Il primo seminario di Labsus

Si è evidenziata la centralità  del problema ermeneutico e l'importanza di ricorrere ad altri principi, quali la pluralità  delle autonomie sociali, la leale collaborazione, la solidarietà .
Il Dott. Donati ha affrontato l’analisi delle norme regionali (statutarie e legislative) in materia di sussidiarietà orizzontale, lette e interpretate in relazione alle formulazioni che hanno scandito l’affermazione del principio nelle leggi dello Stato e a livello costituzionale.

L’esame dunque si è articolato in due fasi: la prima (1997-2) ha preso in considerazione le norme regionali approvate nell’ambito del processo di "decentramento amministrativo" seguito alla approvazione della L. n.59/97; la seconda (21-25) ha analizzato sia gli statuti regionali approvati in seguito alle riforme costituzionali (del 1999 e del 21), sia le leggi regionali che più evidentemente hanno tentato di dar seguito alla costituzionalizzazione del principio.

In questa ricostruzione del principio "a consuntivo", non basata su un paradigma predefinito, si è concentrata l’attenzione in particolare su:
– i soggetti "attivi" del principio (regioni, enti locali, l’amministrazione in quanto tale);
– i soggetti "passivi" del principio – ovvero la qualificazione dei privati (profit, non profit o autonomie funzionali);
– l’oggetto dell’azione sussidiaria (funzioni, responsabilità, attività);
– la funzione che le istituzioni pubbliche devono svolgere (favorire, riconoscere, assicurare, defiscalizzare);
– i settori di intervento;
– gli strumenti di attuazione o di raccordo;
– gli strumenti di controllo.

E’ stato osservato che mentre nella fase 1997 – 2 le regioni italiane apparivano le assolute protagoniste della affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale coniugandolo, nelle leggi approvate in quella fase, in diverse accezioni e in numerosi settori, dal 21 in poi, a seguito della riforma delle disposizioni di cui al Titolo V, Parte II Cost., non solo la loro capacità di implementazione del principio risulta significativamente compressa, ma anche lo slancio innovatore rinvenuto nelle norme degli anni precedenti si è in molti casi esaurito. In altri termini, si è ritenuto che la novità rappresentata dalla previsione di un principio di respiro così ampio come quello di cui all’art. 118, 4° comma Cost., non abbia trovato in molti di questi testi normativi adeguata considerazione e sviluppo.

La relazione della Dott.ssa Razzano ha evidenziato che una caratteristica del processo di acquisizione del principio nell’ordinamento può riconoscersi, da un lato, nella indissociabilità della dimensione verticale e orizzontale della sussidiarietà; dall’altro, in una sorta di propedeuticità della prima dimensione rispetto alla seconda, sotto il profilo sia culturale che giuridico.

Analizzando la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, è emerso come, mentre la Corte costituzionale si è occupata quasi esclusivamente di sussidiarietà verticale, il Consiglio di Stato abbia invece più volte affrontato il problema della sussidiarietà orizzontale. In particolare si sono definite speculari la sent. n. 33/23 Corte cost. e il parere n. 144/23 della Sez. Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato. Nella prima il concetto di sussidiarietà, limitato all’accezione verticale, è stato caricato di una forte valenza centralistica; nel secondo si è invece riferita la sussidiarietà orizzontale a fenomeni di massimo decentramento, dove rilevano la comunità di base e la relazionalità fra cittadini.

Si è evidenziata così la centralità del problema ermeneutico posto dal nuovo principio costituzionale di sussidiarietà e l’importanza di ricorrere ad altri principi, quali la pluralità delle autonomie sociali, la leale collaborazione, la solidarietà. Quest’ultimo, in particolare, complementare alla sussidiarietà, evita che la stessa possa venire interpretata ora in senso privatistico, ora, all’opposto, in senso efficientistico.

Fra l’altro, si è notato, condizionare l’attività degli organismi inferiori ai canoni dell’efficienza e del minor costo rischia di compromettere la stessa sussidiarietà verticale, caricando gli enti locali dell’onere di dimostrare la propria capacità rispetto a quella statale. Caratteristica della sussidiarietà è piuttosto il sostegno all’ente inferiore perché sia messo in grado di agire responsabilmente. Si è citato infine il caso di un coordinamento delle realtà del Terzo Settore, nato in Calabria come risposta della società civile alla società incivile e criminale e si è sottolineata, al riguardo, l’incidenza delle autonomie sociali (anche rispetto alle autonomie locali) quando rilevano le relazioni quotidiane e vitali che si instaurano fra i cittadini.

Dopo il dibattito riguardante i temi affrontati nelle due relazioni, si è aperta la seconda fase dell’incontro, dedicata ai temi organizzativi riguardanti il Laboratorio per la sussidiarietà.

Erano presenti: Dott. Michele Abrescia, Università di Bologna; Prof. Andrea Azzaro, Università di Urbino; Dott. Marco Calabrò, Seconda Università di Napoli; Dott. Renato Cameli, Università di Roma 1 ; Dott. Fulvio Cortese, Università di Trento; Cons. Filoreto D’Agostino, Consiglio di Stato; Dott. Daniele D’Alessandro, Università della Calabria ; Prof. Francesco De Leonardis, Università di Macerata; Dott. Daniele Donati, Università di Bologna; Prof. Paolo Duret, Università di Verona; Dott. Vittorio Ferla, Cittadinanzattiva; Prof. Lucio Franzese, Università di Trieste; Prof. Marco Frey, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa; Dott. Chiara Giandomenico, Università di Roma 3; Prof. Alberto Gambino, Università di Napoli Parthenope ; Dott. Fabio Giglioni, Università di Roma 1; Prof. Roberta Lombardi, Università di Alessandria; Arch. Luca Massacesi, Aaland; Dott. Rossella Mendola, Università di Trento; Prof. Franco Pizzetti, Università di Torino; Dott. Nicola Polito, Università di Trento; Dott. Giovanna Razzano, Università di Roma 1; Dott. Jacopo Sce, Astrid; Prof. Mario Spasiano, Seconda Università di Napoli; Prof. Sandro Stanzani, Università di Verona; Dott. Francesca Tamé, Università di Trento