Parità  di genere: un principio non solo formale

La rappresentanza di entrambi i generi garantisce l'acquisizione all ' azione amministrativa di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità  e di professionalità , originato proprio dalla diversità  del genere

 

 

La sentenza

Un’associazione di promozione delle pari opportunità  ed una cittadina impugnano, innanzi al giudice amministrativo, il decreto sindacale di nomina della Giunta municipale in cui era presente un solo componente di sesso femminile, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso lo Statuto comunale, nella parte in cui non prevede o era interpretato nel senso di non prevedere il rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli comunitari e costituzionali di pari opportunità , anche in materia di composizione della Giunta.
Nel merito l’amministrazione eccepiva, da un lato, il ” difetto assoluto di giurisdizione in carenza di una norma giuridica di cui chiedere l’applicazione ” e, dall’altro, l’infondatezza del ricorso in quanto l’ordinamento non fissa una soglia percentuale minima, rilevando altresìcome tali nomine siano connotate da un valore politico e fiduciario.
Il Collegio, dopo aver ribadito, nel solco della giurisprudenza costituzionale, come l’art. 51 Cost. abbia valore di norma cogente e immediatamente vincolante, idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità  amministrativa, ha ritenuto pienamente sussistente la legittimazione attiva dell’associazione e della cittadina.

Il Commento

La sentenza proposta si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa in tema di rispetto del principio della parità  di genere e della legittimazione processuale delle associazioni e dei singoli cittadini all’impugnazione di provvedimenti lesivi dello stesso.
E’ d’obbligo sottolineare la significativa evoluzione interpretativa di tale principio che ha consentito il passaggio ad un’applicazione finalmente sostanziale. La pronuncia in commento conferma la valenza trasversale del principio della parità  di genere, quale strumento di applicazione anche del principio di buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa. «La rappresentanza di entrambi i generi nella compagine degli organi amministrativi, » si legge «specie se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica, ” garantisce l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità  e di professionalità , che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità  del genere ” (Tar Lazio, sent. n. 6673/2011) ».
A questo tema è strettamente correlato quello della legittimazione processuale attiva dei soggetti che intendano impugnare quei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi. Sul punto la pronuncia conferma l’orientamento generale, dichiarando la necessità , in applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale, di estendere tale possibilità  anche ai «soggetti accomunati da un’identica situazione di danno o identificati dall’appartenenza ad un particolare contesto ambientale o fisico/spaziale », sebbene a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto, anche solo potenziale, tra di loro (cfr. Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4657, anche Tar Liguria, 11 maggio 2004, n. 747, Cons. st., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909, Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 11 settembre 2013, n. 8206).
Maggiormente problematico risulta invece il ragionamento seguito dal collegio con riferimento alla legittimazione processuale della singola ricorrente, ritenuta sussistente, non in forza del principio di sussidiarietà , ma della possibilità , per ciascun cittadino elettore nel Comune di riferimento, di essere nominato assessore, anche se non eletto al Consiglio comunale (cfr. anche Cons. St., sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502). Se infatti ciò che rileva ai fini della sussidiarietà  è il collegamento con il territorio in cui l’esercizio delle funzione amministrativa ha determinato la lesione, la possibilità  di adire il giudice amministrativo per sindacare tale esercizio dovrebbe sussistere in capo ad ogni cittadino (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 11 settembre 2013, n. 8206).

Le opinioni espresse sono personali e non vincolano in alcun modo l’ente di appartenenza.

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