Associazioni sociali: quali responsabilità  riconoscere?

L'erogazione di fondi pubblici alle associazioni privati accresce la responsabilità  pubblica dei soggetti privati.

La sentenza

La decisione in oggetto riguarda la figura dell’illecito erariale. Nella sentenza della sezione giurisdizionale Liguria, un ente pubblico locale aveva stipulato una convenzione con un ente privato per la fornitura di corsi di formazione professionale. Il finanziamento, come dispone la convenzione quadro, avveniva in momenti diversi attraverso anticipazioni e l’ente privato era tenuto a render conto della gestione della spesa attraverso la relativa documentazione di rendicontazione e della documentazione conforme alle direttive indicate.
Considerata la mancata restituzione del valore in consegna, elemento significativo di perdita per l’erario, si tratta di un danno erariale “in re ipsa”. I giudici affermano la natura pubblica dell’attività  di formazione professionale, in quanto essa è primariamente afferente ad un interesse pubblico e per questo sottoposta a norme di diritto pubblico. L’ente privato, chiamato a garantirne la realizzazione, è successivamente inserito direttamente nella struttura della pubblica amministrazione. L’ente privato, infatti, riceve fondi pubblici per lo svolgimento dei corsi, per cui è tenuto a render conto all’amministrazione erogatrice in ordine al fatto che la funzione da quest’ultima delegata abbia perseguito i suoi obiettivi. In capo all’agente contabile vige l’obbligo di rendicontazione delle spese, provando il legittimo esito delle somme ricevute o provvedendo alla restituzione di quanto non raggiunto. Per dimostrare la sussistenza di un danno erariale è necessario provare che, a seguito della erogazione dei finanziamenti, l’attività  formativa non è stata svolta, o che è stata svolta in maniera non sufficientemente congrua quantitativamente o qualitativamente rispetto agli impegni individuati nella convenzione.
In ordine, la Corte evidenza le seguenti considerazioni.
L’attività  di rendicontazione è un’attività  di natura contabile a cui si applicano i principi dell’attività  contabile e della relativa responsabilità , quindi la suddivisione degli oneri della prova tra l’attore e la parte convenuta in giudizio e il principio dell’inversione della prova.
L’associazione, sottoposta ad una spendita di denaro pubblico, che non ottempera agli obblighi di rendicontazione deve dimostrare di possedere tutti i documenti di spesa e, a prova contraria, dovrà  restituire il finanziamento. La Corte risalta in tal senso la voce privatistica della responsabilità , ai sensi dell’art. 1218 c.c., dove tale tipologia di responsabilità  può essere equiparata all’inadempimento di un’obbligazione secondo il quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo il caso in cui provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da cause non a lui imputabili. All’ente gestore spetta, infatti, l’onere di documentare la legittima erogazione delle somme ricevute o di provare i fatti per cui la perdita di denaro non sia avvenuta a causa sua.

Il commento

La sentenza evidenzia la questione, molto delicata, della responsabilità  personale del legale rappresentante, prevista dall’art. 38 c.c., per cui nelle associazioni non riconosciute delle obbligazioni ne rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che agiscono in nome e per conto dell’associazione.
A tal proposito, il Collegio non condivide tale possibilità , in quanto non sussistono elementi per poter configurare a carico del legale rappresentante una responsabilità  personale di tipo contabile o amministrativa. La Corte evidenzia che al legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta non è riconducibile il compito di gestione del denaro ed obblighi di rendicontazione. Pertanto, il richiamo all’art. 38 c.c. non è sufficiente a fondare la richiesta di condanna di responsabilità  del legale rappresentante, ma sarà  l’associazione a risarcire con il proprio fondo comune quanto dovuto all’amministrazione.