Approvato con deliberazione del C.C. del 28.09.2017, n. 41

Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Palmi è composto da 37 articoli suddivisi in 9 capi, che corrispondono in maniera abbastanza lineare al prototipo elaborato da Labsus.
Sin dall’apertura del testo, nell’art. 1, c. 3, si evince come il principio dell’amministrazione condivisa sia centrale. Essa viene esplicitamente citata come obiettivo da realizzare e questo viene più volte ribadito nel corso del Regolamento (art. 2, c. 1, l. a; art. 4, c. 6; art. 19, c. 2; art. 28, c. 3, l. d).
Un aspetto su cui porre particolare attenzione può essere rinvenuto sempre nelle Disposizioni generali del testo, ovvero nell’art. 2 dedicato alle Definizioni. Qui nel definire il termine “beni comuni urbani” si fa riferimento anche ai beni digitali, i quali vengono generalmente ricondotti all’interno dei beni immateriali. La previsione di una categoria circoscritta, confermata anche all’art. 7, c. 2, sembra volta a mettere in atto un’innovazione digitale quale strumento di realizzazione delle finalità espresse nel presente regolamento.
Per quanto riguarda le categorie di soggetti cui è rivolto tale regolamento, ci sono due punti su cui soffermarsi.
Il primo è il fatto che la presente norma è applicabile a tutti coloro che intendono contribuire al perseguimento dell’interesse generale, quindi anche a giovani selezionati nei “progetti di servizio civile” (art. 4, c. 8) tenendo conto che fra i suoi compiti più importanti vi è proprio la promozione, fra i giovani, di una cittadinanza attiva e responsabile, e anche come “forma di riparazione del danno” (art. 4, c. 7), quale “misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria”. Su questo punto bisogna compiere una breve riflessione: si potrebbe ritenere infatti che tale disposizione limiti lo spirito di spontaneità che caratterizza le iniziative di cittadinanza attiva, in quanto si tratta di procedure a cui il cittadino si deve sottoporre in modo obbligatorio. Allo stesso tempo, però, può essere apprezzato l’atteggiamento del soggetto che comunque “sceglie” di scontare la propria pena partecipando alla vita della comunità e impegnandosi nella cura dei beni comuni.
Il secondo punto riguarda, invece, l’utilizzo del termine “cittadini”: in molti regolamenti si preferisce utilizzare, infatti, quello di “residente”, di “abitante” o di “soggetto attivo” e sempre meno quello di “cittadino”, rivolgendosi, così, ad una cerchia di soggetti più ampia rispetto a quella costituita dai cittadini in senso formale, in quanto vengono coinvolti tutti coloro che si trovano a vivere, anche temporaneamente, in un dato territorio e a realizzare in questo tutti o parte dei propri interessi e relazioni. Questo rappresenta il principio stesso dell’inclusività e dell’apertura, quindi, anche l’aspetto terminologico non va trascurato. Tuttavia, si può tranquillamente considerare che l’espressione cittadini qui non costituisce un limite e la sua interpretazione, in aderenza a un’impostazione largamente diffusa, vada nel senso di ricomprendere tutti coloro che si attivano per l’interesse generale a prescindere dallo status formale.
Un elemento particolarmente apprezzabile e originale consiste nel riutilizzo dei “beni confiscati alla mafia” (art. 7, c. 4) per la “realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale e la produzione di servizi collaborativi”. In tal senso, si tratta di un esempio di regolamento che si adatta alle necessità e alle problematiche più rilevanti del contesto di riferimento (in linea con tale visione, vedi anche il progetto https://www.palmicondivisa.com/).
Nella parte relativa alle “Forme di sostegno” (Capo VI), per quanto riguarda la prevenzione dei rischi e delle coperture assicurative, all’art. 31, si afferma che “Gli oneri per fare fronte alle predette coperture assicurative sono a carico dei soggetti privati interessati”. Allo stesso tempo, però, il Comune si impegna a “favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate”.

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