In Diritto Pubblico, 1/20002, pp. 51-84

Nella nostra normativa, il principio è sempre legato alla sussidiarietà  verticale

Ricostruita la visione liberale del principio di sussidiarietà enfatizzandone la valenza negativa che si riconosce in un dovere di non intervento del potere pubblico, analizzato lo stesso principio alla luce della dottrina sociale della Chiesa cattolica integrando così la portata astensionistica con la valenza positiva che sottolinea l’utilità e la necessità di un intervento statale a sostegno dell’attività degli individui, l’autrice evidenzia i tratti comuni e più rilevanti della nozione classica di sussidiarietà.

Si procede così leggendo e contestualizzando questa nozione nel piano cartesiano definito dai principi personalistico e pluralistico affermati nella Costituzione per evidenziare consonanze e possibili contrapposizioni. Si analizzano poi le diverse formulazioni del principio di sussidiarietà orizzontale proposte dalla legislazione italiana per sottolineare come emerga sempre uno stretto collegamento con la dimensione verticale dello stesso principio e come si ponga sistematicamente l’accento sulla valenza positiva.

Si deduce che in questa normativa la sussidiarietà non viene mai riproposta nella sua accezione classica completa, non viene mai indicata come criterio di riparto delle sfere di azione tra soggetti pubblici e soggetti privati, ma piuttosto appare come un principio volto a dettare regole sul modo di esercizio delle competenze pubbliche. In sostanza, risulta affermato il principio che impone all’intervento pubblico di svolgersi in modo da essere il più vicino possibile ai cittadini e si ribadisce la sua funzionalità allo sviluppo della personalità degli individui; anziché un approccio quantitativo, volto a definire “quanto pubblico” e “quanto privato”, si adotta un approccio qualitativo, volto ad analizzare i modi di svolgimento delle attività che perseguono gli interessi pubblici.

Preso atto della piena compatibilità tra tale significato del principio di sussidiarietà e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, l’autrice conclude soffermandosi sui principali problemi che si ritrovano nel momento in cui si abbandoni l’ambito della definizione del principio per passare a quello della sua applicazione.