Un nesso inscindibile (6)

In senso prosociale la sussidiarietà  è pensabile solo nella prospettiva dei beni comuni

In generale, vale che la sussidiarietà è un principio molto ampio ed anche poco specificato di organizzazione e di divisione del lavoro, che richiede molto affinamento in ogni contesto locale. Molto dipende appunto da come questo è costruito, da quali risorse autonome dispone, della sua storia pregressa di attivazione. Certo la sussidiarietà apporta un suo impulso ai processi locali (nel senso di contesti definiti a un certo livello di competenza). Aiuta a ridefinire le pratiche correnti e sollecita molte innovazioni, rende pensabili molte cose fino allora incredibili. Ma l’esito resta molto dipendente appunto dai caratteri del contesto. La dipendenza dal contesto può essere vista anche in positivo, in quanto trasforma il principio astratto in un criterio pragmatico per un fare socialmente responsabile.
Quindi la declinazione “locale” è parte integrante dell’idea di sussidiarietà, come potenziale, ma insieme un suo confinamento. Si tratta di vedere se il principio è/ha una forza sufficiente a smuovere il locale, o se non ne venga fagocitata. La sussidiarietà come principio è norma e criterio deontologico di policy, mentre i processi locali sono sociali in senso forte, e sono perfettamente in grado di stravolgere la sussidiarietà. Anche in seguito ad un assetto istituzionale incompiuto e ridondante in Italia le esperienze fatte finora – ma siamo alla prima fase di sperimentazione – mostrano le potenzialità ma anche i limiti e i limiti stanno sia nell’astrattezza del criterio sia nella forza dei processi sociali (e istituzionali) locali. Cosa potrebbe facilitare invece un incontro produttivo? La disponibilità di beni comuni locali e sovralocali. Ovvero la capacità dei locali di riconoscerli come risorsa ed averne cura. La sussidiarietà infatti evoca, tra i tanti problemi, quello della responsabilità.

La sussidiarietà responsabilizza

Come in ogni agire in rete la questione è sempre un po’ aperta, perché non valgono i criteri di un’organizzazione chiusa ed autoreferenziale. Le scelte collettive vengono fatte in modo plurale in un processo non sempre trasparente, e quindi chi sarà poi il responsabile degli esiti? E magari dei conseguenti costi sociali? Ora la responsabilità è propria di un agire competente e questo a sua volta rinvia a capacità individuali e collettive e a un atteggiamento “responsabile” (verso il sistema locale, ma anche in un percorso translocale, oggi necessariamente), che è parte costitutiva del capitale sociale locale.
La sussidiarietà responsabilizza, ma per farlo deve contare su punti di appoggio già responsabilizzati in qualche misura incipiente. La controprova è che nei contesti molto degradati in cui il senso di responsabilità collettiva è assente (anche nell’agire istituzionale) e prevale un accanito opportunismo sia sociale che istituzionale non vi è presa per il principio di responsabilità e la sussidiarietà facilmente degrada a strumento di potere. Questa dipendenza di sussidiarietà dal suo contesto applicativo può essere considerata una debolezza, in quanto il suo successo viene a dipendere da risorse altre. Perfino quelle che essa comunque sollecita potrebbero non bastare per il compito. Si può concludere per intanto che già in questa prospettiva la sussidiarietà o si colloca compiutamente nell’universo dei beni comuni con i quali – come si vede – ha una scambio intenso o deperisce.

La sussidiarietà in senso prosociale

Questo passaggio sarebbe facilitato da una concezione meno formale e più socializzata di sussidiarietà, che la vede appunto dentro l’enciclopedia dei beni comuni che costruiscono legami sociali. Se letta invece, come nelle interpretazioni più ufficiali, come principio costituzionale che autorizza e pretende la recessione delle funzioni pubbliche e quindi del patrimonio dei beni pubblici a favore di un privato per quanto sociale lo vogliamo pensare, c’è il rischio che la sussidiarietà come principio venga sterilizzato a regolazione di rapporti interistituzionali e, sul campo, invece come autorizzazione a nuovi mercati. La sussidiarietà in senso prosociale che sto suggerendo è pensabile solo nella prospettiva dei beni comuni, specie di quelli cognitivi, normativi e virtuali di cui abbiamo sempre più bisogno. E che essendo i più fragili spesso non sappiamo cogliere o sviluppare (su questa classe di beni tornerò in un prossimo intervento). Questo ancoraggio rivela lati inediti della sussidiarietà e ne può esplicitare molte virtù, può anche aiutare a combattere il limite della dipendenza dal contesto. Per praticare la sussidiarietà occorre diventare (più) capaci, ma la sussidiarietà come bene comune può sollecitare l’intera enciclopedia dei beni a favore di tale processo emancipativo da dipendenze e cattive abitudini, così diffuse nei nostri sistemi locali.

Altri due limiti

Accenno ad altri due “limiti”, sempre per rafforzare la mia argomentazione. La sussidiarietà viene incorporata in sistemi locali che tendono ad autonomizzarsi rispetto all’ordinamento scalare in cui sono inseriti. Come è noto si parla di livelli di governo, da intendere come alti/bassi, centrali/periferici, e così via. Nel sistema di sussidiarietà le relazioni tra livelli non sono più (direttamente) gerarchiche, ma restano molte dipendenze, in primo luogo fiscali, e poi incide sempre più la scala dei processi e delle materie. Ogni livello pensa che vi sia un’ontologia degli oggetti e dei processi decisionali appropriata a sé stesso, in quanto distinta dal resto. Vorrebbe autonomia e pretende appunto un certo grado di indipendenza, distacco e perfino separazione dal resto. Le tendenze attuali al localismo rafforzano questa inclinazione, che sabota il principio di responsabilità e rende complicata la divisione del lavoro tra livelli. I problemi di trasversalità decisionale tra livelli e spesso anche su più scale sono all’ordine del giorno. Ancora una volta: se la sussidiarietà è in grado di sollecitare il capitale sociale locale essa aiuta a identificare le forme e i modi della cooperazione interistituzionale evitando l’isolazionismo a riccio, ricordando che le materie sociali sono fluide, pervasive, non confinabili se non puntualmente. Si pensi al rischio di trattare le questioni ambientali con una Salami-taktik, dando a ciascuno il suo ma togliendo il tutto, cioè l’ecosistema a tutti. In questa prospettiva la sussidiarietà è un criterio potente se, con l’aiuto di tutti gli altri beni comuni, aiuta a decostruire ogni -ismo: localismo, individualismo, privatismo, secessionismo.

Sussidiarietà e altri principi costituzionale

Un secondo problema concerne il modo in cui la sussidiarietà come principio è tenuto a cooperare con altri principi di livello costituzionale. Solo la piena rispondenza delle pratiche ispirate dalla sussidiarietà a tali principi è in grado di fornire una legittimazione, che non si limiti al suo riconoscimento come principio di organizzazione dell’azione pubblica. Sappiamo che anche nelle pratiche di sussidiarietà più minute in verità si discute di principi, regole, standard. E che sempre – come hanno mostrato bene i lavori di L. Boltansky – ha luogo, specie in presenza di conflitti, una salita verso il generale e l’universalizzabile. In questi passaggi i principi costituzionali offrono un appiglio sicuro. Ma il lavoro ermeneutico, la discussione pubblica seguita da deliberazione, è difficile e oscura. Anche qui se cittadini o organizzazioni del III settore o esponenti istituzionali sono competenti, tale percorso è praticabile e diventa anche produttivo. Sappiamo da tanti esempi recenti, come nel caso estremo dei rifiuti in Campania, che quel percorso spesso non è neppure iniziato e comunque ha molti avversari. Ma il raccordo con i principi costituzionali serve anche ad evitare che uno di essi prenda il sopravvento, e in questo anche la sussidiarietà deve essere capace di darsi limiti, da ricercare volta per volta, in modo pragmatico e in un processo esplorativo di potenziali. La sussidiarietà è una modalità di contemperamento tra pretese legittime e, in questo senso, è il trattamento di questioni conflittuali secondo criteri condivisi di giustizia. Dietro i principi costituzionali di riferimento si intravvedono beni comuni all’opera: nelle menti e nelle mani degli attori, nei contesti, negli ordinamenti, nelle “regole del gioco”. La sussidiarietà evoca tutto un mondo normativo – anche in questa relazione con beni costituzionali – che l’accompagna e la rafforza. Se prende sul serio le parole responsabilità, livello, principio. Non può che far bene alla sua salute.

(La seconda parte di questo intervento sarà dedicata allo status di bene comune della sussidiarietà).