La struttura dei consorzi di bonifica, caratterizzata dalla commistione tra soggetti privati e pubblici, permette loro di esplicare un ruolo di rilievo nell’ ambito del nuovo modello di amministrazione che la riforma del Titolo V ha inteso attuare. Almeno questo é quanto auspicano i due autori, Alfonso Celotto e Franco Modugno, ipotizzando un loro ingresso in un Consiglio delle autonomie locali trasformato in organo dotato di maggiore flessibilità, capace sia di recepire in maniera migliore i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, contenuti nel dispositivo dell’articolo, sia di accogliere, accanto alle autonomie territoriali, le autonomie funzionali e sociali. I consorzi di bonifica potrebbero entrare a farne parte poiché rappresentano un raccordo tra sussidiarietà verticale, perseguibile anche da parte di autonomie locali non territoriali, in quanto enti rappresentativi di interessi territoriali e quella orizzontale, valorizzando le sinergie tra pubblico e privato.
L’intreccio tra pubblico e privato, quindi, rappresenta oggi una carta vincente. Non poteva dirsi lo stesso nel periodo antecedente alla riforma costituzionale del 21, quando l’importanza e l’attualità dei consorzi di bonifica é stata molte volte dimenticata. La stessa Consulta, in varie pronunce susseguitesi nel corso degli anni novanta (346 del 1994 e 326 del 1998) ha ridotto la portata ed il ruolo degli stessi "degradandoli" ad enti amministrativi delle Regioni, trascurando la loro autonomia, implicita nella natura di enti pubblici economici e la loro capacità di interloquire in prima persona non solo con le Regioni, ma con lo stesso Stato.
Tale qualificazione é stata, in primo luogo, il frutto di una "dimenticanza", poiché si è trascurato il dettato costituzionale dell’articolo 44, ove si stabilisce che la legge "promuove ed impone la bonifica delle terre", quali strumenti per consentire il "razionale sfruttamento del suolo" e, successivamente, della mera necessità di dover individuare il loro possibile inquadramento tra normative regionali e leggi quadro statali. Il rinnovato dispositivo dell’articolo 117 della Costituzione permette di comprendere come i consorzi di bonifica siano soggetti alla normativa statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e a quella concorrente per ciò che concerne il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali. I loro rapporti con lo Stato e le Regioni sono, però, caratterizzati dal riconoscimento della loro posizione istituzionale, la quale comporta l’esercizio di funzioni esecutive e programmatorie in materia di tutela del suolo, di quantità e qualità delle acque, della salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema agrario.
Funzioni aggiuntesi nel corso degli anni a quelle tradizionali ed originarie, ormai desuete, specchio di una concezione vitale della bonifica.
In tali rinnovati assetti il ruolo delle Regioni, non é sovraodinato ai consorzi, così come lo era precedentemente, almeno nell’ottica giurisprudenziale (poiché in quella legislativa la centralità dei consorzi di bonifica é stata continuamente affermata), ma é limitato agli indirizzi di politica generale, alla vigilanza ed al controllo.
Alfonso Cellotto, Franco Modugno, Valore costituzionale permanente ed attuale della bonifica a fronte della funzionalità e della sussidiarietà, in Studi parl. pol. costit., 22, 63 ss.