Con la legge regionale 11 luglio 2025, n. 11 la Regione Puglia si è dotata di una propria legge sull’amministrazione condivisa degli enti di Terzo settore, finalizzata a disciplinarne le modalità di esercizio e di promozione.
Le disposizioni
La legge si apre con il riconoscimento del ruolo attivo e primario degli ETS, proponendosi non solo di promuoverlo attivamente ma altresì di assicurarlo; concetti che esprimono lessicalmente qualcosa che è più di un favor inteso quale sola facilitazione. Funzione promotrice che non è comunque tralasciata dalla legge, che ribadisce la centralità della formulazione costituzionale (art. 1, comma 1) nella medesima disposizione nella quale vengono esplicitate le finalità prefigurate, consistenti, oltre ai tipici ambiti dello sviluppo sostenibile, nell’innovazione e nell’economia sociale, nella promozione della parità di genere e nell’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse. Scopi ribaditi al successivo art. 1, comma 5 insieme, tra gli altri, all’educazione e all’istruzione, all’inclusione sociale e alla promozione degli strumenti di valutazione dell’impatto anche sociale, oltreché alla “attuazione e diffusione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quale programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”.
La disciplina del coinvolgimento e sostegno degli ETS, insieme alle modalità di rappresentanza degli stessi, costituisce l’oggetto della legge, finalizzata a promuovere tale modalità di amministrazione attraverso “l’apporto positivo degli ETS nella co-costruzione […] dell’amministrazione condivisa” (art. 1, comma 3) che coinvolga le varie articolazioni regionali nonché gli enti locali i quali, anche associati, esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale (art. 4). Promozione che prevede l’approvazione, indicata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di apposite linee guida applicative, nonché l’attivazione di percorsi di formazione.
Nel conseguire le finalità indicate vengono indicati una serie di principi, tra i quali spiccano – non per importanza assoluta ma per peculiarità – la “promozione della cultura del dono, anche attraverso le forme di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di interesse generale” e il “principio della condivisione e riuso dei dati, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali, e della riduzione del divario digitale nell’ottica di favorire e incentivare l’impiego delle nuove tecnologie per superare le disuguaglianze in termini infrastrutturali e di competenze, per rafforzare la coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne, disagiate e rurali, nonché per creare governance democratiche e comunitarie, intese quali vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati e delle tecnologie digitali come beni comuni”(art. 3, comma 1, lett. c) e f).
Concordemente alla centralità dedicata a tali temi, al seguente Titolo II vengono elencati una serie di “principi comuni” (art. 6) ai vari rapporti di partenariato disciplinati negli articoli seguenti, incentrati sulla collaborazione, semplificazione e valutazione dell’apporto e lascito dei procedimenti previsti e realizzati, sempre nel rispetto delle regole generali del procedimento amministrativo. Si specifica altresì che l’iniziativa possa essere intrapresa dagli stessi ETS nonché la possibilità che le attività di interesse generale possano “essere svolte dagli ETS nell’ambito dell’amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale nel rispetto del diritto europeo e della disciplina statale”, anche formale.
Definiti tali criteri ordinatori, la legge specifica gli istituti previsti dalla stessa, consistenti nella co-programmazione, la co-progettazione insieme all’accreditamento, le convenzioni con le APS e gli OdV. Accanto a tali tipici istituti previsti a livello statale dagli artt. 55 e 56 del CTS, la legge regionale si preoccupa di disciplinare, e quindi di includere nell’ambito di applicazione della legge, anche l’uso e la valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati, richiamando non solo lo specifico art. 71 del CTS ma anche il Codice dei beni culturali (art. 10), in continuità con la successiva disposizione che prevede la possibile valorizzazione dei beni culturali immobili pubblici per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 13).
Nell’ambito delle “misure di sostegno e promozione degli ETS”, la legge prevede l’incentivo e la promozione dell’accesso ai fondi comunitari per l’attuazione di forme di partenariato anche con soggetti diversi, nonché il riconoscimento della possibile attuazione da parte dei comuni di “specifici sub-procedimenti di co-programmazione”. Il medesimo articolo dedicato alle “Disposizioni in materia di governo del territorio” (art. 12) prevede che i soggetti per i quali si applica la presente legge possano “attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse generale e per interventi di innovazione sociale, nelle forme previste dal Titolo II, anche mediante la raccolta fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale”, sottolineando l’importanza della valutazione di impatto sociale, da prevedere ordinariamente in tale contesto.
Seguono le disposizioni, suddivise in due capitoli, con le quali viene previsto lo svolgimento annuale di un’Assemblea regionale del Terzo settore, anche con funzione di Osservatorio regionale del Terzo settore e sull’amministrazione condivisa, aperta alla partecipazione degli ETS iscritti nel RUNTS con sede nel territorio regionale e presieduta dall’assessore al Welfare, che la indice sentito il Tavolo regionale del Terzo settore, di cui vengono disciplinati la composizione e i compiti.
Infine, prima delle tipiche disposizioni finali di coordinamento anche normativo, vengono disciplinate anche le figure delle reti associative e dei centri di servizio per il volontariato.
Il contenuto della legge
La legge della Regione Puglia si inserisce nel solco delle iniziative legislative che le singole Regioni stanno attuando per disciplinare più puntualmente e con un approccio “moderno” l’amministrazione condivisa.
Sebbene tramite una legge composta da un numero relativamente moderato di disposizioni, previste in 21 articoli suddivisi in 5 titoli, la legge, nel fare proprie alcuni degli elementi caratterizzanti leggi già approvate da altre Regioni e commentate anche in questa Rivista, presenta una peculiare attenzione per taluni concetti, già in parte evidenziati.
L’importanza della tecnologia e i dati quali beni comuni
Come già sottolineato, le finalità e i correlati principi “specifici” presentano dei riferimenti a concetti ordinariamente e storicamente spesso messi in secondo piano in tale tipologia di normazione: tra tutti, appare peculiare il riferimento al “principio della condivisione e riuso dei dati” e al “divario digitale”, come ulteriore declinazione di una disuguaglianza esistente e il cui superamento viene consapevolmente collegato al rafforzamento della coesione sociale.
La legge pare cogliere come lo sviluppo tecnologico e la consapevolezza dell’importanza dei “dati” possa essere connesso alla promozione e sviluppo di iniziative di cittadinanza attiva, riconoscendo, contestualmente, la “qualifica” di essi come “beni comuni”.
L’attenzione per la prossimità degli attori ai bisogni da soddisfare
Deve essere sottolineato anche il riconoscimento dell’applicabilità dei principi e degli istituti previsti non solo per le articolazioni prettamente regionali, ma anche per gli enti locali che esercitano funzioni in materie di competenza regionale.
Il ruolo locale e (più) prossimo possibile viene ulteriormente disciplinato e affermato prevedendo la possibilità dei Comuni di attuare “specifici sub-procedimenti di co-programmazione” nonché nella previsione della possibile attivazione di “progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse generale”.
Misure che mostrano una consapevolezza della ricorrente maggiore conoscenza delle problematiche locali da parte dei soggetti, anche istituzionali, operanti in prossimità nel territorio e del possibile utilizzo degli strumenti indicati in misure ancora (ulteriormente) più innovativa.
Snellezza regolamentativa ed estensione soggettiva e oggettiva
Nel prevedere i vari istituti di partenariato, la Regione Puglia ha prescelto una struttura più snella: la “procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”, secondo una felice formula utilizzata dalla Corte Costituzionale, risulta meno specificata, senza una declinazione puntuale dei requisiti minimi procedimentali di ogni istituto previsto.
Tale scelta, coerente con i contenuti tipici di una legge, è correlata alla previsione di successive linee guida; strumento già prescelto a livello centrale per elencare le caratteristiche tipiche degli istituti ex artt. 55-57 del CTS.
Parallelamente, la disciplina appare voler allargare, anche dal punto di vista della legislazione regionale, l’ambito di applicazione dell’amministrazione condivisa tra enti pubblici ed Ets fuori e oltre gli ordinari campi di utilizzazione, riconoscendo non solo uno spazio “vitale” di tali istituti convivente con la disciplina dei contratti pubblici e della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ma anche una sua possibile intersecazione.
Partecipazione a 360°
Nel prevedere la partecipazione attiva degli ETS, la legge si premura di precisare che permangono valide le disposizioni previgenti e non derogate anche in materia di partecipazione dei cittadini, quali singoli e associati, anche in gruppi informali e anche tramite altre forme di cittadinanza attiva, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dalla legge regionale sulla partecipazione (art. 2, comma 2). Ancora, la legge si preoccupa di prevedere un ruolo attivo dei soggetti coinvolti anche a un livello propositivo, prevedendo organismi di rappresentanza e confronto presieduti dall’Amministrazione e composti da rappresentanti delle Aps e OdV e da un esperto, con attribuzioni pregnanti in tema di analisi, monitoraggio, valutazione e anche proposta in merito alle iniziative con gli Ets, oltre che divulgative.
Una valutazione ciclica
Nelle disposizioni riassunte traspare, neanche troppo velatamente, un’attenzione specifica per il rapporto tra bisogno e impatto che deve informare le scelte e la loro valutazione nei due momenti ante e post partenariato.
Tale binomio esprime un rapporto di ciclicità tanto nella definizione della co-programmazione e nella sua ripetitività in ulteriori esperienze di amministrazione condivisa, quanto nell’indicare la continuità con essa della co-progettazione anche “mediante ricorso alla valutazione di impatto”.
Foto di copertina: Google DeepMind su Pexels
ALLEGATI (1):
