&#8217;esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 4, gli enti locali possono avvalersi dei medesimi soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi eventuali specifici vincoli di legge.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 8 <br />
Mobilit&agrave; del personale</p>
<p align="justify">1. Entro 6 giorni dall&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall&#8217;art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, sentiti i soggetti sindacali individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e la Conferenza Permanente delle Autonomie, la Regione predispone un piano per la gestione del personale da trasferire, prevedendo, tra l&#8217;altro, le modalit&agrave; di trasferimento e di utilizzo, i criteri ed i percorsi per la formazione, la riqualificazione e l&#8217;aggiornamento del personale coinvolto, eventuali modalit&agrave; incentivanti.<br />
2. Al personale del ruolo organico della Giunta regionale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, svolge le funzioni e i compiti conferiti alle Province, ai Comuni, alle Comunit&agrave; Montane ed alle autonomie funzionali, si applicano, in caso di trasferimento a detti enti locali, le disposizioni dell&#8217;articolo 34 del decreto legislativo n. 8/1998 e dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998.<br />
3. Il trasferimento del personale nel ruolo organico degli enti destinatari ha luogo con decreti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.<br />
4. A seguito dei trasferimenti di cui al secondo comma, la Regione e gli enti locali interessati dal trasferimento del personale adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica e i relativi tetti massimi di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio.</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 9 <br />
Ristrutturazione della organizzazione amministrativa</p>
<p align="justify">1. La Regione, in coerenza con le procedure disciplinate al 3 comma dell&#8217;art. 7 della L. R. n. 12/1996, riorganizza la propria struttura secondo i principi fissati dalla legge n. 241/199, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla legge n. 59/1997 perseguendo obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riordino normativo. Gli uffici regionali competenti per le singole materie disciplinate dalla presente legge assicureranno opportune attivit&agrave; di informazione, assistenza, consulenza e supporto al sistema delle autonomie, in raccordo funzionale con l&#8217;Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento Presidenza della Giunta.<br />
2. Gli enti destinatari delle nuove attribuzioni provvedono al conseguente adeguamento delle proprie strutture e dotazioni organiche.</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 1 <br />
Piano pluriennale per la formazione del personale</p>
<p align="justify">1. Il personale statale trasferito ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e il personale regionale e delle autonomie locali interessato dal processo di attuazione della presente legge, &egrave; coinvolto in programmi di formazione e di riqualificazione professionale, secondo modalit&agrave; da individuarsi nel Piano pluriennale di formazione curato dall&#8217;Istituto F. S. Nitti, istituito con L. R. n. 6/1998.<br />
2. La copertura finanziaria del predetto piano &egrave; assicurata dalle risorse finanziarie di cui all&#8217;art. 16, comma 1, della L. R. n. 6/1998. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 11 <br />
Programmazione negoziata</p>
<p align="justify">Il comma 3 dell&#8217;art.8 della L. R. n. 3/1997, &egrave; cos&igrave; sostituito:<br />
&quot;3. Su conforme parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione del C.R.E.L. e della Conferenza Permanente delle Autonomie, la Giunta regionale definisce le forme di partecipazione della Regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione negoziata ed emana le direttive per disciplinare le modalit&agrave; di formazione delle intese tra enti locali, nonch&eacute; tra essi e la Regione, dirette ad attivare risorse rientranti nella programmazione regionale&quot;. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 12 </p>
<p align="justify">Sistema informativo integrato</p>
<p align="justify">1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi in rete della Pubblica Amministrazione regionale basati sugli strumenti offerti dalle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione. A tal fine, la Regione promuove la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), in armonia con lo sviluppo a livello nazionale della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) per le esigenze di trasporto dell&#8217;informazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e gli utenti finali. Per le stesse finalit&agrave; la Regione promuove lo sviluppo dei servizi di base unitariamente richiesti per la interoperabilit&agrave; e la integrazione dei servizi informatici nazionali e transnazionali di carattere applicativo delle pubbliche amministrazioni, realizzabili attraverso la RUPAR, nonch&eacute; per la polifunzionalit&agrave; degli accessi a tali servizi. Lo sviluppo unitario di tali infrastrutture e servizi di base dovr&agrave; consentire l&#8217;efficace realizzazione, distinta o congiunta, dei servizi applicativi delle pubbliche amministrazioni sul territorio regionale, nell&#8217;ambito del Sistema Informatico Regionale Integrato.<br />
2. La Regione promuove, altres&igrave;, gli interventi necessari affinch&egrave; la Regione e gli enti locali possano svolgere le azioni concertate e unitarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1. A tale scopo la Regione individua appositi strumenti istituzionali atti a garantire la cooperazione ed il coordinamento delle pubbliche amministrazioni e consentire la condivisione degli indirizzi a livello politico istituzionale, nonch&eacute; l&#8217;attivazione della struttura necessaria per compiti di supervisione e coordinamento tecnico. Tali strumenti istituzionali, inoltre, debbono assicurare il necessario collegamento, per quanto di competenza, con l&#8217;Autorit&agrave; per l&#8217;Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), con l&#8217;Autorit&agrave; per le garanzie nelle comunicazioni , con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con altri organismi pubblici nazionali competenti o di rilievo per le finalit&agrave; di cui al precedente comma.<br />
3. La Regione, infine, mediante i servizi del Sistema Informatico Regionale Integrato e le attivit&agrave; dell&#8217;Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione locale, di cui all&#8217;art. 5 della L. R. n. 6/1998, assicura la diffusione delle informazioni e delle conoscenze connesse all&#8217;attuazione della presente legge ed alla piena realizzazione dei sistemi di autogoverno del territorio.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>TITOLO II</strong></p>
<p align="justify">SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, SPORT E DEMANIO AD USO <br />
TURISTICO E PRODUTTIVO</p>
<p align="justify">
CAPO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI</p>
<p>ARTICOLO 13 <br />
Oggetto ed ambito di applicazione</p>
<p align="justify">1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l&#8217;unitario esercizio a livello regionale tra quelle conferite dallo Stato alla Regione e quelle che la Regione conferisce agli enti locali e alle autonomie funzionali in relazione al settore dello sviluppo economico e delle attivit&agrave; produttive, nonch&eacute; alle materie dello sport e del demanio marittimo ad uso turistico e produttivo, di cui rispettivamente al titolo II, al capo VII del titolo IV e all&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<br />
2. Ai fini della presente legge, il settore dello sviluppo economico e delle attivit&agrave; produttive comprende tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di &quot;artigianato&quot;, &quot;industria&quot;, &quot;turismo e industria alberghiera&quot;, &quot;energia&quot;, &quot;miniere e risorse geotermiche&quot;, &quot;ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura&quot;, &quot;fiere e mercati e commercio&quot;.<br />
3. Le disposizioni di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante norme per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sono adottate con apposita legge regionale entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del suddetto decreto; ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in mancanza di legge regionale, decorso detto termine, si applicano direttamente le disposizioni del decreto stesso.</p>
<p>ARTICOLO 14 <br />
Organizzazione delle funzioni e dei compiti della Regione</p>
<p align="justify">1. L&#8217;organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti individuati nel presente titolo, che richiedano l&#8217;unitario esercizio a livello regionale sono disciplinati con apposito regolamento del Consiglio regionale, che riconosce e valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e dei privati. <br />
2. Il regolamento, di cui al comma 1 del presente articolo, &egrave; adottato entro novanta giorni dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, e dell&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in conformit&agrave; e nel rispetto della vigente normativa di legge.<br />
3. Il regolamento &egrave; improntato ai principi di economicit&agrave;, efficacia ed efficienza, di flessibilit&agrave; organizzativa e garantisce la speditezza dell&#8217;azione amministrativa anche attraverso il riordino ed il potenziamento delle strutture e la semplificazione delle procedure. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 15 </p>
<p align="justify">Riordino delle normative di settore</p>
<p align="justify">1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, e dell&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede, per quanto di propria competenza, alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti il settore e le materie disciplinate nel presente titolo.<br />
2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi, con l&#8217;indicazione dei criteri per l&#8217;esercizio della potest&agrave; regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell&#8217;accelerazione dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, con l&#8217;osservanza dei principi desumibili dall&#8217;articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
3. Con il testo unico di riordino si provvede anche alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali ed alle autonomie funzionali, in modo che ad essi siano attribuiti la generalit&agrave; delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, sia nelle materie rientranti nell&#8217;articolo 117 della Costituzione, sia in quelle oggetto di conferimento alla Regione disciplinate nel presente titolo; fino al riordino continuano ad essere vigenti le deleghe gi&agrave; previste nella normativa regionale di settore ed i conferimenti disposti dalle norme del presente titolo. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 16 </p>
<p>Sportello regionale per le attivit&agrave; produttive</p>
<p align="justify">1. Nell&#8217;ambito delle attivit&agrave; di coordinamento della Regione ed al fine del miglioramento dei servizi e dell&#8217;assistenza alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, &egrave; istituito, presso il Dipartimento Attivit&agrave; Produttive, lo &quot;sportello regionale per le attivit&agrave; produttive&quot;, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra imprese, pubblica amministrazione e territorio.<br />
2. Lo sportello di cui al comma precedente assicura ai Comuni e loro associazioni, in modo continuativo e coordinato, l&#8217;assistenza per l&#8217;accesso a tutte le informazioni necessarie per il funzionamento degli sportelli unici per le attivit&agrave; produttive, anche attraverso l&#8217;apporto delle Camere di Commercio, ed in particolare favorisce la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l&#8217;insediamento e lo svolgimento delle attivit&agrave; produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi, nonch&eacute; le informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell&#8217;occupazione dei lavoratori dipendenti o del lavoro autonomo.<br />
3. Lo sportello regionale fornisce, anche attraverso gli sportelli unici per le attivit&agrave; produttive ed in collaborazione con enti, istituti e soggetti pubblici e privati altamente specializzati nel settore, agli enti locali della Regione, agli imprenditori e loro associazioni, a liberi professionisti ed ai cittadini interessati dati ed informazioni, raccolti in apposite banche dati con accesso regolamentato, riguardanti agevolazioni finanziarie e fiscali nazionali, comunitarie ed internazionali inerenti il territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attivit&agrave; produttive e delle opportunit&agrave; di investimento, anche all&#8217;estero; inoltre, lo sportello regionale promuove e stimola in ambito nazionale, comunitario ed internazionale le opportunit&agrave; di investimento nel territorio della Regione, diffondendo la conoscenza del sistema produttivo regionale e delle agevolazioni finanziarie e fiscali inerenti. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 17 </p>
<p align="justify">Promozione allo sviluppo delle piccole e medie imprese</p>
<p align="justify">Al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, singole e associate, la Regione, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, esercita le funzioni inerenti:<br />
a) la raccolta dati e monitoraggio tramite un apposito osservatorio sull&#8217;utilizzo del sistema creditizio da parte delle piccole e medie imprese;<br />
b) gli interventi per agevolare l&#8217;accesso al credito attivando tutti gli strumenti finanziari idonei, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e la determinazione dei criteri di ammissibilit&agrave; al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;<br />
c) la promozione ed il coordinamento di una rete di servizi reali alle piccole e medie imprese per favorirne l&#8217;innovazione e l&#8217;internazionalizzazione. </p>
<p align="justify">ARTICOLO 18 </p>
<p align="justify">Conferimento di funzioni agli enti locali</p>
<p align="justify">1. Nel rispetto dei principi di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riferimento al principio di sussidiariet&agrave; ed a quello di efficienza, adeguatezza ed economicit&agrave;, ed in applicazione dell&#8217;articolo 3 della legge 8 giugno 199, n. 142, tutte le funzioni amministrative ed i compiti conferiti dalle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione ed agli enti locali, nel settore e nelle materie disciplinate dal presente titolo sono attribuiti agli enti locali, secondo i livelli ottimali di esercizio di cui al precedente art. 4, salvo le funzioni che necessitano dell&#8217;unitario esercizio a livello regionale individuate nel presente titolo.<br />
2. L&#8217;organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi del comma precedente sono disciplinati dall&#8217;ente locale o dall&#8217;autonomia funzionale competente nell&#8217;esercizio e nell&#8217;ambito della propria potest&agrave; normativa.</p>
<p align="justify">
</p>
<p align="justify">CAPO II</p>
<p align="justify">ARTIGIANATO </p>
<p>ARTICOLO 19 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. In materia di artigianato, come definita dall&#8217;articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 14 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:<br />
a) l&#8217;erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati;<br />
b) l&#8217;erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;<br />
c) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese artigiane;<br />
d) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;<br />
e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale lucano;<br />
f) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;<br />
g) la programmazione di attivit&agrave; di formazione per gli imprenditori artigiani;<br />
h) l&#8217;attuazione dei programmi di interventi dell&#8217;Unione Europea;<br />
i) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari;<br />
j) l&#8217;istruttoria degli interventi di cofinanziamento con l&#8217;Unione Europea;<br />
k) la determinazione di modalit&agrave; attuative della programmazione negoziata;<br />
l) la promozione, incentivazione e programmazione delle iniziative per l&#8217;organizzazione di mostre ed esposizioni, al di fuori dei confini regionali e nazionali, per favorire l&#8217;incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;<br />
m) il monitoraggio degli interventi agevolativi, la raccolta e la diffusione di informazioni attraverso l&#8217;osservatorio regionale dell&#8217;artigianato;<br />
n) la disciplina degli organi regionali di rappresentanza e di autotutela dell&#8217;artigianato.<br />
2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, e dell&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle amministrazione statali nelle convenzioni previste all&#8217;articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 9 giorni dalla suddetta data. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO III<br />
INDUSTRIA </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 2 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. La Regione, in materia di industria come definita dall&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 19 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:<br />
a) l&#8217;elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territori;<br />
b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, compresi quelli per le piccole e medie imprese; nonch&eacute;, l&#8217;erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;<br />
c) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;<br />
d) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;<br />
e) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;<br />
f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell&#8217;internazionalizzazione delle imprese;<br />
g) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all&#8217;incremento occupazionale;<br />
h) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;<br />
i) l&#8217;istituzione e il coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali;<br />
j) l&#8217;accertamento di speciali qualit&agrave; delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla lett. b.;<br />
k) l&#8217;attuazione degli interventi dell&#8217;Unione Europea, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br />
l) la proposta di adozione, nell&#8217;ambito del territorio regionale, e a norma del quarto comma dell&#8217;art.19 del D.Lgs. n.112/98, di eventuali criteri differenziati per l&#8217;attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;<br />
m) le determinazioni delle modalit&agrave; di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili;<br />
n) la promozione ed il sostegno alla cooperazione nel settore industriale;<br />
o) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali;<br />
p) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell&#8217;assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all&#8217;articolo 16 della presente legge.<br />
2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, e dell&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle amministrazione statali nelle convenzioni previste all&#8217;articolo 19, comma 12, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 9 giorni dalla suddetta data.<br />
3. La Regione disciplina con apposita legge, da emanarsi entro 18 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, con relative forme di gestione, ai sensi dell&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in modo da garantire l&#8217;operativit&agrave; della gestione delle infrastrutture e dei servizi entro e non oltre il 3 giugno del 2. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 21 <br />
Fondo unico regionale</p>
<p align="justify">1. E&#8217; istituito, ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo unico regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione.<br />
2. I criteri per l&#8217;amministrazione delle risorse finanziarie di cui al comma precedente e per il riparto delle stesse tra le diverse tipologie di intervento sono disciplinate con apposito regolamento del Consiglio regionale.<br />
3. Qualora le risorse di cui al primo comma siano destinate dalle leggi statali indistintamente al sostegno delle imprese industriali e di quelle di altri comparti produttivi, il regolamento di cui al comma <br />
precedente pu&ograve; disporre la costituzione di riserve di fondi da destinare ai singoli comparti.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO IV</p>
<p align="justify">TURISMO </p>
<p align="justify">ARTICOLO 22 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. In materia di turismo come definita dall&#8217;articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall&#8217;articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 45 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:<br />
a) la programmazione, valorizzazione, indirizzo e coordinamento del sistema turistico;<br />
b) la programmazione e coordinamento delle attivit&agrave; e delle iniziative turistiche per la promozione e la commercializzazione turistica;<br />
c) la promozione e sostegno alla costituzione di consorzi turistico &#8211; alberghieri, come individuati dall&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;<br />
d) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente attivit&agrave; turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;<br />
e) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;<br />
f) la vigilanza sulle attivit&agrave; di propria competenza;<br />
g) la determinazione delle linee di indirizzo politico in materia relativamente ai rapporti con l&#8217;Unione Europea, lo Stato e le altre regioni;<br />
h) la raccolta dati ed il monitoraggio del sistema turistico regionale tramite l&#8217;Osservatorio turistico regionale.<br />
2. La Regione, anche indipendentemente dal riordino delle normative di settore previsto dall&#8217;articolo 15 della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, modifica la Legge regionale 3 luglio 1996, n. 34, recante la disciplina sul &quot;Nuovo ordinamento turistico regionale&quot;, adeguandola al conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, mutando, in senso privatistico, la natura e l&#8217;ordinamento dell&#8217;Azienda di Promozione Turistica. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO V<br />
ENERGIA</p>
<p>ARTICOLO 23 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. La Regione, in materia di energia come definita dall&#8217;articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 3 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:<br />
a) la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore o pari a 3 MW termici, salvo quanto previsto all&#8217;articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br />
b) la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;<br />
c) la costruzione e l&#8217;esercizio delle reti per il trasporto dell&#8217;energia elettrica con tensione inferiore o pari a 15 KV;<br />
d) la costruzione e l&#8217;esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale;<br />
e) il rilascio delle concessioni per l&#8217;esercizio delle attivit&agrave; elettriche di competenza regionale;<br />
f) la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 1;<br />
g) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l&#8217;attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;<br />
h) l&#8217;assistenza agli enti locali per le attivit&agrave; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;<br />
i) la promozione della diffusione e dell&#8217;uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo ed a livello internazionale, sostenendo, a tal fine, la qualificazione e la riconversione di operatori pubblici e privati, attivando appositi corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con enti e soggetti altamente specializzati, pubblici e privati;<br />
j) l&#8217;elaborazione del Piano Energetico Regionale (P.E.R.) e la predisposizione, d&#8217;intesa con le Province e con gli enti locali interessati, dei relativi programmi attuativi, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento e delle linee della politica energetica nazionale, di cui all&#8217;articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<br />
2. La Regione disciplina con regolamento attuativo le modalit&agrave; di accesso ai contributi di cui al comma precedente, nonch&eacute; l&#8217;utilizzo della quota dell&#8217;1% delle disponibilit&agrave; conseguite annualmente ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.<br />
3. La Regione promuove la costituzione di una societ&agrave; per azioni a capitale misto, prevalentemente pubblico locale, denominata &quot;Societ&agrave; Energetica Lucana &#8211; S.E.L.&quot;, con finalit&agrave; di costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia e di attuazione di compiti tecnici strumentali o connessi con le funzioni in materia della Regione e degli enti locali partecipanti. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 24 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza delle Province<br />
1. Le Province, nell&#8217;esercizio delle funzioni attribuite dall&#8217;articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, osservano le indicazioni di indirizzo e coordinamento previste dal Piano Energetico Regionale e da specifiche disposizioni regionali in materia, coinvolgendo i Comuni interessati nelle procedure dirette alla redazione ed alla adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.<br />
2. Le Province provvedono al rilascio dell&#8217;abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa l&#8217;istituzione dei relativi corsi di formazione, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legislativo n. 112/1998.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 25 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza dei Comuni<br />
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni relative al rilascio della certificazione energetica degli edifici, prevista dall&#8217;art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 1, le cui linee guida sono stabilite dalla Regione.<br />
2. I Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti adottano obbligatoriamente, in conformit&agrave; alla strumentazione urbanistica vigente, il piano relativo all&#8217;uso delle fonti rinnovabili di energia, di cui all&#8217;art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 1.</p>
<p align="justify">
CAPO VI<br />
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 26 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">La Regione, in materia di miniere e risorse geotermiche come definita dall&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 34 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:<br />
a) i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;<br />
b) la polizia mineraria su terraferma, anche relativamente alle risorse geotermiche;<br />
c) la concessione e l&#8217;erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore di titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche;<br />
d) la concessione ed erogazione di ausili previsti da leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivit&agrave; minerarie;<br />
e) la determinazione delle tariffe e dei canoni di concessione entro i limiti stabiliti dallo Stato;<br />
f) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla precedente lettera a) e degli idrocarburi, con esclusione di quelli relativi agli idrocarburi in mare.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO VII<br />
ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 27 <br />
Funzioni di competenza regionale</p>
<p align="justify">1. La Regione, in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancata costituzione o funzionamento degli stessi.<br />
2. I consigli camerali sono sciolti, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall&#8217;art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 58, ed in particolare per gravi e persistenti violazioni di legge, quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, nel caso di mancata elezione del presidente.<br />
3. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori delle camere di commercio &egrave; designato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, della legge 58/93.<br />
4. Ai fini del corretto esercizio della funzione di controllo di cui ai commi precedenti, l&#8217;Unione regionale delle camere di commercio fornisce alla Giunta regionale tutte le informazioni utili riguardanti il funzionamento degli organi camerali, compresi i bilanci preventivi e consuntivi e presenta ogni anno una relazione sull&#8217;attivit&agrave; delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<div align="justify">CAPO VIII<br />
FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO</p>
<p>ARTICOLO 28 
</div>
<p align="justify">Funzioni di competenza della Regione</p>
<p>1. La Regione, in materia di fiere e mercati ed in materia di commercio, come definite dall&#8217;articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell&#8217;ambito di quelle conferite ai sensi dell&#8217;articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, concernenti: <br />
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; <br />
b) l&#8217;autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati; <br />
c) la redazione e la pubblicazione del calendario fieristico annuale regionale; <br />
d) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi e nei limiti della previsione di cui al quarto comma dell&#8217;art.41 del D.Lgs. n.112/98; <br />
e) l&#8217;attivit&agrave; di vigilanza relativa agli atti di propria competenza; <br />
f) il sostegno allo sviluppo dell&#8217;internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l&#8217;Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia; <br />
g) l&#8217;adozione di strumenti finalizzati a favorire l&#8217;incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attivit&agrave; produttive; <br />
h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici ed ausili finanziari di qualsiasi genere; <br />
i) l&#8217;organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali; <br />
j) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale; <br />
k) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese lucane; <br />
l) le competenze gi&agrave; delegate ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; <br />
m) la promozione dell&#8217;associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio; <br />
n) l&#8217;assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali; <br />
o) l&#8217;organizzazione, anche in collaborazione con l&#8217;Istituto nazionale per il commercio con l&#8217;estero, di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l&#8217;estero. <br />
2. La Regione promuove la costituzione di una societ&agrave; per azioni a capitale misto, anche con partecipazione pubblica minoritaria, con finalit&agrave; di promozione di fiere campionarie di livello nazionale ed <br />
internazionale e di supporto, attraverso idonee infrastrutture e servizi, della realizzazione di altre manifestazioni. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO IX<br />
SPORT</p>
<p>ARTICOLO 29 <br />
Funzioni di competenza della Regione<br />
1. La Regione, in materia di sport, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell&#8217;articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti: <br />
a) la promozione e diffusione dell&#8217;attivit&agrave; sportiva e ricreativa; <br />
b) la programmazione degli interventi di realizzazione dell&#8217;impiantistica sportiva, compresa l&#8217;elaborazione dei programmi di cui all&#8217;articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987 n.65 e successive modificazioni; <br />
c) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno delle attivit&agrave; sportive e per la realizzazione di impianti sportivi. <br />
2. I programmi di cui al comma precedente sono formulati sulla base di criteri e parametri definiti dall&#8217;autorit&agrave; di governo competente, acquisito il parere del C.O.N.I. e della Conferenza unificata.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO X<br />
DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 3 <br />
Funzioni di competenza della Regione <br />
La Regione, in materia di demanio ad uso turistico e produttivo, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti: <br />
a) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell&#8217;attivit&agrave; portuale; <br />
b) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalit&agrave; diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>TITOLO III</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE</p>
<p align="justify">CAPO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 31 <br />
Oggetto ed ambito di applicazione</p>
<p>1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l&#8217;unitario esercizio a livello regionale e quelle che la Regione conferisce agli enti locali ed alle autonomie funzionali in relazione al settore &quot;Territorio, Ambiente e Infrastrutture&quot;, di cui al titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. <br />
2. Ai fini della presente legge, il settore &quot;Territorio, Ambiente e Infrastrutture&quot; comprende tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di &quot;Territorio e Urbanistica&quot;, &quot;Protezione della Natura e dell&#8217;Ambiente&quot;, &quot;Tutela dell&#8217;ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti&quot;, &quot;Risorse idriche e difesa del suolo&quot;, &quot;Opere Pubbliche&quot;, &quot;Viabilit&agrave;&quot;, &quot;Trasporti&quot; e &quot;Protezione Civile&quot;.</p>
<p align="justify">
CAPO II<br />
TERRITORIO E URBANISTICA</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 32 </p>
<p align="justify">Criteri per il conferimento di compiti e funzioni</p>
<p align="justify">1. Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, definisce, con propria legge, il riordino normativo ed il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ed agli altri soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di uso, tutela e governo del territorio, conformandosi ai principi stabiliti al titolo I della presente legge ed alle seguenti disposizioni concernenti la determinazione dei livelli, degli ambiti e dei soggetti della programmazione e pianificazione del territorio. <br />
2. Sono ambiti istituzionali di pianificazione: <br />
a) il territorio regionale; <br />
b) il territorio delle provincie di Matera e Potenza; <br />
c) i territori dei comuni ricadenti nel territorio regionale; <br />
d) il territorio dei parchi naturali &#8211; nazionali e regionali; <br />
e) il territorio dei bacini regionali ed interregionali. <br />
3. Sono ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma 2 individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale. <br />
4. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica: <br />
a) la Regione, con compiti di indirizzo generale; <br />
b) le province, con compiti di coordinamento territoriale <br />
sovracomunale e di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata; <br />
c) i comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei regimi urbanistici. <br />
5. Sono, inoltre, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli altri enti territoriali che, in virt&ugrave; di specifiche previsioni di leggi nazionali e regionali, sono autorizzati a formare piani per gli oggetti di propria competenza: bacini, parchi nazionali e regionali, comunit&agrave; montane e consorzi di comuni. <br />
6. Sono, altres&igrave;, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli enti pubblici funzionali e i privati, che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della pianificazione territoriale ed urbanistica. <br />
7. La legge urbanistica regionale disciplina e definisce gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai vari livelli, conformandosi ai principi di sussidiariet&agrave;, cooperazione, perequazione ed efficacia. <br />
8. Sino all&#8217;approvazione della legge regionale di cui al precedente comma 1, le funzioni in materia urbanistica continuano ad essere esercitate in conformit&agrave; alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 28/78, n. 23/79, n. 12/83, n. 3/9, n. 13/92 e n. 37/96. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 33 <br />
Norme procedurali<br />
1.Sino all&#8217;entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 32 il Comitato di cui al successivo art. 68 esprime parere anche sui seguenti strumenti urbanistici: <br />
a) Piani territoriali di coordinamento; <br />
b) Piani regolatori generali riguardanti i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. <br />
2. Su tutti gli altri strumenti urbanistici il parere &egrave; espresso dal dirigente dell&#8217;Ufficio competente per territorio, su proposta del dirigente di servizio.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO III</p>
<p align="justify">EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 34 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">La Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, esercita le seguenti funzioni amministrative: a) determina le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilit&agrave; di integrazione attraverso l&#8217;azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale; b) determina gli obiettivi di settore e le tipologie di intervento anche attraverso i programmi complessi quali i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione; <br />
c) definisce le modalit&agrave; di incentivazione anche finanziaria; <br />
d) definisce i piani e i programmi di intervento; <br />
e) individua le categorie degli operatori incaricati dell&#8217;attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento; <br />
f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti fra le diverse categorie di operatori e per le scelte dei medesimi; <br />
g) adotta le determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari; <br />
h) determina i limiti di costo e stabilisce i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi; <br />
i) determina i limiti di reddito ed i requisiti soggettivi per l&#8217;accesso ai benefici; <br />
j) verifica l&#8217;efficacia dei programmi attuati e l&#8217;utilizzazione delle risorse finanziarie; <br />
k) promuove e coordina la formazione e la gestione dell&#8217;anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell&#8217;inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; <br />
l) promuove iniziative di ricerca e sperimentazione; <br />
m) definisce le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi; <br />
n) determina i criteri generali per l&#8217;assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e stabilisce i relativi canoni; <br />
o) individua le modalit&agrave; di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l&#8217;accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; <br />
p) determina i criteri per la vigilanza amministrativa finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributo pubblico; <br />
q) concorre con le competenti Amministrazioni dello Stato, sentiti gli Enti Locali, nell&#8217;elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale; <br />
r) definisce l&#8217;assetto istituzionale delle Aziende Regionali per l&#8217;Edilizia Residenziale (ATER); <br />
s) esercita l&#8217;attivit&agrave; di vigilanza e controllo sulle Aziende Regionali per l&#8217;Edilizia Residenziale (ATER).</p>
<p>ARTICOLO 35 <br />
Funzioni di competenza dei Comuni</p>
<p align="justify">1. Sono conferite ai Comuni le seguenti funzioni e compiti concernenti: <br />
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo; <br />
b) l&#8217;indicazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati; <br />
c) l&#8217;accertamento dei requisiti soggettivi per l&#8217;accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata; <br />
d) l&#8217;accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; <br />
e) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; <br />
f) l&#8217;autorizzazione alla cessione in propriet&agrave; del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a propriet&agrave; indivisa, ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge n. 179/1992; <br />
g) l&#8217;autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. n. 179/1972. <br />
2. I Comuni esercitano le competenze di cui al precedente comma 1, nel rispetto della normativa regionale. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 36 <br />
Riordino normativo della materia<br />
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con propria legge, provvede alla riforma organica della materia dell&#8217;edilizia residenziale pubblica. Sino a tale data: <br />
a) le Aziende Regionali per l&#8217;Edilizia Residenziale (ATER), istituite con L. R. 24/6/1996, n. 29, provvedono all&#8217;attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero; <br />
b) le funzioni concernenti l&#8217;assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica continuano ad essere disciplinate dalla L. R. 22/4/97, n. 2. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO IV<br />
TUTELA DEL PAESAGGIO </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 37 <br />
Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali<br />
Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto stabilito dalle LL. RR. 4/8/1987, n. 2; 12/2/199, n. 3; 21/5/1992, n. 13; 2/9/1993, n. 5. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 38 <br />
Modifiche alla L. R. 2 settembre 1993, n. 5</p>
<p align="justify">1. L&#8217;art. 3 della L. R. 2 settembre 1993, n. 5 &egrave; sostituito dal seguente:<br />
La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere:<br />
a) sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche;<br />
b) sui Piani Paesaggistici Generali ed Attuativi e loro varianti;<br />
c) sui Piani Territoriali Urbanistici, sui Piani Urbanistici <br />
Generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di &quot;Parco Naturale&quot;, di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985;<br />
d) sui Piani Urbanistici Attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla l. n. 431/85;<br />
e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali;<br />
f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonch&eacute; prelievo di inerti fluviali oltre i 1. mc, e installazione di impianti di frantumazione;<br />
g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonch&eacute; sugli impianti di depurazione;<br />
h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze;<br />
i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 3. mc, compreso interrato e seminterrato;<br />
j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 1;<br />
k) su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il Presidente della Giunta regionale o l&#8217;assessore al dipartimento Assetto del Territorio, o l&#8217;ufficio competente, ritengano indispensabile acquisire la valutazione della commissione.<br />
2. L&#8217;art. 5 della L.R. 2.9.1993, n 5 &egrave; cos&igrave; sostituito:<br />
Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere:<br />
a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni comunali dal successivo art. 7;<br />
b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all&#8217;art. 1 della L. n. 431/85;<br />
c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall&#8217;art.2 della L.R. n.37 del 7.8.1996;<br />
d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali;<br />
e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all&#8217;art.3 della L. 21.12.1955, n.1357.<br />
3. L&#8217;art. 7 della L.R. n. 5/93 &egrave; cos&igrave; sostituito:<br />
Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi:<br />
a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;<br />
b) alle varianti concernenti progetti gi&agrave; autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall&#8217;art.3 della L.R. n.28/91, come modificata dalla L.R. n.2/94, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei nullaosta regionali;<br />
c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell&#8217;art.31 della L.n.457/78, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;<br />
d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell&#8217;art. 31 della L. n.457/78 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;<br />
e) alla apposizione di insegne pubblicitarie;<br />
f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 5 anni, nonch&eacute; agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;<br />
g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3. mc, compreso l&#8217;interrato e seminterrato;<br />
h) alla installazione temporanea per un periodo non superiore ad un anno di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purch&egrave; il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi; <br />
i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, serre con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati; <br />
j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2. mc;<br />
k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purch&eacute; non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 1mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 1 metri, con esclusione di quelle viarie;<br />
l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d&#8217;arte al di fuori dei centri storici;<br />
m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili non ricadenti nel centro storico, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani;<br />
n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della L. n.47/85 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali. Il competente ufficio comunale rilascia il nulla-osta, ovvero respinge l&#8217;istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio.<br />
La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del Consiglio comunale, &egrave; composta dal responsabile dell&#8217;ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo.<br />
4. Il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato entro il termine di 6 giorni dalla acquisizione della relativa domanda o delle eventuali integrazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, nei successivi 3 giorni possono ritirare la pratica dal comune e richiedere, dandone comunicazione all&#8217;ufficio regionale competente ed al Sindaco, l&#8217;autorizzazione direttamente al ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per il tramite della locale Soprintendenza, che si pronuncia nei termini previsti dalla legge n. 431/85, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione all&#8217;ufficio regionale competente ed al comune interessato. Le amministrazioni comunali danno immediata comunicazione al ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della locale Soprintendenza ed all&#8217;ufficio regionale competente delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 1497/39 e art. 32 della legge n. 47/85 e trasmettono contestualmente la relativa documentazione tecnica.<br />
5. L&#8217;ufficio regionale competente, entro 2 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, pu&ograve; richiedere ulteriore documentazione integrativa ovvero annullare il nulla-osta comunale con provvedimento motivato.<br />
6. Il ministero per i Beni Culturali e Ambientali pu&ograve; in ogni caso annullare l&#8217;autorizzazione comunale nei termini stabiliti dalla legge n. 431/85.<br />
7. In caso di ripetute inadempienze nell&#8217;esercizio della sub-delega da parte delle amministrazioni comunali, la Regione, su proposta dei propri uffici competenti, revoca la stessa, previa diffida e con le procedure previste dal proprio statuto, ovvero a seguito di specifica richiesta dell&#8217;amministrazione comunale. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO V<br />
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL&#8217;AMBIENTE, TUTELA DELL&#8217;AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">SEZIONE I</p>
<p align="justify">FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE</p>
<p>ARTICOLO 39 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate allo Stato dall&#8217;art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare:<br />
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;<br />
b) le competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all&#8217;esercizio delle funzioni di competenza statale.<br />
2. Sono, altres&igrave;, di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) l&#8217;adozione del programma triennale per la tutela dell&#8217;ambiente finalizzato alla tutela ed al risanamento ambientale. Il programma, adottato in conformit&agrave; alle disposizioni della L.R. n.3 del 24.6.1997 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina la priorit&agrave; degli interventi da realizzare, il coordinamento degli stessi ed individua le risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali;<br />
b) la redazione annuale di una relazione sullo stato dell&#8217;ambiente: tale relazione contiene l&#8217;analisi dello stato dell&#8217;ambiente e della sua evoluzione, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e l&#8217;eventuale proposta di aggiornamento del programma per la tutela dell&#8217;ambiente, qualora si verifichino situazioni che alterino il quadro delle priorit&agrave; stabilite;<br />
c) la determinazione degli indirizzi per l&#8217;informazione in campo ambientale e per l&#8217;esercizio delle funzioni di educazione ambientale nonch&egrave; per la realizzazione e l&#8217;evoluzione del sistema informativo ambientale, in coerenza con gli standards nazionali ed europei;<br />
d) la individuazione delle aree soggette a degrado e la determinazione degli indirizzi operativi per il loro recupero, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica;<br />
e) la individuazione, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell&#8217;atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l&#8217;ambiente e la popolazione e la dichiarazione delle stesse ad elevato rischio di crisi ambientale. Per ciascuna area &egrave; redatto un piano di risanamento che individua gli interventi, le misure urgenti per eliminare le situazioni di rischio e le misure atte a ridurre o eliminare i fenomeni di inquinamento e a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell&#8217;ambiente e sull&#8217;attuazione degli interventi. Ai sensi dell&#8217;art. 74, 3&deg; comma, del decreto legislativo n. 112/1998, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validit&agrave; per un periodo di cinque anni ed &egrave; rinnovabile una sola volta.<br />
3. La Regione esercita, altres&igrave;, in concorso con lo Stato e gli enti locali, le seguenti funzioni:<br />
a) formazione ed educazione ambientale;<br />
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;<br />
c) decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;<br />
d) protezione dell&#8217;ambiente costiero. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">SEZIONE II<br />
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 4 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) la valutazione di impatto ambientale relativa alle specifiche categorie di opere, interventi ed attivit&agrave;, che, a norma dell&#8217;art. 71, 2&deg; comma, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento;<br />
b) il parere per le residue categorie di opere che rimangono di competenza dello stato, ai sensi dell&#8217;art.6 della Legge 8 luglio 1986, n.349.<br />
2. Per le modalit&agrave; di esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, si applicano, sino alla data di adozione da parte della Regione del provvedimento di recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all&#8217;art. 71, 2&deg; comma del decreto legislativo n. 112/1998, le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>ARTICOLO 41 <br />
Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni<br />
Il parere previsto dall&#8217;art.13 della L.R. n. 47/94 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati alla realizzazione delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.</p>
<p align="justify">
SEZIONE III<br />
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 42 <br />
Funzioni di competenza della Regione<br />
1. Ferme restanti le funzioni attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all&#8217;art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175.<br />
2. Competono altres&igrave; alla Regione l&#8217;adozione dei provvedimenti discendenti dall&#8217;istruttoria tecnica nonch&eacute; l&#8217;adozione dei provvedimenti relativi a quelle aree che, per elevata concentrazione di attivit&agrave; industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l&#8217;esigenza di interventi di salvaguardia dell&#8217;ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 dell&#8217;art. 72 del decreto legislativo n.112/1998.<br />
3. La Regione, con propria legge da emanarsi entro sei mesi dall&#8217;accordo di programma di cui all&#8217;art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, provveder&agrave; a disciplinare la materia di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nonch&egrave; l&#8217;attivit&agrave; istruttoria da effettuarsi dall&#8217;Azienda Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente di Basilicata (ARPAB) e dagli organismi dei Vigili del Fuoco in raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">SEZIONE IV<br />
PARCHI E RISERVE NATURALI
</p>
<p align="justify">ARTICOLO 43 </p>
<p align="justify">Oggetto ed ambito di applicazione</p>
<p align="justify">Nella presente sezione sono disciplinate le funzioni amministrative concernenti le aree naturali protette, conferite alla Regione e agli enti locali dall&#8217;art. 78 del decreto legislativo n. 112/1998 di competenza della Regione e di quelle che la Regione conferisce agli enti locali. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 44 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">La Regione, in materia di parchi e riserve naturali, nell&#8217;ambito delle attribuzioni di cui all&#8217;art.78, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le funzioni amministrative concernenti la programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi, con le modalit&agrave; e le procedure previste dalla L.R. 28 gennaio 1994, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 45 </p>
<p align="justify">Funzioni conferite agli enti locali</p>
<p align="justify">1. Sono conferite agli enti locali le funzioni amministrative concernenti la gestione delle riserve naturali a carattere regionale. Con propria legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono determinate ed attribuite le funzioni di competenza degli enti locali. Con il medesimo provvedimento la Regione individua altres&igrave; le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste e gli altri soggetti del privato sociale in ordine alla gestione dei servizi e all&#8217;attivit&agrave; di vigilanza.<br />
2. Le Province, fino all&#8217;adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, continuano ad esercitare le funzioni amministrative delegate ai sensi dell&#8217;art. 15 della L. R. 28 gennaio 1994, n. 28.</p>
<p align="justify">
SEZIONE V<br />
FLORA E FAUNA </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 46 <br />
Funzioni di competenza della Regione<br />
Le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora indicate all&#8217;art. 7, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione. Con le modalit&agrave; di cui all&#8217;art. 4 della L. R. n. 18/98, le medesime funzioni sono ripartite fra la Regione e gli enti locali.</p>
<p>ARTICOLO 47 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">Le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di fauna e flora previste dalle LL. RR. n. 2/1995; n. 14/1997; n. 47/1997; n. 18/1998, art.2 lettere a), h), m), n). </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">SEZIONE VI<br />
INQUINAMENTO DELLE ACQUE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 48 </p>
<p align="justify">Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">
1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualit&agrave;, nel rispetto di quelli statali;<br />
b) l&#8217;organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzata al coordinamento delle attivit&agrave; ed alla definizione dello Stato di qualit&agrave; delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualit&agrave;;<br />
c) l&#8217;organizzazione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dal sistema delle reti di monitoraggio ambientale e di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonch&egrave; dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;<br />
d) l&#8217;individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;<br />
e) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell&#8217;attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;<br />
f) la fissazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;<br />
g) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonch&egrave; dell&#8217;applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico;<br />
h) la tenuta e l&#8217;aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura, designate a norma del decreto <br />
legislativo n.131/1992;<br />
i) le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell&#8217;art.4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 47/1982;<br />
j) controllo sul corretto e razionale uso delle acque;<br />
k) il monitoraggio sulla produzione, l&#8217;impiego, la diffusione e la persistenza nell&#8217;ambiente e l&#8217;effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.<br />
2. La Regione si dota di un piano di tutela e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualit&agrave; ambientale dei corpi idrici nonch&egrave; degli obiettivi di qualit&agrave; funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico. Il piano &egrave; elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all&#8217;art.17 della L. n.183/1989, ove adottato. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 49 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">Sono di competenza delle Province, oltre alle funzioni amministrative esercitate ai sensi della legislazione regionale vigente, le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) l&#8217;organizzazione e la gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;<br />
b) la formazione e l&#8217;aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in rete fognarie;<br />
c) la formazione e l&#8217;aggiornamento del catasto delle utenze idriche;<br />
d) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi, anche in unit&agrave; geologiche profonde, e delle operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 16 del decreto legislativo n. 27 gennaio 1992 n.132;<br />
e) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;<br />
f) la determinazione e la prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle norme di tutela delle acque e la eventuale esecuzione d&#8217;ufficio delle medesime;<br />
g) la tutela delle acque destinate al consumo umano, ivi comprese l&#8217;individuazione, su proposta dell&#8217;autorit&agrave; d&#8217;ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all&#8217;uso e aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;<br />
h) le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui alla L. R n. 12 del 2 marzo 1994;<br />
i) le autorizzazioni allo scarico gi&agrave; affidate ai Comuni a norma del terzo comma dell&#8217;art. 9 della L.R. 3/94 e fatti salvi gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature;<br />
j) il parere gi&agrave; di competenza dell&#8217;Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall&#8217;art. 3 della L. R. n. 55/93, concernente &quot;Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in Agro di Latronico&quot;;<br />
k) il parere gi&agrave; di competenza dell&#8217;Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall&#8217;art. 3 della L. R. n. 9/1984, concernente &quot;Norme per la protezione del Bacino idrominerario del Vulture&quot;.</p>
<p align="justify">
SEZIONE VII<br />
INQUINAMENTO ATMOSFERICO</p>
<p>ARTICOLO 5 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) l&#8217;elaborazione e l&#8217;adozione del piano regionale di risanamento e tutela della qualit&agrave; dell&#8217;aria in raccordo al piano regionale per la tutela dell&#8217;ambiente;<br />
b) l&#8217;individuazione di aree regionali ovvero, d&#8217;intesa tra le Regioni interessate, interregionali di cui alla lett. a) dell&#8217;art.84 comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
c) la elaborazione di norme tecniche e direttive per la prevenzione e la riduzione dell&#8217;inquinamento;<br />
d) l&#8217;individuazione di aree che possano risultare particolarmente interessate a fenomeni di inquinamento atmosferico prevedendo per esse l&#8217;elaborazione di criteri per contenere e limitare detti episodi;<br />
e) l&#8217;indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici, l&#8217;organizzazione dell&#8217;inventario regionale delle emissioni nonch&eacute; le indicazioni organizzative per la redazione e la tenuta dell&#8217;inventario provinciale delle emissioni, entrambi integrati nel sistema informativo ambientale regionale;<br />
f) la formulazione di un rapporto, elaborato di concerto con i dipartimenti regionali interessati, per l&#8217;espressione del parere di cui all&#8217;art.17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 23/1988 sugli impianti che lo Stato autorizza ai sensi dell&#8217;art.29 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
g) l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei progetti volti ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 23/1988;<br />
h) l&#8217;elaborazione di piani di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 51 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">Sono di competenza delle Province:<br />
a) le funzioni amministrative disciplinate dalla L. R. n. 25/1992, concernenti &quot;Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attivit&agrave; a ridotto inquinamento atmosferico&quot;;<br />
b) il rilevamento e il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;<br />
c) la tenuta e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;inventario provinciale delle fonti di emissione;<br />
d) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione e all&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all&#8217;art.17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 23/1988, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell&#8217;art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998.</p>
<p align="justify">
SEZIONE VIII<br />
INQUINAMENTO ACUSTICO </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 52 <br />
Funzioni di competenza della Regione<br />
Oltre alle competenze previste dall&#8217;art. 4 della legge n. 447/1995, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) i criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonch&eacute; le procedure per l&#8217;acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale annuale d&#8217;intervento per la bonifica dall&#8217;inquinamento acustico;<br />
b) l&#8217;emanazione di direttive per le attivit&agrave; di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;<br />
c) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.</p>
<p>ARTICOLO 53 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) il controllo e la vigilanza delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di pi&ugrave; comuni;<br />
b) l&#8217;azione di composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio.
</p>
<p align="justify">SEZIONE IX<br />
RIFIUTI</p>
<p>ARTICOLO 54 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) la predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all&#8217;art.22 del decreto legislativo n. 22/1997. Il Piano disciplina, in particolare la raccolta differenziata, l&#8217;aggiornamento dell&#8217;elenco delle aree da sottoporre a bonifica, gli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, le linee guida per l&#8217;intervento della messa in sicurezza e bonifica dei siti, le norme tecniche per l&#8217;attuazione degli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;<br />
b) l&#8217;approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonch&egrave; l&#8217;autorizzazione delle varianti che comportino modifiche degli impianti in esercizio, di cui all&#8217;art.27 del decreto legislativo n. 22/1997;<br />
c) l&#8217;approvazione dei progetti degli impianti sperimentali di cui all&#8217;art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 e di quelli mobili di cui all&#8217;art. 28, comma 7 del medesimo decreto; <br />
d) le attivit&agrave; in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento CEE n. 259/1993;<br />
e) la verifica di conformit&agrave; di piani e programmi predisposti dalle province e dai comuni, in attuazione dei piani regionali. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 55 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">1. Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall&#8217;art.2 del decreto legislativo n. 22/1997. Le province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonch&eacute; le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi.<br />
1. Sono, inoltre, di competenza delle Province:<br />
a) l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all&#8217;art.28 del decreto legislativo n. 22/1997;<br />
b) l&#8217;approvazione dei progetti di bonifica redatti dai comuni ai sensi dell&#8217;art.17 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelli il cui sito interessa entrambe le province, di competenza della Regione;<br />
c) le ordinanze contingibili ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, ai sensi dell&#8217;art.13 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelle che interessano il territorio di entrambe le Province, di competenza della Regione;<br />
d) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e la organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;<br />
e) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente;<br />
f) il controllo periodico su tutte le attivit&agrave; di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l&#8217;accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;<br />
g) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l&#8217;applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.<br />
2. Con la legge di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si provveder&agrave; alla individuazione di ulteriori funzioni da attribuire alla competenza delle Province.</p>
<p>ARTICOLO 56 <br />
Funzioni di competenza dei Comuni</p>
<p align="justify">Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall&#8217;art. 21 del Decreto Legislativo 22/1997, le quali saranno svolte in attuazione dei piani regionali e provinciali relativi alla gestione dei rifiuti. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">SEZIONE X<br />
ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN MATERIA DI AMBIENTE</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 57 <br />
Funzioni dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente (A.R.P.A.B.)</p>
<p align="justify">L&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente della Basilicata, istituita con L.R. n. 27/97, in collegamento con i compiti e le funzioni gi&agrave; definite dalla suddetta legge, assicura funzioni di assistenza tecnica e di consulenza alla Regione, agli enti locali, e agli enti strumentali regionali in tutte le materie disciplinate nel presente Capo, anche, ove necessario con appositi accordi ed intese.</p>
<p align="justify">
CAPO VI<br />
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 58 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. La Regione, in concorso con gli enti locali esercita le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dall&#8217;art.88 del D.Lgs. n.112/98.<br />
2. Per l&#8217;esercizio delle funzioni che necessitano di una gestione interregionale, la Regione ai sensi dell&#8217;art. 89 &#8211; 5&deg; comma del D.L.gs. 112/1998 promuove con lo Stato e le altre regioni interessate accordi di programma con i quali sono definite le opportune modalit&agrave;, anche organizzative e di gestione.<br />
3. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, conferite dagli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98 nonch&eacute; quelle concernenti il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.<br />
4. A seguito dell&#8217;approvazione dei Piani di bacino, di cui all&#8217;art. 17 della L. n. 183/1989, si provveder&agrave; al riordino delle funzioni nella materia disciplinata al presente capo, in coerenza con i principi stabiliti nella presente legge.</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 59 </p>
<p align="justify">Gestione dei beni del demanio idrico<br />
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni.<br />
2. La Regione pu&ograve; concedere gratuitamente agli enti di gestione dei parchi regionali aree del demanio idrico ricomprese nel perimetro del loro territorio, per il perseguimento delle loro finalit&agrave;.<br />
3. La Regione pu&ograve; altres&igrave; concedere aree del demanio idrico a enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica.<br />
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso di acqua nonch&eacute; gli eventuali obblighi specifici del concessionario.<br />
5. Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposita legge provvede a disciplinare la gestione dei beni del demanio idrico. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 6 <br />
Dighe</p>
<p align="justify">In attesa del funzionamento del Registro Italiano Dighe (R.I.D.), fatta salva la possibilit&agrave; di delega di cui al comma 2 dell&#8217;art. 91 del D.Lgs. n. 112/98, le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della legge 21.1.1994 n. 584, continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 24.4.199 n. 25 e 6.4.1995 n. 42.</p>
<p align="justify">
CAPO VII<br />
OPERE PUBBLICHE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 61 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. La Regione oltre i generali poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo nonch&eacute; di vigilanza ai sensi del successivo art. 65 e fatte salve le allocazioni di funzioni disciplinate dal precedente art. 58, comma 3, della presente legge, esercita in materia di Opere Pubbliche le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;<br />
b) gli interventi di cui al D.L. 11/1948;<br />
c) l&#8217;autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale fino a 15 KV;<br />
d) l&#8217;individuazione delle zone sismiche e l&#8217;aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.<br />
2. La Regione provvede, altres&igrave;, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera direttamente ovvero avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.<br />
3. Le funzioni concernenti l&#8217;edilizia di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 3.12.1995, n. 69. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 62 <br />
Funzioni conferite agli Enti Locali</p>
<p align="justify">1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell&#8217;art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono subdelegate ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere seguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.<br />
2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali.<br />
3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l&#8217;attivit&agrave; consultiva sui relativi progetti. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 63 <br />
Misure urbanistiche</p>
<p align="justify">1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l&#8217;amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull&#8217;opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell&#8217;art. 27 della L. 142/9, purch&egrave; sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L&#8217;approvazione dell&#8217;accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilit&agrave;, indifferibilit&agrave; ed urgenza delle medesime opere. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.<br />
2. L&#8217;amministrazione competente alla realizzazione delle opere &egrave; tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell&#8217;opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonch&eacute; gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.<br />
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l&#8217;accordo non sia stato notificato dagli organi consiliari, l&#8217;amministrazione procedente pu&ograve; richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro il termine di 45 giorni. L&#8217;approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilit&agrave;, di indifferibilit&agrave; e d&#8217;urgenza delle opere. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 64 <br />
Collaborazione tecnica agli enti locali</p>
<p align="justify">1. Gli uffici regionali possono essere incaricati della progettazione, dell&#8217;appalto, della direzione e contabilit&agrave; delle opere su richiesta di Comunit&agrave; Montane e Comuni previe le necessarie intese. Resta ferma la competenza dei suddetti Enti ad approvare il progetto. E&#8217; accordata la priorit&agrave; alle richieste degli Enti privi di uffici tecnici adeguati.<br />
2. L&#8217;opera &egrave; consegnata all&#8217;ente interessato in via provvisoria con il verbale di ultimazione e in via definitiva con l&#8217;atto di collaudo. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 65 </p>
<p align="justify">Vigilanza</p>
<p align="justify">1. La Regione, nell&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza, pu&ograve; disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi ed enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.<br />
2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalit&agrave; e le procedure per l&#8217;espletamento dei controlli.<br />
3. Qualora siano accertate gravi irregolarit&agrave;, la Giunta regionale pu&ograve; procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalit&agrave; previste dalle leggi vigenti.<br />
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 66 <br />
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilit&agrave; e occupazione di urgenza</p>
<p align="justify">La Regione, i Comuni, le Comunit&agrave; Montane e le Province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d&#8217;urgenza e di indifferibilit&agrave;, nonch&eacute; l&#8217;espropriazione per pubblica utilit&agrave; e l&#8217;occupazione temporanea con le relative attivit&agrave; previste dagli artt. 7 e 8 della legge 25.6.1865 n. 2359, ai sensi della L.R. n. 6/1995. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 67 <br />
Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici</p>
<p align="justify">1. Presso il dipartimento Assetto del Territorio, Protezione Civile e Trasporti &egrave; istituito l&#8217;Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. All&#8217;Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:<br />
a) raccolta ed elaborazione, anche in apposita banca dati informatica, dei dati relativi a concessioni e appalti di lavori pubblici, programmati, progettati, in corso di esecuzione o eseguiti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, alle categorie dei lavori previste dall&#8217;Albo Nazionale dei Costruttori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalit&agrave; di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni, all&#8217;impiego della manodopera, nonch&eacute; alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;<br />
b) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di lavori.<br />
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che siano tenute, a qualunque titolo, a comunicare alla Regione elementi o dati relativi ai lavori di loro competenza, vi provvedono per il tramite dell&#8217;Osservatorio. Per i fini di cui al precedente comma 1, all&#8217;osservatorio &egrave;, inoltre, trasmesso ogni altro elemento o dato relativo ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, con specifico riferimento a quelli individuati nella lettera a) del precedente comma 1.<br />
3. Con provvedimento dell&#8217;Assessore competente sono specificati i tempi, le modalit&agrave; ed i contenuti relativi ai dati da inviare, nonch&eacute; le attivit&agrave; sostitutive da esercitarsi in caso di reiterata ed ingiustificata inerzia nell&#8217;invio dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 68 <br />
Funzioni consultive</p>
<p align="justify">1. E&#8217; istituito presso il dipartimento Assetto del Territorio il Comitato regionale dei Lavori Pubblici, con funzioni di organo consultivo della Regione.<br />
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 9 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare l&#8217;organizzazione del Comitato.<br />
3. Al Comitato regionale dei LL.PP. compete di esprimere pareri obbligatori:<br />
a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 5 milioni di ECU;<br />
b) su progetti relativi a lavori pubblici di importo superiore a 2,5 milioni di ECU da eseguirsi a cura di enti pubblici anche economici per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di finanziamento della Regione;<br />
c) su progetti di qualsiasi importo di lavori di interesse regionale attinenti ad aeroporti, porti, interporti, ferrovie, ad ospedali, metropolitane e funivie;<br />
d) sull&#8217;affidamento mediante appalto concorso di lavori anche di competenza degli enti locali e degli altri enti sub-regionali;<br />
e) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) comportanti una maggiore spesa superiore al 5%;<br />
f) su regolamenti, convenzioni e disciplinari tipo per l&#8217;esecuzione di opere pubbliche.<br />
4. Il Comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento in materia di lavori pubblici che il Presidente della Giunta, gli uffici regionali interessati o gli enti locali gli sottopongano.<br />
5. Il Comitato Regionale dei LL.PP. &egrave; composto:<br />
a) dal Dirigente Generale del dipartimento Assetto del Territorio, che lo convoca e lo presiede;<br />
b) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio LL.PP.;<br />
c) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo;<br />
d) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Territorio di Matera;<br />
e) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;<br />
f) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Geologico;<br />
g) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Protezione Civile e Completamento Ricostruzione;<br />
h) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Trasporti;<br />
i) dal Soprintendente per i Beni Architettonici della Basilicata;<br />
j) dal Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata;<br />
k) da quattro docenti universitari, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, esperti in materia di trasporti e viabilit&agrave;, difesa del suolo ed edilizia ospedaliera e pianificazione territoriale.<br />
6. Il Presidente del Comitato pu&ograve; far intervenire, di volta in volta, alle adunanze studiosi e tecnici particolarmente esperti nelle materie all&#8217;ordine del giorno, nonch&eacute; dipendenti regionali dei settori interessati e rappresentanti di organi ed uffici centrali e periferici dello Stato.<br />
7. Il Presidente pu&ograve;, inoltre, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati alle questioni poste all&#8217;ordine del giorno per la loro illustrazione.<br />
8. Con la deliberazione di cui al 2&deg; comma del presente articolo sono fissati i compensi spettanti ai componenti e al segretario del Comitato.<br />
9. I pareri del Comitato sono espressi entro 6 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione completa.<br />
1. Sono, invece, assoggettati a parere degli Uffici OO.PP. e Difesa del Suolo e Territorio di Matera, nell&#8217;ambito della rispettiva competenza territoriale:<br />
a) i progetti di lavori di competenza regionale di importo inferiore a 5 milioni di ECU nonch&eacute; i progetti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo di importo inferiore a 2,5 milioni di ECU.<br />
11. Il parere espresso dal Comitato di cui al primo comma, sostituisce il parere previsto dall&#8217;art. 3 della L.R. 2.9.1993 n. 5 per gli interventi relativi alle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente terzo comma da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 29.6.1939 n. 1497 e 8.8.1995 n. 431 nonch&eacute; per gli strumenti urbanistici interessanti le medesime zone.<br />
12. Il parere del Comitato sostituisce altres&igrave; i pareri di competenza delle altre strutture regionali sempre che all&#8217;adunanza del Comitato abbia partecipato il dirigente della struttura regionale all&#8217;uopo invitato. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO VIII<br />
VIABILITA&#8217;</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 69 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. La Regione in materia di viabilit&agrave; esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale nazionale.<br />
2. La Regione, in particolare, provvede:<br />
a) alla programmazione degli interventi ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria da realizzarsi nel territorio regionale sulla base delle priorit&agrave; definite, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie; <br />
b) all&#8217;approvazione dei progetti delle strade regionali;<br />
c) alla definizione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonch&eacute; per l&#8217;esposizione di pubblicit&agrave; lungo o in vista delle strade di cui al precedente comma 1 del presente articolo;<br />
d) alla definizione dei criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;<br />
e) alla individuazione degli ambiti territoriali nei quali l&#8217;esposizione di pubblicit&agrave; &egrave; vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;<br />
f) alla concessione di costruzione ed esercizio di autostrade comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi comprese la determinazione delle tariffe e l&#8217;approvazione dei piani finanziari della societ&agrave; concessionaria;<br />
g) alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, sentite le Province;<br />
h) alla classificazione e declassificazione delle strade e autostrade regionali. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 7 <br />
Accordi di programma</p>
<p align="justify">La Regione, in coerenza con quanto previsto dall&#8217;art. 99, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove accordi di programma con le altre regioni interessate, per il coordinamento degli interventi sulle strade interregionali. Qualora una strada regionale interessi pi&ugrave; ambiti provinciali, la Regione pu&ograve; promuovere specifici accordi di programma con le Province territorialmente interessate.</p>
<p>ARTICOLO 71 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">1. Sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, ai sensi dell&#8217;art. 11 del decreto legislativo n. 112/1998, le strade gi&agrave; appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, di cui all&#8217;art. 822 del codice civile. Entro 12 giorni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all&#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale attua il trasferimento delle funzioni alle Province, mediante accordo di programma. Le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle strade, nonch&eacute; alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, concessioni e all&#8217;esposizione della pubblicit&agrave; lungo o in vista delle strade.<br />
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza della rete delle strade regionali. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province nel rispetto delle direttive definite dalla Regione. Sono, inoltre, delegate alle Province tutte le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall&#8217;esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attivit&agrave; di cui al presente comma. <br />
3. Sono, infine, di competenza delle province le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade provinciali, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 72 <br />
Funzioni di competenza dei Comuni</p>
<p align="justify">Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1992.</p>
<p align="justify">
CAPO IX<br />
TRASPORTI</p>
<p>ARTICOLO 73 <br />
Funzioni amministrative in materia di trasporti</p>
<p align="justify">Le funzioni amministrative in materia di trasporti della Regione e degli enti locali sono disciplinate dalla L. R. n. 22/1998 e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.</p>
<p>ARTICOLO 74 <br />
Funzioni di competenza della Regione<br />
La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall&#8217;art. 15 del D.Lgs. n. 112/1998, concernenti:<br />
a) la programmazione e realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di interesse regionale;<br />
b) la programmazione degli interporti e delle intermodalit&agrave; di rilievo regionale;<br />
c) la intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalit&agrave; di rilievo nazionale ed internazionale. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 75 <br />
Funzioni di competenza dei Comuni</p>
<p align="justify">Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative agli interventi concernenti i porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 84/1994.</p>
<p>ARTICOLO 76 <br />
Funzioni delegate alle Province<br />
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla L. R. n. 22/1998, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui all&#8217;art. 1, comma 6, ed all&#8217;art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992.<br />
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 hanno validit&agrave; sull&#8217;intero territorio regionale per le strade percorribili di cui all&#8217;elenco previsto dal D. Lgs. N. 285/1992 ovvero, per le strade non contenute nel predetto elenco, previo nulla-osta dell&#8217;ente proprietario.<br />
3. L&#8217;autorizzazione &egrave; rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla provincia ove &egrave; ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia attraversata dallo stesso. L&#8217;autorizzazione &egrave; unica, ha valore per l&#8217;intero percorso o area in essa indicati ed &egrave; rilasciata nel rispetto della vigente normativa.<br />
4. Sono, altres&igrave;, delegate alle Province le funzioni relative alla nomina dei componenti della Commissione di disciplina delle aziende del trasporto pubblico locale, con esclusione di quello ferroviario.</p>
<p align="justify">
CAPO X<br />
PROTEZIONE CIVILE </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 77 <br />
Funzioni amministrative in materia di Protezione Civile</p>
<p align="justify">Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui alla L. R, n. 25/1998 alle disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. N. 112/1998, in coerenza con i principi fissati nella presente legge. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>TITOLO IV</strong><br />
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA&#8217; </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO I<br />
TUTELA DELLA SALUTE</p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 78 <br />
Riordino normativo</p>
<p align="justify">Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le funzioni amministrative che richiedono l&#8217;unitario esercizio a livello regionale, conferisce contestualmente tutte le altre funzioni agli enti locali, disciplinando la materia di cui al presente Capo 1 in coerenza con i principi fissati nella presente legge.</p>
<p align="justify">
CAPO II<br />
SERVIZI SOCIALI</p>
<p>ARTICOLO 79 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all&#8217;art. 13 del D. Lgs n. 112/1998;<br />
b) la determinazione degli eventuali benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art.13 del decreto legislativo n. 112/1998 ed erogabili sulla base degli atti regionali di programmazione, fatta salva la competenza dei comuni;<br />
c) la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure di rilascio della concessione di cui alla precedente lettera a) e dei raccordi con la fase di accertamento sanitario, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n.698;<br />
d) la definizione dei criteri per la semplificazione del procedimento ai fini dell&#8217;ammissibilit&agrave; dell&#8217;accertamento sanitario dell&#8217;invalidit&agrave; civile, per l&#8217;accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili, anche nell&#8217;ambito di procedimenti diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a);<br />
e) gli accertamenti sanitari dell&#8217;invalidit&agrave; civile, della cecit&agrave; e del sordomutismo, nonch&eacute; dell&#8217;handicap derivante dall&#8217;invalidit&agrave; ai sensi dell&#8217;art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 14.</p>
<p>ARTICOLO 8 <br />
Funzioni di competenza degli Enti Locali</p>
<p align="justify">Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative conferite dall&#8217;art. 131, comma 2 e dall&#8217;art. 132, comma 1 del D. Lgs. N. 112/1998.<br />
Le predette funzioni sono esercitate con le modalit&agrave; stabilite dalla L.R. n. 25/1997, concernente il &quot;Riordino del sistema socio-assistenziale&quot;. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 81 <br />
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab)</p>
<p align="justify">Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nel quadro della legislazione nazionale di riordino del sistema socio-assistenziale e nel rispetto del principio della loro autonomia, provvedendo altres&igrave; al loro inserimento nella rete di protezione sociale, secondo la programmazione regionale.</p>
<p align="justify">
CAPO III<br />
ISTRUZIONE SCOLASTICA</p>
<p>ARTICOLO 82 <br />
Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali<br />
1. La Regione, in materia di istruzione scolastica cos&igrave; come definita dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n&deg; 112, esercita le funzioni amministrative delegate dall&#8217;articolo 138, comma 1, dello stesso decreto legislativo n&deg; 112 del 1998, secondo i tempi e le modalit&agrave; stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.<br />
2. Spetta agli enti locali l&#8217;esercizio delle funzioni trasferite dall&#8217;articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n&deg; 112, secondo la ripartizione nello stesso articolo effettuata. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 83 <br />
Riordino normativo</p>
<p align="justify">1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell&#8217;art.7,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n&deg; 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.<br />
2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l&#8217;esercizio della potest&agrave; regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell&#8217;accelerazione dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, con l&#8217;osservanza dei principi desumibili dall&#8217;art. 2, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n&deg; 59. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO IV<br />
FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>
<p>ARTICOLO 84 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">
La Regione, in materia di formazione professionale come definita dagli articoli 14 e 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n&deg; 112, esercita le funzioni amministrative conferite dall&#8217;art. 143, specificate all&#8217;art. 144, nei tempi e con le modalit&agrave; stabilite dall&#8217;art. 145 dello stesso decreto legislativo n&deg; 112/1998.</p>
<p align="justify">
ARTICOLO 85 <br />
Riordino della normativa e funzioni di competenza delle Province<br />
1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell&#8217;esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell&#8217;art.145 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n&deg; 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.<br />
2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l&#8217;eserciziodella potest&agrave; regolamentare, al fine della semplificazione dello snellimento e dell&#8217;accelerazione dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, con l&#8217;osservanza dei principi desumibili dall&#8217;art.2, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n&deg; 59.<br />
3. Con il testo unico di riordino si provvede altres&igrave; alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali, in modo che alle Province siano attribuiti la generalit&agrave; delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, anche al fine di assicurare la integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro. Fino al riordino continuano ad essere vigenti le deleghe gi&agrave; previste dalla L.R. 27 febbraio 1998, n&deg; 12. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">CAPO V<br />
BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 86 </p>
<p align="justify">Oggetto ed ambito di applicazione<br />
Nel presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui alla <br />
legge n. 59 del 5 marzo 1997 ed al Titolo IV Capo V del decreto legislativo n. 112/1998, sono disciplinate la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali in rapporto ai diversi livelli di governo, ai diversi tipi di intervento dei pubblici poteri nella materia, alla titolarit&agrave; dei beni, nell&#8217;ambito della necessaria collaborazione fra Stato, Regione ed Enti Locali. Per &quot;beni culturali&quot; si intendono quelli previsti dal primo comma, lettera a) dell&#8217;art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 87 <br />
Funzioni di competenza della Regione</p>
<p align="justify">1. Ferme restando le funzioni ed i compiti attribuiti alla Regione in conformit&agrave; dei principi dello Statuto e della vigente normativa, la stessa, nell&#8217;ambito delle proprie competenze:<br />
a) esercita le funzioni concernenti la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, cos&igrave; come definite dall&#8217;art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione ed allo sviluppo dei sistemi integrati di beni ed attivit&agrave; culturali;<br />
b) concorre alle funzioni di conservazione e protezione dei beni culturali.<br />
2. La Regione, in particolare, esercita le funzioni amministrative concernenti:<br />
a) il censimento, l&#8217;inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni;<br />
b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di restauro dei beni culturali e delle connesse attivit&agrave; di ricerca e di documentazione degli interventi;<br />
c) le attivit&agrave; previste dall&#8217;art. 149, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
d) l&#8217;approvazione degli interventi di manutenzione e restauro <br />
dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonch&eacute; l&#8217;attuazione di altri interventi d&#8217;investimento di rilevanza regionale, inclusa l&#8217;acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisti a trattativa privata, e la destinazione dei beni stessi al territorio;<br />
e) le attivit&agrave; di indirizzo, programmazione e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale nei limiti previsti dall&#8217;art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, nonch&eacute; dei musei ed altri beni culturali statali trasferiti secondo le modalit&agrave; di cui all&#8217;art. 15 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
f) l&#8217;istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;<br />
g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attivit&agrave; culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonch&eacute; con gli altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attivit&agrave; previste agli artt. 152, comma 3 e 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
h) l&#8217;adozione di iniziative, quali mostre o manifestazioni, organizzate dall&#8217;Ufficio Beni Culturali della Regione, volte a favorire la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali mediante l&#8217;attivit&agrave; di esposizione, documentazione e divulgazione;<br />
i) l&#8217;agevolazione della fruizione collettiva dei beni culturali mediante piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge nel rispetto della programmazione regionale e mediante le opportune forme di cooperazione propositiva con le Soprintendenze, gli enti locali nonch&eacute; gli altri soggetti pubblici e privati interessati ad intervenire nel settore;<br />
j) l&#8217;esercizio, tramite la Soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegato dallo Stato alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.<br />
3. Nell&#8217;esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove il necessario raccordo fra i vari dipartimenti regionali nell&#8217;ambito del Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1 della L. R. n. 12 del 2 marzo 1996. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 88 <br />
Funzioni di competenza delle Province</p>
<p align="justify">Le Province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore:<br />
a) esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro propriet&agrave; o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l&#8217;intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali;<br />
b) promuovono ed incentivano forme di coordinamento ed iniziative di cooperazione fra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati ai fini della valorizzazione dei beni culturali;<br />
c) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con le altre province per attivit&agrave; ed iniziative di comune interesse volte alla promozione dei beni culturali;<br />
d) concorrono alla promozione delle attivit&agrave; culturali che interessano l&#8217;intero territorio provinciale o vaste aree intercomunali al fine di curare un equilibrato sviluppo fra le diverse aree del territorio provinciale;<br />
e) predispongono piani annuali di intervento per la salvaguardia, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali;<br />
f) coadiuvano la Regione nell&#8217;espletamento di specifici compiti tecnici;<br />
g) promuovono la realizzazione di attivit&agrave; di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;<br />
h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati e contenuti nei piani annuali di cui alla lettera e);<br />
i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali riconosciute dalla Regione, la scuola e l&#8217;universit&agrave;;<br />
j) coadiuvano alla rilevazione dei dati relativi ai beni ed attivit&agrave; culturali ricadenti nell&#8217;ambito provinciale;<br />
k) formulano proposte ai fini dell&#8217;esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell&#8217;art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 89 <br />
Funzioni di competenza dei Comuni<br />
I Comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:<br />
a) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e valorizzazione dei beni culturali di loro propriet&agrave; o comunque detenuti presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 87 e 88;<br />
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri comuni, nonch&eacute; con soggetti pubblici e privati per attivit&agrave; ed iniziative di comune interesse;<br />
c) esercitano tutte le funzioni di promozione riferite al loro territorio ed alle attivit&agrave; culturali, salve le funzioni della Regione e delle Province, di cui ai precedenti articoli 87 e 88;<br />
d) formulano proposte ai fini dell&#8217;esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell&#8217;art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) dello stesso articolo;<br />
e) promuovono piani di intervento e la realizzazione di attivit&agrave; di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale nel campo dei beni culturali;<br />
f) favoriscono il collegamento con altre istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel proprio territorio;<br />
g) stimolano l&#8217;interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa, di concerto con la Regione e la Provincia. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 9 <br />
Gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti</p>
<p align="justify">La Regione, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998 con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare le norme per l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione ai sensi del medesimo articolo 15, nel rispetto dell&#8217;autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione, non appena saranno individuati i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 91 <br />
Strumenti di programmazione e di raccordo</p>
<p align="justify">1. E&#8217; istituita la Conferenza permanente per i beni e le attivit&agrave; culturali, organo consultivo della Giunta regionale con i seguenti compiti:<br />
a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivit&agrave;, ai fini della definizione dei piani annuali di intervento della Regione e degli altri enti interessati ed anche in ordine a quanto previsto dall&#8217;art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998;<br />
b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell&#8217;esercizio delle funzioni di cui all&#8217;art. 149, comma 3, lett. a) ed e) del decreto legislativo n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.<br />
2. La Conferenza &egrave; composta da:<br />
a) l&#8217;assessore regionale competente in materia di beni e attivit&agrave; culturali, che la presiede;<br />
b) due assessori provinciali competenti in materia di beni e attivit&agrave; culturali, designati dalla Delegazione regionale dell&#8217;Unione Province Italiane (U.P.I.);<br />
c) tre assessori comunali competenti in materia di beni e attivit&agrave; culturali, designati dalla Delegazione regionale dell&#8217;Associazione Nazionale dei Comuni d&#8217;Italia (A.N.C.I.);<br />
d) due assessori di comunit&agrave; montane competenti in materia di beni culturali, designati dalla Delegazione Regionale dell&#8217;Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);<br />
e) il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di beni e attivit&agrave; culturali della Giunta regionale, che presiede la conferenza in caso di assenza dell&#8217;assessore.<br />
3. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della Conferenza i Dirigenti del Dipartimento competente in materia di beni e attivit&agrave; culturali, invitati dal Presidente della Conferenza permanente.<br />
4. La Conferenza &egrave; istituita all&#8217;inizio di ogni legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell&#8217;Assessore competente in materia di beni e attivit&agrave; culturali, se <br />
delegato, entro 6 giorni dall&#8217;insediamento della Giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lett. b), c), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro 45 giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
5. I componenti della Conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lett. b), c), decadono:<br />
a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione immediata del medesimo;<br />
b) per dimissioni;<br />
c) per ognuna delle altre cause previste dalla legge.<br />
6. Per i componenti della Conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lett. b), c), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro 3 giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi 15 giorni, il Presidente della Giunta regionale o dell&#8217;Assessore in materia di beni e attivit&agrave; culturali, se delegato, provvede all&#8217;integrazione della Conferenza con proprio decreto.<br />
7. La Conferenza ha sede presso il competente Dipartimento della Giunta regionale ed &egrave; convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la Conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; il Dirigente generale competente in materia di beni e attivit&agrave; culturali assicura alla Conferenza il supporto di segreteria. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 92 <br />
Commissione per i beni e le attivit&agrave; culturali</p>
<p align="justify">1. La Commissione per i beni e le attivit&agrave; culturali, di cui all&#8217;art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998 &egrave; la sede di concertazione fra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attivit&agrave;.<br />
2. La Commissione, nell&#8217;esercizio della funzione di cui al comma 1 dell&#8217;art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998, formula le proprie proposte in coerenza con i tempi e i percorsi previsti dalla programmazione regionale ai fini dell&#8217;elaborazione del piano settoriale regionale e del piano annuale degli interventi.<br />
3. La Commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.</p>
<p><strong>TITOLO V</strong><br />
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO</p>
<p>ARTICOLO 93 <br />
Funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale<br />
1. Entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce le modalit&agrave; e le procedure attuative per l&#8217;esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale conferiti direttamente alla Regione dall&#8217;art. 162 del D.Lgs. 112/98 ed individua strumenti di raccordo delle funzioni e dei compiti conferiti a Comuni e Province a norma dell&#8217;art. 163 dello stesso decreto e dalle altre norme contenute nelle leggi di settore.<br />
2. Entro lo stesso termine la Regione provvede altres&igrave; ad adeguare la disciplina delle funzioni specificamente riferite alla polizia municipale di cui alla L.R. 8/88, in coerenza con i principi fissati nella presente legge. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>TITOLO VI</strong><br />
NORME FINALI </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 94 </p>
<p align="justify">Abrogazione di norme<br />
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge. </p>
<p align="justify" mce_keep="true">&nbsp;</p>
<p align="justify">ARTICOLO 95 <br />
Pubblicazione della legge<br />
La presente legge &egrave; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2007/02/basilicata-legge-7-del-08-febbraio-1999/">BASILICATA &#8211; Legge 7 del 08 Febbraio 1999</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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