La tutela rafforzata dei beni a uso civico

I poteri pubblici non dispongono in modo assoluto di beni già  in garanzia della collettività .

Con questa sentenza la corte costituzionale ha giudicato illegittima una legge della regione Calabria che attribuiva ai comuni il potere di disporre di zone destinate a usi civici per la creazione di infrastrutture pubbliche di rete, realizzando così un diverso beneficio collettivo di quegli stessi territori. Richiamando un’altra sentenza dello stesso giudice costituzionale, la n. 345 del 1997, la corte ha stabilito che le trasformazioni di destinazione dei terreni ad uso civico, su cui si esercitano le utilità generali della collettività specie quando esse si collegano anche a diritti riferiti alla tutela del paesaggio, non possano avvenire senza che siano osservate le procedure che assegnino a specifica categoria i terreni a uso civico e senza adeguata valutazione di compatibilità paesistica, come determinato dalla legge nazionale.

 

L’aspetto di questa sentenza che merita qui di essere posto in risalto consiste nel fatto che la corte giudica non conforme a costituzione una legge che disponga, senza motivazione di interesse pubblico, di un determinato bene su cui sussiste già un godimento garantito della collettività, come nel caso dei terreni a uso civico. In altre parole la giurisprudenza costituzionale potrebbe fornire un ulteriore criterio giuridico in materia di sussidiarietà orizzontale: laddove gli interessi generali siano assegnati già alla collettività o a determinate componenti di cittadini, perché questo gli viene riconosciuto dalla legge come nel caso degli usi civici o perché essi si siano attivati autonomamente, i legislatori non possono disporre di quegli interessi mutandone la natura senza che vi sia una giustificata motivazione; è come se, in altre parole, si richiedesse l’applicazione dell’istituto dell’obbligo di motivazione a carico del legislatore a tutela delle collettività interessate. Una volta che l’interesse generale è protetto a beneficio dei cittadini, non è più possibile esercitare una piena discrezionalità di questo da parte dei pubblici poteri.

 

Peraltro, è interessante osservare che l’osservanza delle procedure dei cambiamenti di utilizzo dei terreni a usi civici viene collegata dal giudice costituzionale con il principio di democraticità e partecipazione delle popolazioni interessate, dal momento che queste esercitano e concretizzano l’interesse generale agli usi civici; ne discende così la conferma che quando sono i cittadini ad attivarsi per gli interessi generali si realizza in altro modo il principio di democraticità, il quale è in grado di costituirsi come vincolo nei confronti delle autorità pubbliche che pretendono di averne disposizione.

 

Benché, dunque, la decisione specifica attenga a una materia molto particolare quale quella degli usi civici, non appare forzato poter ricavare alcuni elementi di valore generale per la trattazione giuridica della sussidiarietà orizzontale e, in particolare, due aspetti:


a) le pubbliche autorità e, perfino i legislatori, non possono disporre di interessi generali goduti in modo autonomo dai cittadini se non attraverso giustificata motivazione;


b) i procedimenti relativi al mutamento della natura degli interessi generali già goduti e tutelati dai cittadini non possono prescindere da un confronto con gli interessati per il principio di democraticità.