Tre commenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003

La Corte Costituzionale si pone come interprete delle nuove disposizioni costituzionali al fine di "riempire gli spazi vuoti" lasciati dal legislatore

Punto di partenza dei saggi è il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, che si pone come interprete delle nuove disposizioni costituzionali al fine di “riempire gli spazi vuoti” lasciati dal legislatore e di armonizzare e ricondurre ad unità il sistema delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 21.
Quirino Camerlengo sottolinea come la Corte abbia illuminato la “proiezione eclettica del canone della sussidiarietà verticale”, consentendo al principio stesso di affrancarsi dall’area delle funzioni amministrative, e trasformandosi da “criterio di esercizio” delle funzioni a “criterio di distribuzione dell’intera azione di governo”. L’analisi dell’Autore segue dettagliatamente il ragionamento della Corte Costituzionale, mettendo in risalto come il tragitto illuminato dalla sentenza ricostruisca una sorta di parallelismo, che opera però, questa volta, passando dalla funzione amministrativa a quella legislativa, e non viceversa. Il ruolo centrale è svolto quindi dal principio di sussidiarietà, che, posto a tutela di esigenze unitarie, assume una valenza dinamica. Elemento essenziale per il dispiegarsi di tale valenza procedimentale è la presenza di un’intesa tra Stato e Regione interessata. Il fattore di coesione è allora nell’accordo, espressione concreta del principio di leale collaborazione. I temperamenti previsti dalla Corte Costituzionale alla forza centripeta della sussidiarietà non sono comunque considerati sufficienti dall’Autore, il quale critica la procedimentalizzazione della sussidiarietà poiché “concepita in modo tale da svilire ulteriormente l’autonomia regionale”: spetta, infatti, alla Regione dimostrare la propria adeguatezza a svolgere una determinata funzione, qualora lo Stato intenda invece attrarre la medesima nella propria sfera di competenza. Tale inversione dell’onere della prova crea quella che nel saggio viene definita una “presunzione relativa di inadeguatezza dell’autonomia”.
Il principio di leale collaborazione e le forme dell’intesa sono l’oggetto principale del saggio di Fabio Cintioli, il quale ravvisa “bagliori di un potere costituente” nelle parole della Corte, che conferiscono alla sussidiarietà una valenza “procedimentale e consensuale”. Il metodo dell’intesa diviene criterio per un controllo ex ante di legittimità della legge statale; qualora, invece, tale metodo sia formalmente rispettato la Corte ha un margine di discrezionalità più ampio in quanto deve valutare il contenuto dell’accordo e stabilire se le aspettative regionali siano state salvaguardate. L’Autore osserva, quindi, come sia più difficile stabilire il rispetto ex post della leale collaborazione: l’analisi si concentra sull’esame dell’intesa di tipo debole e di tipo forte e sulle problematiche connesse alla loro interpretazione.
Prospettiva diversa è quella delineata nel proprio saggio da Enrico d’Arpe il quale definisce la sentenza 33 “un meteorite fumante nel mare magnum costituzionale” in quanto “la Corte ha sancito un principio in grado di scuotere dalle fondamenta il sistema normativo attualmente vigente”. La lettura che viene fatta della sentenza 33 è contro corrente rispetto agli altri saggi appena commentati: l’Autore vi intravede effetti dirompenti per quanto attiene il rapporto tra leggi statali e regionali, nel senso, però, che: “al di fuori di casi straordinari si chiarisce che è esclusa la facoltà dello Stato di dettare norme di dettaglio ‘cedevoli’, in attesa del varo delle leggi regionali, nelle materie di legislazione concorrente e qualsiasi norma ‘suppletiva’ negli ambiti residuali riservati alla legislazione esclusiva delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale”. Proprio sotto questo profilo D’Arpe conclude la sua analisi sollevando dubbi di legittimità costituzionale sia della legge n. 131/23 (cd legge La Loggia) che aveva preservato, invece, l’efficacia temporanea delle norme statali vigenti alla data 11 Giugno 23, anche se approvate dopo l’entrata in vigore della riforma del 21; sia di numerose disposizioni statali in rilevanti settori ordinamentali estranei alle materie riservate alla legislazione esclusiva ex art. 117, 2°comma, Cost.