Anche la Regione Basilicata ha deciso di introdurre disposizioni specifiche volte a sostenere le attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore

Con l’adozione della legge regionale 24 marzo 2026, n. 5, recante “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano”, anche la Regione Basilicata entra nel novero delle regioni italiane che riconoscono e includono formalmente i cittadini attivi all’interno delle politiche pubbliche e delle funzioni amministrative.

Una legge approvata insieme al Terzo settore lucano con soluzioni giuridiche inedite

Una delle caratteristiche più importanti di questa legge è sicuramente il percorso condiviso che ha portato alla sua approvazione. L’iniziativa legislativa è stata promossa inizialmente dal Forum Terzo Settore Basilicata e dal Centro Servizi per il Volontariato della Basilicata, ma successivamente anche Confcooperative Basilicata e Federsolidarietà sono entrate nel merito (per maggiori dettagli sul punto si veda il contributo della rivista VITA), sviluppando un testo legislativo complesso – tra l’altro approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata – che cerca non solo di attuare a livello regionale le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), ma anche di introdurre strumenti giuridici innovativi per una collaborazione effettiva e strutturata tra cittadini e amministrazione.

I principi fondamentali: esclusione da dinamiche competitive, amministrazione condivisa sistemica e valorizzazione del pluralismo associativo

Dal punto di vista dei principi, la legge introduce all’art. 2 il “principio di neutralità competitiva” che segna finalmente il confine con le dinamiche concorrenziali del mercato, marcando la neutralità delle esperienze di amministrazione condivisa rispetto a quelle dominate dal profitto, nel solco del quadro giuridico delineato dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020. In questo contesto, quindi, la Regione riconosce formalmente la legittimità di tutte le misure di sostegno economiche fornite agli Enti del Terzo settore per finalità di interesse generale, in quanto pienamente conformi alla normativa europea in materia di aiuti di stato.
Sempre sul lato dei principi, è bene sottolineare come la Regione consideri espressamente l’amministrazione condivisa come modello generale, ossia come una delle tante modalità di esercizio delle funzioni amministrative insieme all’amministrazione autoritativa, a quella consensuale e a quella secondo il mercato (cfr. art. 1, comma 8, secondo cui “La Regione riconosce nell’amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative”).
Infine, viene enunciato il “principio di proporzionalità amministrativa” (art. 5) (che si potrebbe però più tecnicamente definire di “proporzionalità degli adempimenti amministrativi”), che valorizza le distinzioni strutturali tra enti associativi, obbligando la Regione a richiedere adempimenti amministrativi in maniera proporzionale alla dimensione organizzativa, alla capacità amministrativa e al valore economico dei progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore.

Il Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa e il monitoraggio dell’impatto sociale

Un altro aspetto innovativo riguarda la predisposizione di un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa “accessibile dal sito istituzionale regionale e aggiornato con continuità” (art. 12, comma 3). Si tratta sicuramente di uno strumento molto importante per facilitare la trasparenza dei procedimenti di collaborazione e soprattutto delle rendicontazioni delle iniziative di amministrazione condivisa. È ormai risaputa, infatti, la difficoltà per le amministrazioni pubbliche di rendere pienamente conoscibili i processi collaborativi, a causa della mancata uniformità organizzativa degli uffici responsabili. In questo caso, tuttavia, la presenza di una Consulta regionale del Terzo Settore (art. 8) composta per la maggior parte da rappresentanti del mondo associativo, e avente tra i suoi compiti specifici anche quello di “verificare sullo stato di attuazione della presente legge” (art. 9, comma 1, lett. c), potrebbe aiutare a rendere effettiva la presente disposizione.
La trasparenza, poi, non riguarda solo i singoli procedimenti ma anche e soprattutto l’impatto sociale degli interventi realizzati. Per la sua misurazione, quindi, la Regione promuove l’adozione di metodologie standardizzate, che possano essere applicate uniformemente ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche (c.d. Sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale, art. 13).

I canali di finanziamento: finanza ad impatto e Crowdfunding civico

Tra le misure sicuramente più innovative spiccano quelle legate al finanziamento delle attività di interesse generale. A differenza delle altre leggi regionali, infatti, la Regione Basilicata ha voluto introdurre canali di finanziamento molto più sofisticati. Più in particolare, oltre alla promozione dell’accesso degli Enti del Terzo Settore al Fondo Sociale Europeo (art. 24) la Regione Basilicata ha istituito un apposito e distinto Fondo pluriennale per l’innovazione sociale (art. 25). Ed inoltre, ha implementato e reso strutturali una serie di strumenti legati all’economia sociale e alla finanza ad impatto che possano favorire, ad esempio, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e lo sviluppo di filiere territoriali sostenibili (art. 26), oppure la predisposizione di flussi finanziari condizionati ad evidenze misurabili di impatto sociale ed ambientale positivo, anche tramite meccanismi di co-investimento pubblico-privato (art. 27). Da ultimo, al fine di moltiplicare le risorse finalizzate a supportare gli interventi collaborativi, la Regione ha deciso di istituzionalizzare il Crowdfunding civico, abilitando i soggetti del Terzo settore a co-finanziare le proprie attività tramite campagne di raccolta fondi digitale rivolte alla cittadinanza (art. 28).

L’apertura alla sperimentazione normativa

Sotto il profilo del metodo, infine, la legge regionale introduce un modello aperto di sperimentazione normativa che cerca di superare le rigidità espresse dai tradizionali testi regionali. Con questo sistema, la Regione potrà attivare programmi sperimentali di durata determinata, comunque non superiore a trentasei mesi, per testare modelli innovativi di intervento sociale utilizzando strumenti non ricompresi nella legge regionale (art. 29).

Considerazioni conclusive

In conclusione, nel panorama della legislazione regionale in tema di amministrazione condivisa, la L.R. Basilicata n. 5/2026 configura un ecosistema integrato di misure innovative. L’efficacia di questo modello regionale dipenderà, tuttavia, dalla sua effettiva sostenibilità finanziaria e soprattutto dalla capacità di stanziare nel prossimo Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 le risorse specifiche per garantirne la piena attuazione, come peraltro caldeggiato dal mondo associativo.

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Immagine di copertina: Luca Micheli su Unsplash



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