In Jus 2004, pagg. 405 - 409

Il principio è dapprima esaminato nell’ambito delle funzioni: la sussidiarietà vale a colmare un vuoto funzionale tra Stati ed Unione Europea offrendo a quest’ultima la possibilità di estendere il proprio raggio d’azione e, d’altra parte, la sussidiarietà garantisce l’appartenenza delle stesse funzioni ai singoli Stati, confermandone così la relativa sovranità.

L’Autore si sposta poi verso il piano delle strutture istituzionali per ricostruire il processo formativo dell’ordinamento europeo valorizzandone come elemento base la libertà economica e come originaria finalità la solidarietà economica. E proprio del principio di solidarietà, la sussidiarietà si rivela essere la concretizzazione in termini di organizzazione sociale e politica.

Ma non solo; poiché un ordinamento caratterizzato da tale genesi non pare poter assicurare la propria democraticità nella coesistenza e divisione di funzioni ed apparati, così come invece avviene all’interno dei singoli stati nazionali, la sussidiarietà è invocata anche come garanzia della stessa democraticità.

In tali termini emerge la funzione istituzionale del principio in esame come “espressione e regola della congiunzione, all’interno di un nuovo federalismo, tra l’ordine economico della Comunità e l’ordine politico degli Stati nazionali”.

Infine l’Autore ricostruisce il legame esistente tra sussidiarietà e cittadinanza: la sussidiarietà limita la discrezionalità statale ed obbliga gli Stati al compimento dei loro fini, obbliga la Comunità ad intervenire in caso di inerzia degli stessi Stati e per il cittadino si traduce in un rafforzamento della propria libertà verso tutte le organizzazioni.