Strutture sanitarie private e competenza alla cura dell ' interesse pubblico

Una società  per azioni privata, a differenza di un ente pubblico, non è " istituzionalmente " preposta a realizzare i propri fini statutari, ancorché essi siano di interesse generale.

 

La sentenza

L’Istituto clinico Sant’Anna ricorre contro il Comune di Brescia per chiedere l’annullamento del permesso di costruire oneroso richiesto dallo stesso Comune per i lavori di ampliamento della struttura sanitaria, nella parte in cui subordina l’intervento al versamento del relativo contributo. L’Istituto chiede inoltre l’accertamento del proprio diritto ad eseguire l’attività  edilizia in oggetto senza tale pagamento.
Il ricorrente, data l’intenzione di ampliare in modo consistente la propria struttura ospedaliera, presentava nel 2010 al Comune di Brescia domanda di permesso di costruire concludendo con il Comune una convenzione edilizia ed ottenendo il rilascio del permesso mediante pagamento di una somma a titolo di contributo per il costo di costruzione.
L’Istituto impugna tale permesso eccependo la violazione dell’art. 43 comma 2 della l.r. 12/2005 per cui ” il contributo per costo di costruzione…non è dovuto… nei casi espressamente previsti dalla legge ” , e del correlato art. 17 comma 3 del d.lgs. 380/2001 secondo cui ” il contributo per costo di costruzione non è dovuto… c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici ” .
Secondo il ricorrente quindi l’opera avrebbe titolo per l’esenzione per due ordini di motivi: sia perché si tratterebbe di opera pubblica, o quanto meno di interesse generale, realizzata da un ente a ciò preposto, sia perché rappresenterebbe, quale attrezzatura sanitaria, un’opera di urbanizzazione secondaria realizzata da un soggetto privato per asserita conseguenza della disciplina del piano urbanistico.
Il collegio giudica invece infondato il ricorso nel merito.

Il commento

Con la sentenza in oggetto il Tar riconosce l’ospedale quale opera di interesse generale, ma sostiene che, perché possa essere applicata la norma richiamata dal ricorrente ai fini dell’esenzione dal pagamento richiesto manchi, in capo all’Istituto, il presupposto della qualità  di ” ente istituzionalmente competente ” . Infatti, trattandosi di una società  privata, esso non è istituzionalmente preposto a realizzare i propri fini statutari, che infatti potrebbe modificare in qualsiasi momento secondo il volere dei soci. Se ne deduce che esso non può essere equiparato all’ente istituzionalmente competente alla cura di un interesse pubblico, ovvero in questo caso la salute, in base al principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all’art. 118 Cost., come sostenuto dal ricorrente. Viene invece richiamato il principio dell’eccezionalità  delle esenzioni tributarie, insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche in quanto al soggetto beneficiario.
Anche la seconda fattispecie invocata dal ricorrente è inapplicabile. Anche in questo caso, infatti, sussistono per il collegio giudicante solo alcuni dei presupposti di applicazione della norma: l’Istituto è indubbiamente un soggetto privato, ma essendo l’ospedale un’opera di urbanizzazione secondaria non potrà  parlarsi di opera realizzata ” in attuazione degli strumenti urbanistici ” . Il Collegio distingue infatti la compatibilità  urbanistica, che riguarda l’opera in riferimento allo strumento urbanistico, dalla espressa previsione, la quale costituisce un dato ulteriore che darebbe titolo all’esenzione e per la quale, ove l’opera non fosse realizzata dai privati, dovrebbe attivarsi la pubblica amministrazione.
Il caso in oggetto rientrerebbe dunque nella prima fattispecie, per cui, secondo questa interpretazione restrittiva data dal Collegio giudicante, nel caso di specie lo strumento urbanistico demanda alla sola iniziativa dei privati la realizzazione di opere attinenti alla struttura sanitaria prevista.

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