I collegi universitari, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, possono affiancarsi allo Stato nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio riconosciuti agli studenti?

Con la sentenza n. 5796 del 17 maggio 2021, il Tar Lazio sostiene che i collegi universitari di merito accreditati vadano ad “affiancarsi” allo Stato nell’erogazione dei servizi per il diritto allo studio riconosciuti ai propri studenti, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, dando luogo, così, ad un’esternalizzazione di servizi.

Il fatto

L’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 68/2012, prevede che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto e posti sotto la vigilanza del “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” (di seguito “Miur”) siano «da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17», salvo l’obbligo di adeguamento agli standards e requisiti previsti ex lege e, dunque, mediante D.M. n. 672 e D.M. n. 673 dell’8 settembre 2016.
In tale prospettiva, il Miur avvia la procedura di verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento e accreditamento dei suddetti collegi e, in tale ambito, dispone l’apertura di un portale gestito da Cineca (ufficio tecnico del Miur), al fine di consentire loro – ivi incluso il “Collegio universitario internazionale di Roma” (di seguito “Cuir”) ricorrente – l’inserimento di alcuni dati, necessari per procedere al riparto del contributo statale annuale previsto per l’anno 2018.
A differenza di altri collegi, tuttavia, il Cuir non riesce nell’intento, a causa dell’assenza nella scheda anagrafica del portale della voce “Pontificia Università della Santa Croce” (presso cui sono iscritti gli studenti del Cuir), come si evince dalla nota informativa trasmessa a Cineca con pec del 20 aprile 2018.
A tale nota, segue, poco dopo, una nota di risposta da parte di Cineca, con cui si afferma, nella sostanza, l’aderenza del funzionamento del portale alla normativa di settore.
Da qui l’impugnazione della suddetta nota da parte del Cuir nell’ambito del ricorso introduttivo, il quale, articolando un unico motivo di diritto, deduce, in estrema sintesi, che «non troverebbe nessuna conferma – né nel d.lgs. n. 68/2012 né nei D.M. di attuazione – l’interpretazione dell’amministrazione, secondo cui potrebbero essere riconosciuti ed accreditati solamente i collegi universitari che fanno riferimento ad una università italiana».
A ciò seguono ulteriori ricorsi per motivi aggiunti da parte del Cuir, supportati, essenzialmente, dalla medesima motivazione.

La sentenza

Il Collegio, dopo aver dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo, data la natura meramente interlocutoria della nota impugnata, fornisce, in ogni caso, chiarimenti circa la sua infondatezza, nonché quella dei ricorsi per motivi aggiunti.
In particolare, i giudici ritengono che, in ordine all’interpretazione del d.lgs. n. 68/2012 e dei connessi decreti attuativi, la lettura fornita dal Miur abbia colto nel segno, in quanto conforme al tenore letterale ivi delineato, nonché alla ratio legis perseguita dal legislatore.
Difatti, secondo tale orientamento, il d.lgs. n. 68/2012, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, è volto «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza tra i soggetti nell’accedere ed usufruire delle funzioni didattiche e dei correlati servizi erogati dalle istituzioni facenti parte del sistema italiano della formazione superiore».
Si tratterebbe, dunque, di funzioni e servizi per il diritto allo studio universitario che lo Stato e le regioni riconoscono agli studenti – siano essi italiani ovvero stranieri – che, frequentando corsi di studio o programmi attivati da istituzioni italiane, contribuiscono ad alimentare il sistema italiano della formazione superiore, attraverso il pagamento di tasse e contributi universitari.

Due riflessioni conclusive

Ne consegue che, in tale ambito, i collegi universitari di merito accreditati andrebbero ad “affiancarsi” allo Stato nell’erogazione dei predetti servizi per il diritto allo studio riconosciuti ai propri studenti, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale.
Tale assunto sollecita, allora, due riflessioni. Per un verso, la sentenza induce a ritenere i collegi universitari di cui trattasi quali soggetti di diritto pubblico, in ragione dei servizi che erogano, benché essi risultino configurabili quali soggetti formalmente privatistici, accogliendo, così, un approccio interpretativo di natura sostanziale, certamente condivisibile, il quale, peraltro, più volte è stato invocato dalla giurisprudenza e trattato anche in questa Rivista (si veda, ad esempio, il recente caso delle cooperative di comunità esaminato dalla Corte dei Conti nella deliberazione 174/2020/VSG).
Per altro verso, invece, pare evidente come il richiamo al principio (costituzionale) di sussidiarietà orizzontale muova da una concezione “tradizionale” del rapporto sussistente tra sfera pubblica e privata, fondata sul paradigma bipolare, che si estrinseca, nel caso di specie, in una esternalizzazione di servizi.

Foto di copertina: Nikolay Georgiev su Pixabay