L’articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea contiene la formulazione giuridica del cosidetto principio di sussidiarietà:
“La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua competenza la Comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.”
I problemi interpretativi che l’Autore intende evidenziare derivano essenzialmente dalla natura paradigmatica ed originale della formulazione normativa, poiché il suddetto articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea contiene sia l’enunciazione del principio normativo, pur non descrivendolo, ma limitandosi a richiamarlo, sia la regola che permette di definirlo ed applicarlo. Eppure tale regola non esaurisce il campo d’applicazione del principio di sussidiarietà, non rappresenta l’unico modus operandi cui esso si riduce, non essendo uno dei principi normativi dai quali deriva una sola regola, che finisce per rappresentarne, quindi, la mera conseguenza.
Le altre regole in cui potrà esplicarsi dovranno, perciò, essere rintracciate di volta in volta nella prassi, successivamente all’attuazione di un’analisi tendente a verificare se esse siano riconducibili solo al principio suddetto o a più di uno. Tale analisi appartiene alle tecniche epistemologiche e presuppone, di per sé, una prima interpretazione, in quanto per individuare il principio cui una regola rinvia occorre “generalizzare la norma eliminando i caratteri non essenziali”, ma la connotazione di essenzialità è frutto di una scelta dell’interprete.
Quindi l’intenzione del legislatore comunitario, consistente nella volontà di semplificare e rendere immediatamente comprensibile il principio di sussidiarietà, che di per sé, come afferma lo stesso Costanzo, non ha contenuto, risulta tradita poiché una seppur minima opera di esegesi è ineliminabile e strettamente connessa a qualsiasi normativa. Nemmeno i cosiddetti preamboli, infatti, nonostante, soprattutto in ambito comunitario, siano entrati pienamente a fare parte delle tecniche legislative, riescono ad eliminare o incanalare l’operazione interpretativa, risultando, piuttosto, utili a costituire principi ulteriori.
In questi casi il legislatore diviene anche un interprete non sempre in grado, però, di portare razionalità al sistema, come avrebbero voluto i giuristi illuministi, poiché comunque introduce un nuovo elemento che va a sconvolgere un equilibrio preesistente, adducendo irrazionalità.
Angelo Costanzo, Logica del principio di "sussidiarietà" e questioni di tecnica legislativa, in Justitia, n.3/2, 35 ss.