Consorzi ambientali tra autonomia privata e poteri di vigilanza pubblica

Il principio di sussidiarietà  orizzontale previsto dall ' art. 118 Cost. non implica la totale mancanza di controlli da parte degli organi di governo degli enti pubblici o l ' esclusione di qualsiasi potere di vigilanza sui consorzi ambientali

 

La sentenza

COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, impugna il Decreto n.176/2013 di ” Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi… ” adottato dal Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e ne chiede l’annullamento. Tale provvedimento, che ha base normativa nell’art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, ” Norme in materia ambientale ” , disciplina la costituzione di consorzi operanti su tutto il territorio nazionale per ciascun materiale di imballaggio, stabilendo tra l’altro che essi abbiano personalità  giuridica di diritto privato senza fini di lucro e siano retti da uno statuto adottato in conformità  ad uno schema tipo redatto dai Ministeri resistenti.
Per questi motivi COREPLA, soggetto che opera con personalità  di diritto privato, impugna l’atto sotto il profilo sia procedimentale che di merito in quanto lo schema tipo di statuto allegato al decreto impugnato sarebbe lesivo per il consorzio stesso investendo la sua governance e quindi inficiandone la libertà  di autodeterminazione.
Il Collegio respinge la questione nel merito.

Il commento

Per quanto attiene in particolare ai vizi di merito sollevati, il Collegio giudicante rileva che secondo l’art. 223 del d.lgs. n. 152/2006 i Consorzi di gestione degli imballaggi, seppur avendo personalità  giuridica di diritto privato, perseguono ” funzioni di interesse generale per l’intera collettività  ed hanno dunque rilievo pubblicistico nel campo ambientale ” , in quanto contribuiscono alle finalità  essenziali di protezione ambientale e di tutela della salute umana.
Tale rilevanza pubblicistica, rinvenibile sia nella costituzione ex lege dei consorzi stessi, sia nel fatto che i mezzi finanziari cui attingono provengono in larga parte dall’applicazione di un contributo ambientale a carico dei cittadini, giustificherebbe ampliamente sia i poteri di vigilanza esercitati dal Ministero sia quindi la limitazione statutaria imposta mediante l’adeguamento allo schema tipo predisposto.
Si perviene alle stesse conclusioni, in particolare, anche nell’ottica del principio di sussidiarietà  orizzontale, previsto dall’art. 118 Cost, che non potendosi disgiungere dagli altri principi costituzionali che reggono l’attività  della pubblica amministrazione, ed in particolare dal principio di ” buon andamento ” , indica senz’altro l’obbligo da parte dei soggetti pubblici a non ostacolare l’attività  dei cittadini a sfondo sociale, ma non certamente la totale mancanza di controlli da parte degli enti stessi o l’esclusione di qualsiasi potere di vigilanza, che invece nel caso di specie il collegio ritiene non abbiano compresso oltre i limiti consentiti l’autonomia privata ed organizzativa dei consorzi stessi.
L’ingerenza operata con la predisposizione dello statuto tipo infatti non travalica il dettato di legge in quanto determinata essenzialmente da esigenze di semplificazione, coordinamento ed uniformità , e costituisce per questo una congrua estrinsecazione del potere di vigilanza ministeriale escludendosi cosìl’indebita invasione dell’autonomia privata, dato proprio il rilievo pubblicistico delle funzioni esercitate dai consorzi stessi.

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