In Diritto pubblico 1/2002, pp. 4-49.

La sussidiarietà  orizzontale, è il criterio per preferire i privati contro i poteri pubblici se, e solo se, questi ultimi non siano in grado di fare meglio rispetto ai primi

In altri termini, riportando l’analisi sul piano costituzionale e facendo riferimento all’ultimo comma dell’articolo 118 Cost, non tutte le “attività di interesse generale” assurgono a materia d’esame, bensì solo quella parte definita dai servizi sociali. Più in dettaglio, l’Autore studia alcuni settori quali la scuola, la sanità, l’assistenza e la previdenza sia argomentando la loro definizione quali “servizi sociali” sia interrogandosi sulla possibilità che il principio di sussidiarietà orizzontale vi trovi applicazione.

Il saggio, tuttavia, non è privo di una parte espressamente dedicata all’approfondimento del principio di sussidiarietà e, analizzandone la formulazione nell’ordinamento comunitario nonché in quello italiano, studiandolo sia nell’accezione verticale che in quella orizzontale, si propone di astrarne una definizione generale. Si scopre così che non è possibile attribuire al principio in esame una valenza sostanziale, bensì solo una portata procedurale: nella scelta tra diversi soggetti pubblici, così come in quella tra soggetti pubblici e privati cui si voglia attribuire una specifica attività, il principio di sussidiarietà, se applicabile, non ci dice direttamente a chi spetta compiere quell’attività, ma si propone di individuare il percorso argomentativo che è necessario svolgere per giungere a tale scelta. Volendo così definire la sussidiarietà orizzontale, questa appare come il criterio che porta a preferire i privati contro i poteri pubblici se, e solo se, questi ultimi non siano in grado di fare meglio rispetto ai primi.

Infine l’Autore precisa come, nel momento in cui si deve applicare il principio di sussidiarietà, nella argomentazione che questo stesso principio impone, non sia possibile prescindere da altri principi costituzionali né dalle disposizioni costituzionali o comunitarie che si rilevino pertinenti al caso. In particolare si analizza il rapporto tra il principio di sussidiarietà e quello di uguaglianza sostanziale e si illustra il percorso procedurale nel quale entrambi si concretizzano come vincoli argomentativi.