Il Tar respinge il ricorso avanzato da due comitati impegnati nella cura di aree verdi degradate

Con la sentenza n. 9640 del 2018 il Tar Lazio ha deciso una controversia sollevata da due comitati di cittadini, che a Roma si prendono cura del verde urbano, respingendo la domanda di annullamento di una delibera comunale sopravvenuta che esigeva la domanda di autorizzazione preventiva e la stipula di contratti di assicurazione con massimali particolarmente onerosi.

I fatti

Per comprendere meglio la vicenda può essere utile riassumere in sintesi i fatti. I due comitati di cittadini da anni a Roma si prendono cura, in modo particolare, di due spazi verdi in completo abbandono, coordinando un’azione spontanea di cittadini che ne assicurano la buona manutenzione e la fruizione collettiva alla cittadinanza. Una determina dirigenziale del comune di Roma, però, interviene successivamente, stabilendo che le associazioni di volontariato che hanno intenzione di curare il verde urbano della città devono acquisire un’autorizzazione preventiva e devono stipulare due polizze assicurative con massimali prefissati dal comune. I comitati decidono così di impugnare la determina, sollevando una serie di eccezioni tra cui la violazione del principio di sussidiarietà orizzontale e l’inosservanza del quadro legislativo di base, modificato proprio quando la delibera fu adottata con l’entrata in vigore del codice del terzo settore.

Le motivazioni della sentenza

Il giudice, però, non accoglie il ricorso. A questo scopo adduce diverse motivazioni. In primo luogo, eccepisce che l’applicazione dell’art. 118, c. 4, cost., che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, non priva le pubbliche amministrazioni del potere discrezionale con cui stabilire le condizioni attraverso cui le associazioni di volontariato possano prendersi cura di spazi verdi. Secondo il tribunale del Lazio ciò è particolarmente vero quando si tratta di disciplinare il rapporto tra questi soggetti e l’amministrazione locale, a cui spetta, in ogni caso, verificare che l’uso del bene sia coerente con gli interessi generali. Si tratta, dunque, di funzioni del comune che non possono essere inibite con la pretesa applicazione diretta del principio costituzionale. Quanto all’inosservanza del quadro normativo di base, il giudice contesta anche queste lagnanze perché, da un lato, i comitati sono da considerare associazioni non riconosciute comunque facenti parte degli enti del terzo settore a cui deve dunque applicarsi l’art. 18, c. 1, codice del terzo settore che prevede per questi soggetti l’obbligo di assicurazione e, dall’altra, sostiene che gli oneri assicurativi a carico del comune, previsto dallo stesso art. 18, c. 3, possono essere pretesi solo a seguito di una convenzione firmata con lo stesso comune ai sensi dell’art. 56 dello stesso codice. Così il Tar Lazio ha considerato legittima la delibera dirigenziale.

Sostenere le esperienze di cittadinanza attiva e non soffocarle

Le motivazioni addotte dal giudice amministrativo, però, non convincono del tutto. L’invocazione del principio di sussidiarietà orizzontale da parte dei ricorrenti non intendeva, infatti, negare l’esistenza di una funzione che il comune ha il compito di esercitare, ma semmai sollecitava una valutazione sul come deve essere esercitata. Il tribunale non ha colto il regime di favor che il principio di sussidiarietà orizzontale porta con sé nei confronti dei cittadini, singoli e associati, che svolgono attività di interesse generale, tanto più che nello specifico l’azione muoveva anche da un’inerzia o non sufficiente azione dei servizi comunali. Naturalmente il favor costituzionale consente e, anzi, per certi versi, esige che l’ente locale intervenga per disciplinare queste condizioni di fatto che sono prive di legittimazione preventiva, ma in un modo che finisca per sostenere queste esperienze e non per soffocarle. In altre parole, il principio di sussidiarietà orizzontale è un principio che abilita l’amministrazione a riconoscere le iniziative dei cittadini svolte per interessi generali, obbligando le amministrazioni pubbliche ad adottare strumenti che le diano forza. Ciò sarebbe avvenuto se, come i ricorrenti avevano prospettato, si fosse ricorso, ad esempio, ai patti di collaborazione che altri comuni in Italia hanno adottato e, in quella sede con i patti di collaborazione, avessero previsto gli obblighi assicurativi e le responsabilità reciproche. Esigere di inquadrare, invece, situazioni come quelle rappresentate dentro un quadro autorizzatorio induce ad applicare una relazione classica autorità/libertà che la sussidiarietà orizzontale ridiscute. Si è persa, dunque, un’occasione per dare al principio di sussidiarietà orizzontale un’interpretazione innovativa.

Diritti e obblighi del codice del terzo settore

D’altra parte, non convincono neppure le motivazioni addotte sulla base del codice del terzo settore. Da un lato, infatti, il giudice ha collocato i comitati dei cittadini tra gli enti del terzo settore, qualificandoli come associazioni non riconosciute, dall’altra, però, non applica agli stessi l’intera disciplina del codice, pretendendo che il diritto a ottenere gli oneri assicurativi a carico dell’ente locale sia esigibile solo in base all’art. 56, che non si applica alle associazioni non riconosciute. In questo modo ai comitati in questione si chiede l’osservanza degli obblighi del codice del terzo settore, ma si negano i diritti che lo stesso concede se si soddisfano alcune condizioni.