Per dare un assetto stabile a un istituto attivo

Per poter beneficiare del cinque per mille gli enti interessati dovranno essere iscritti in un " elenco dei beneficiari " .

Di questo tema Labsus si era già occupato nel 26 con un editoriale del suo Presidente, Gregorio Arena. In quella occasione si era sottolineata la contiguità teorica tra il principio di sussidiarietà e questo istituto e la sua importanza per dare linfa a tante iniziative di cittadini attivi. Oggi la proposta dell’Intergruppo sembra confermare quella intuizione. E, siccome l’Intergruppo annovera tra i suoi aderenti ben 32 parlamentari di maggioranza e opposizione, il provvedimento potrebbe essere approvato in tempi brevissimi. Questo in teoria. Ma di questi tempi nulla è scontato nel Parlamento italiano.

I soggetti beneficiari

Il ddl individua innanzitutto i soggetti ammessi alla ripartizione del cinque per mille dell’Irpef in base alle scelte dei contribuenti. I soggetti ammessi alla ripartizione del cinque per mille sono:
– le Onlus, comprese quelle di diritto e quelle parziali (articolo 1, commi 8 e 9 del Dlgs 46/97);
– le associazioni di promozione sociale iscritte agli albi nazionale e regionali (legge 383/2);
– le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel sociale (articolo 1, comma 1, lettera a) del Dlgs 46/97);
– le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; gli enti di ricerca scientifica e le università; gli enti di ricerca sanitaria.
Scompaiono, dunque, i Comuni. E questo dispiace in quanto la permanenza dei Comuni nella lista dei soggetti ammessi, se legata alla devoluzione delle relative somme a programmi di sostegno alla cittadinanza attiva, potrebbe rappresentare una modalità per "favorire" le iniziative dei singoli cittadini.
Ed è prevista una stretta anche per gli enti di ricerca. E di questi tempi proprio non ci vorrebbe. Fatto si è che non sarà consentita la presenza di uno stesso nominativo in più elenchi. E, dunque, un ente operante nel settore della ricerca scientifica non potrà essere iscritto anche fra i soggetti no-profit.

Un albo ma nessuna soglia

Per poter beneficiare del cinque per mille gli enti interessati dovranno essere iscritti in un “elenco dei beneficiari”. La prima iscrizione avverrà per via telematica, mediante inserimento di tutti i dati relativi all’ente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La volontà di rimanere inclusi all’interno dell’elenco dovrà essere confermata sempre per via telematica. Non è prevista una soglia minima per accedere al contributo. Ciascun ente inserito nell’elenco avrà diritto ai fondi del cinque per mille in proporzione al numero dei contribuenti che lo hanno selezionato.

Time is money

Le domande dovranno arrivare ogni anno entro il 2 febbraio, ed entro il 25 l’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l’elenco, che raggiungerà la sua versione definitiva entro il 1 marzo. Entro il 3 giugno del solo primo anno di iscrizione i rappresentanti legali dell’ente dovranno presentare l’autocertificazione del possesso dei requisiti. In seguito, sarà sufficiente comunicare solo le variazioni dei dati. Maggiore certezza sulla corresponsione delle somme ai beneficiari in quanto essa dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la destinazione. In caso di ritardo, saranno dovuti gli interessi legali, a partire dal 31 marzo.

Rendicontazione?

Gli enti che riceveranno un importo superiore a 5mila euro saranno tenuti a pubblicare online un bilancio-rendiconto relativo all’esercizio in cui hanno ricevuto i fondi. La rendicontazione è necessaria perché consentirà ai contribuenti di verificare come i fondi vengono spesi ed eventualmente decidere di selezionare gli stessi o altri enti beneficiari. Ma probabilmente non basta. Occorrerebbe anche prevedere meccanismi, preferibilmente decentrati, per consentire un monitoraggio costante sulla qualità delle attività finanziate e la valutazione dei risultati delle medesime attività.