Limitazione del consumo di suolo

La consapevolezza della limitatezza della "risorsa territorio" prospetta un ripensamento radicale dell'uso del suolo, non prioritariamente destinato all'edificazione, ma votato all'uso della collettività  quale fattore di miglioramento dei servizi e di innalzamento della qualità  della vita

La sentenza

La Suprema Corte è chiamata in questo giudizio a dipanare una serie di questioni che interessano due enti locali e alcuni proprietari di fondi terrieri. Per quel che interessa maggiormente a questa rivista, ci si sofferma in modo particolare su quella parte della controversia che riguarda la domanda dell’indennità  per l’occupazione del fondo e la domanda di risarcimento danni per la successiva determinazione dell’occupazione appropriativa, verificatasi a seguito dell’edificazione di una scuola pubblica senza l’emanazione nei tempi definiti del titolo di espropriazione. Ciò che in particolare è oggetto della controversia è la definizione dell’indennità  e del risarcimento che, in primo grado, era stata stimata in modo esiguo, avendo il giudice configurato a uso agricolo il fondo interessato, mentre, in secondo grado, aveva ricevuto una valutazione enormemente superiore in ragione del fatto che il fondo era stato accertato come catalogato in zona F, dunque a uso di verde pubblico con possibilità  di predisporre attrezzature collettive.
La Corte di Cassazione, pur accedendo alle conclusioni della Corte di Appello per quanto concerne la catalogazione del fondo interessato, sviluppa argomentazioni ben differenti e contesta le deduzioni a cui è arrivato il giudice di appello. Infatti, secondo la Suprema Corte, il giudice di appello è caduto nell’erronea valutazione di distinguere i terreni a uso agricolo da tutti gli altri, invece di accedere alle conclusioni, desumibili tanto da disposizioni di legge quanto da consolidata giurisprudenza, secondo cui i terreni devono essere suddivisi tra quelli soggetti a edificazione e quelli non soggetti a edificazione, ricomprendendo entro questi ultimi non solo i fondi a uso agricolo ma tutti quei terreni su cui sussistono vincoli conformativi dell’uso del bene. In questi casi, infatti, lo jus aedificandi è soggetto a limitazioni significative ab origine che limitano conseguentemente i diritti del proprietario e le utilità  che dal diritto reale possono trarsi.
Cosìla Corte di Cassazione giudica erronea la valutazione espressa dal giudice di appello e rinvia ad altra sezione dello stesso giudice la rideterminazione delle spettanze dei proprietari dei fondi interessati.

Il commento

La motivazione svolta dal giudice in commento assume un rilievo significativo quando il giudice passa a confutare la correttezza dell’invocazione del principio di sussidiarietà  orizzontale da parte dei privati per rivendicare il presunto pieno diritto all’utilizzo del fondo di proprietà . Secondo, infatti, le parti private il principio di sussidiarietà  orizzontale verrebbe leso in modo irreversibile se fosse preclusa la possibilità  di partecipare all’edificazione del fondo, limitando cosìil contributo che i proprietari – nell’esercizio della propria libertà  – avrebbero potuto dare per la costruzione della scuola. In altre parole, i vincoli conformativi determinati dall’approvazione della variante del piano regolatore generale non giustificano in alcun modo la limitazione assoluta dei proprietari di sfruttare le utilità  date dal diritto reale sulla base dell’art. 118, c. 4, cost. Il giudice, tuttavia, obietta che il principio di sussidiarietà  orizzontale è invocato senza fondamento, giacché esso è espressione di una libertà  solidale che concretizza il tratto personalistico su cui è fondato tutto l’ordito costituzionale basato sugli articoli 2 e 3. Secondo il giudice, infatti, la sussidiarietà  è un principio «carico di valenza assiologica, e non una mera tecnica procedurale di allocazione di funzioni di interessi generali ». Alla base del principio di sussidiarietà  orizzontale, pertanto, vi sarebbe il principale compito di promuovere la personalità  dell’individuo in coesione con il proprio contesto comunitario entro il quale è chiamato a cooperare secondo logiche di solidarietà  e partecipazione. Tutto il contrario, dunque, di quello che le parti vorrebbero far discendere, che provocherebbe un vero sovvertimento dell’ordine costituzionale perché volto a considerare illimitata l’iniziativa privata, anche in presenza di ben noti condizionamenti che gli stessi articoli 41 e 42 cost. menzionano.
Dunque la tesi dei proprietari non può essere accolta perché andrebbe nella direzione di stravolgere l’impianto solidaristico che sostiene il principio di sussidiarietà , finendo invece per privilegiare gli interessi privati alla rendita a seguito di trasformazione fondiaria rispetto all’uso pubblico del bene stesso.
Il giudice, peraltro, sottolinea come l’attività  di edificazione delle scuole pubbliche sia attività  riservata ai pubblici poteri e quindi sottoposta a obblighi di legge chiari.
Interessanti in proposito sono anche le considerazioni nelle quali, pur senza menzionarlo mai espressamente, il giudice ricorre al principio del contenimento del consumo del suolo quale argomento che giustifica uno sviluppo razionale di questa risorsa che è divenuta sempre più preziosa. Si svolge cosìun ragionamento implicito sull’uso sostenibile del suolo quale strumento su cui radicare le stesse esigenze di solidarietà  anche intergenerazionale che è sottesa allo stesso principio di sussidiarietà  orizzontale.

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