Legge regionale 12 maggio 2004, n.7

ARTICOLO 1

1. La Puglia, nell’unità e indivisibilità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.

2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.

3. La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana.

4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

 

ARTICOLO 8

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.

2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali all’esercizio dell’attività legislativa.

 

ARTICOLO 13

1. La Regione:

a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l’elemento essenziale della vita pubblica democratica;

b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;

c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.