a cura di Federica Parisi

L’articolo 118, comma 4 della Costituzione, recita: ” Stato, Regioni, Città  metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà  ” .
Considerata la novità  che l’articolo 118 contiene, cioè riconoscere e legittimare l’azione autonoma dei singoli cittadini nell’interesse generale, l’autore si domanda quale sia il significato che si intende attribuire al principio di sussidiarietà  orizzontale ed alla disciplina che ne regola l’attuazione. In particolare, si domanda se tali attività  di interesse generale sono da intendersi come corrispondenti all’insieme delle attività  pubbliche, se queste siano anche funzioni in senso tecnico e se, infine, comprendano potestà  autoritative o solo servizi ed attività  esecutive o materiali.
L’autore, in particolare, nell’affrontare il problematico rapporto fra la sussidiarietà  orizzontale e la posizione dei privati nei confronti delle loro stesse attività  volte al perseguimento dell’interesse generale, si chiede come sia possibile stabilire se l’azione del privato sia nell’interesse generale, riportando l’esempio della finalità  assistenziale. In questo caso il fine perseguito dall’assistenza è pubblico non perché generale, ma perché individuato dalla legge e attribuito alle istituzioni pubbliche.
L’aspetto più delicato affrontato dall’autore è quello relativo alla possibilità  o meno di conciliare da un lato la libertà  delle istituzioni amministrative, a cui è attribuita la responsabilità  di definire l’ambito dell’interesse pubblico, e dall’altro l’autonomia del soggetto che si attiva in base al principio di sussidiarietà .
Per chiarire il problema in questione è opportuno distinguere l’entità  pubblica da quella privata ed i relativi interessi: il privato che vuole dedicarsi personalmente ad un’azione che abbia finalità  di interesse generale non può pensare di vedersi riconosciuta una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini e tanto meno, secondo questo autore, porsi in posizione egalitaria con le istituzioni pubbliche.
D’altro canto queste ultime a loro volta non possono intervenire sull’azione di quei soggetti che liberamente hanno deciso di attivarsi. L’elemento di equilibrio può trovarsi nella possibilità  di rendere l’autonoma azione dei cittadini attivi politicamente valutabile, rispettando al tempo stesso la responsabilità  delle istituzioni politiche e amministrative e l’espressione di libertà  dei cittadini attivi.
In tal modo, conclude l’autore, ” si tutela la libertà  di tutti ” .

Carlo Marzuoli, Sussidiarietà  e libertà , Estratto della Rivista di diritto privato n. 1/25, pag. 5-31