Articolo 3 Criteri di funzionamento
1. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre province, con i comuni e con le comunità montane, di cui raccoglie e coordina le proposte.
2. Tale metodo viene realizzato tramite l’adozione di programmi pluriennali per l’attuazione dei servizi provinciali e degli altri atti di programmazione attribuiti alla competenza della Provincia.
3. La Provincia adotta quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la solidarietà, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.
4. La Provincia intrattiene rapporti culturali e sociali con paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. A tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge ed indirizzati in particolare allo sviluppo socio-economico dei paesi di provenienza.
4. bis: La Provincia organizza lo svolgimento delle proprie attività favorendo l’assolvimento di funzioni e compiti da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Articolo 4 Pari opportunità
1. La Provincia, pur all’interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell’organizzazione dell’ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.
2. In vista di una piena realizzazione del principio di pari opportunità e compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia, ai fini della nomina degli assessori il presidente della Provincia assicura la presenza di donne e uomini. Lo stesso principio viene applicato per le nomine negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nominare propri rappresentanti nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, nonchè negli organismi costituiti per lo svolgimento dei servizi provinciali.
3. Al fine di dare attuazione ed assicurare la costante osservanza dei principi contenuti nel presente articolo e nella normativa di settore, è istituita la "commissione consiliare pari opportunità per donne e uomini" con compiti di analisi e proposta. Il provvedimento di costituzione o il regolamento ne disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.