L ' impossibilità  di individuare un concetto " puro " di sussidiarietà  orizzontale emerge dalla neutralità  della trasposizione normativa, che consente varie interpretazioni difficilmente conciliabili

La “preminenza valoriale del singolo” conduce, attraverso un’analisi profonda della sussidiarietà che emerge dalle Encicliche, al contrasto tra libertà e dignità, in quanto la prima “può distruggere la seconda” perché “può risolversi anche nella scelta del male”. In tale prospettiva la sussidiarietà può porsi come strumento di conciliazione tra le istanze del singolo e i fini del corpo sociale, oppure come “modo di essere del pluralismo”, in cui il valore della dignità è letto in stretta connessione con il principio di solidarietà. Dalla lettura dei testi dell’Assemblea Costituente emerge un altro profilo ancora: l’esaltazione del “corpo intermedio”, in cui il singolo viene assorbito, e attraverso cui si afferma un nuovo modo di essere dell’ordinamento giuridico.

Un principio ordinatore delle competenze

Totalmente diverso è il quadro in cui si inserisce la sussidiarietà nella concezione liberale, nella sua formulazione classica che investe i rapporti economici. Anche in questo caso non può individuarsi un concetto univoco: la nozione di base, il principio di non ingerenza da parte dello Stato, non è un concetto attualmente applicabile. Il Prof. Staiano osserva che, differentemente dalla lettura cattolica, in questo ambito il principio di sussidiarietà si risolve in un principio ordinatore delle competenze, che guarda con ostilità ai corpi intermedi poiché “contrastanti con l’ideale de libero sviluppo del singolo”. Nelle “teorie della giustizia” e in quelle della “capacitazione” proprie della tradizione liberale emergono, poi, numerose contraddizioni analizzate dall’Autore, e pertanto non idonee a fondare una definizione normativa. Tale definizione, nel nuovo articolo 118 della Costituzione, è quindi il più neutrale possibile. La neutralità della trasposizione normativa genera una elasticità della norma che dà spazio a varie interpretazioni difficilmente conciliabili.

Una nuova concezione dei rapporti tra i cittadini e amministrazione

L’impossibilità di individuare un concetto “puro” di sussidiarietà orizzontale emerge attraverso la disamina delle definizioni e letture che sono state date al principio, ora visto come prioritario rispetto al principio di sussidiarietà verticale, ora inserito in una lettura logico-sistematica delle norme costituzionali, ora configurato come principio procedurale piuttosto che sostanziale.
Anche la concezione pervasiva del principio in esame è sottoposta a critica: la sua forte carica innovativa è, infatti, alla base di una nuova concezione dei rapporti tra i cittadini e amministrazione, rapporti che l’Autore considera inseriti in un “sistema reticolare” di tipo paritario, secondo un modello di “amministrazione capovolta” che rischia però di scivolare verso una “società corporatista”.
Non appare soddisfacente neanche la lettura del principio operata dal Consiglio di Stato, il quale attinge alle concezione sociologica di “cittadinanza societaria”, presentando aporie sul piano del metodo nell’individuazione dei limiti del principio di sussidiarietà che Staiano ben analizza.
Interessanti sono le conclusioni finali che sottolineano il ruolo del giurista come interprete del principio di sussidiarietà , di cui deve garantire una corretta applicazione all’interno del “sistema dei valori costituzionali”.

Sandro Staiano, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in www.federalismi.it 5/26