L ' Avcp interpreta in senso estensivo il codice dei contratti

L ' impresa sociale può legittimamente partecipare alla gara indetta per l ' espletamento di un servizio di utilità  sociale

Contenzioso

Nella fattispecie del caso in esame, l’impresa Ecologica s.r.l. aveva segnalato alla stazione appaltante l’impossibilità , per A.fo.r.i.s. (Agenzia di formazione e ricerca per lo sviluppo sostenibile) mandataria e Ambiente Italia s.r.l. mandante di partecipare alla gara di appalto per l’affidamento del SGA. Il bando di gara specificava che alla procedura concorsuale “possono partecipare imprese singole o raggruppate e soggetti di cui all’art. 9, lett. d), e), f), g) h) del Decreto legislativo n. 163 del 26. L’rti avente come mandatario l’ A.fo.r.i.s. non sembrava rientrare tra i soggetti di cui alla lettera g) del decreto legislativo 163/26, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso decreto in oggetto. Infatti, l’impresa A.fo.r.i.s. ha la forma giuridica di ” impresa sociale”, risultando soggetto senza scopo di lucro, come specificato dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 26, (GU n. 97 del 27 aprile 26) recante la disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge n. 118 del 13 giugno 25.
L’Amministrazione comunale si era difesa, evocando la giurisprudenza dellaUE 1 e la sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1996 C-35/ del 18 giugno 1998 ” nella nozione “di impresa” deve ritenersi compresa qualsiasi entità  che eserciti ” un’attività  economica, a prescindere dallo status giuridico della stessa e dalle eventuali modalità  di finanziamento. Cosicché è economica qualsiasi attività  organizzata consistente nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato ” .
L’Autorità , nell’elaborare il suo parere in merito, ha stabilito innanzitutto che l’rti, con a capo la A.fo.ri.s., rientra tra i soggetti di cui alla lettera g) dell’art 9 del decreto legislativo 163/26, e di conseguenza l’insussistenza della questione sollevata.
Il secondo aspetto, sul quale si è incentrato il gravame, riguarda la possibilità  di concorrere ad una gara per l’rti avente come mandataria una ” impresa sociale”. A parere dell’Autorità , questo aspetto non sembra costituire un ostacolo all’aggiudicazione dell’appalto, in quanto, come da statuto, l’impresa ” esercita la sua attività , senza scopo di lucro, in via stabile e principale, nei settori individuati dall’art. 2, lett. d) educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 23, ed e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ai sensi della legge n. 38 del 15 dicembre 24, e del decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 26 ” .
Questi ” operatori economici ” possono esercitare attività  di impresa dando attuazione pratica alla nozione di ” impresa sociale ” . La normativa in questione riconosce la legittimazione a esercitare in via stabile e principale un’attività  economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità  sociale. Questa attività  è diretta a realizzare finalità  di interesse generale e con particolari requisiti, indicati negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 26. ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1128 del 25 febbraio 29). Ne consegue che, in virtù della disciplina vigente, l’impresa sociale A.fo.ri.s., in qualità  di mandataria della rti A.fo.ri.s – Ambiente Italia s.r.l., può legittimamente partecipare alla gara indetta per l’espletamento di un servizio di utilità  sociale.

Commento

La decisione della Avcp, è fondamentale per affrontare un tema che ad oggi risulta essere di grande attualità , quello delle imprese sociali.
L’Autorità , statuendo che le imprese sociali possono partecipare alle procedure per l’affidamento del servizio di implementazione del sistema di gestione ambientale dei comuni e degli altri enti locali, ha offerto un notevole contributo al riconoscimento della qualità  ‘economica’ dell’attività  delle imprese dirette a realizzare finalità  di interesse generale.
Le imprese sociali si sono ormai ritagliate un proprio spazio nel ” mercato ” , vista la crescita della domanda di servizi di utilità  sociale, da una parte, e la crisi fiscale dei sistemi di welfare, dall’altra. E’ un tipo di impresa che, in tempi di difficoltà  e di crisi, potrebbe svolgere una funzione rilevante per il risanamento del sistema economico e di benessere diffuso. Questo per ragioni molto semplici: le imprese sociali, piuttosto che un profitto ai ” proprietari ” , sono generalmente caratterizzate da processi decisionali democratici volti a favorire una dinamica partecipativa dei portatori di interesse. La tutela e promozione degli interessi dei cittadini in generale, o di specifici gruppi, rappresentano la ratio di un sistema che inevitabilmente volge al cosiddetto bene comune.
Il riconoscimento della legittimità  della partecipazione alla gara per l’affidamento di un servizio, ad una impresa sociale, come alla pari di una impresa economica, comunemente considerata, è fondamentale per lo sviluppo di un sistema economico basato sulla prevalenza di principi sociali a tutela dei cittadini e dei servizi di pubblica utilità . L’affidamento del servizio di implementazione del sistema di gestione ambientale anche alle ” imprese sociali ” , per loro natura fondate sulla condivisione di valori sociali e di promozione degli interessi dei cittadini in generale, è coerente con la teoria del modello di società  basato sulla sussidiarietà .
A conferma del superamento, come già  esaminato in questa rivista (vedi Cons. St., Sez. V, 26 agosto 21, n. 5956), dei limiti applicativi del decreto legislativo 163/26, questo parere è antesignano di un orientamento volto al favorire l’ingresso nel mercato delle ” imprese sociali ” per l’affidamento di servizi di pubblica utilità .
1 Occorre ricordare anzitutto che, per giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità  che eserciti un’attività  economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità  e dalle sue modalità  di finanziamento (sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/9, Hà¶fner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21; 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération franà§aise des sociétés d’assurances e a., Racc. pag. I-413, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, Racc. pag. I-7119, punto 21), e che costituisce un’attività  economica qualsiasi attività  che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7).



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