Lo stato al servizio dei cittadini

La natura del «cinque per mille »

La sentenza

La Corte costituzionale respinge i ricorsi promossi da alcune Regioni con cui queste intendevano far valere l’illegittimità  costituzionale delle norme che consentono allo stato di utilizzare le risorse destinate dai contribuenti col versamento del «cinque per mille » sul gettito d’imposta ad associazioni o enti che svolgono attività  di carattere sociale o di ricerca, inclusi in uno specifico elenco.
Le Regioni, in particolare, contestavano che l’uso di queste risorse per il finanziamento di un fondo a destinazione sociale o di ricerca invade le competenze legislative e amministrative che la costituzione riserva loro negli articoli 117 e 118. Il giudice delle leggi, però, contesta questa ricostruzione mettendo in luce che nella circostanza lo stato, analogamente ad altre soluzioni sperimentate in passato, si limite a esercitare il ruolo di mandatario obbligato per legge tra i cittadini che liberamente destinano parte delle loro risorse e le associazioni o gli enti che vengono da questi individuati.

Il commento

In altre parole, in questo caso lo Stato svolge un ruolo di servizio, sia pure obbligato per legge, nei confronti dei cittadini a beneficio di soggetti che svolgono attività  di interesse generale, limitandosi semplicemente ad accertare che la dichiarazione di destinazione vi sia e che il soggetto beneficiario sia tra quelli inclusi nello specifico elenco. Non vi è alcuna attività  di valutazione preventiva da parte dello Stato, né la possibilità  di sovrapporre l’esercizio di una propria funzione: lo Stato svolge un ruolo di mero collegamento tra cittadini e associazioni o enti promotori di attività  di interesse generale.



ALLEGATI (1):