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	<title>Labsus Papers Archivi - Labsus</title>
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	<title>Labsus Papers Archivi - Labsus</title>
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		<title>Labsus Ricerche – Fascicolo n. 1/2026</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/labsus-ricerche-fascicolo-n-1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Labsus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[labsus paper]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Indice Salvatore Amato L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali pp. 1 – 18 Sara Ciccarese Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione pp. 19 – 27 Valentina Galvan Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo pp. 28 – 51 Pierfilippo Gatti I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità pp. 52 – 77 Enrico Guerrieri Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale pp. 78 – 98 Scarica il primo fascicolo della Rivista Labsus Ricerche del 2026. Scarica i singoli contributi di ricerca: L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali di Salvatore Amato; Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione di Sara Ciccarese; Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo di Valentina Galvan; I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità di Pierfilippo Gatti;  Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale di Enrico Guerrieri Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/labsus-ricerche-fascicolo-n-1-2026/">Labsus Ricerche – Fascicolo n. 1/2026</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Indice</h4>
<p>Salvatore Amato<br />
<strong>L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali<br />
</strong>pp. 1 – 18</p>
<p>Sara Ciccarese<br />
<strong>Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione<br />
</strong>pp. 19 – 27</p>
<p>Valentina Galvan<br />
<strong>Il fragile <em>limen</em> tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo<br />
</strong>pp. 28 – 51</p>
<p>Pierfilippo Gatti<br />
<strong>I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità<br />
</strong>pp. 52 – 77</p>
<p>Enrico Guerrieri<br />
<strong>Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale<br />
</strong>pp. 78 – 98</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Scarica il <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/Labsus-paper_1_2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">primo fascicolo della Rivista Labsus Ricerche del 2026</a>.</em></strong></p>
<p><strong><em>Scarica i singoli contributi di ricerca:</em></strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.labsus.org/2026/06/lamministrazione-condivisa-nella-prospettiva-della-gestione-dei-beni-comuni-il-caso-delle-acque-termali/" target="_blank" rel="noopener">L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali</a> di Salvatore Amato;</li>
<li><a href="https://www.labsus.org/2026/06/le-comunita-culturali-modelli-ed-esiti-della-partecipazione/" target="_blank" rel="noopener">Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione</a> di Sara Ciccarese;</li>
<li><a href="https://www.labsus.org/2026/06/il-fragile-limen-tra-dentro-e-fuori-nella-coprogettazione-della-casa-circondariale-di-spini-di-gardolo/" target="_blank" rel="noopener">Il fragile <em>limen</em> tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo</a> di Valentina Galvan;</li>
<li><a href="https://www.labsus.org/2026/06/i-privati-nella-normativa-sui-beni-culturali-quali-promotori-di-sviluppo-materiale-e-spirituale-della-comunita/" target="_blank" rel="noopener">I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità</a> di Pierfilippo Gatti;</li>
<li><strong> </strong><a href="https://www.labsus.org/2026/06/amministrazione-condivisa-e-case-della-comunita-singoli-e-associati-nellattuazione-della-riforma-dellassistenza-territoriale/" target="_blank" rel="noopener">Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale</a> di Enrico Guerrieri</li>
</ul>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/labsus-ricerche-fascicolo-n-1-2026/">Labsus Ricerche – Fascicolo n. 1/2026</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/lamministrazione-condivisa-nella-prospettiva-della-gestione-dei-beni-comuni-il-caso-delle-acque-termali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Acque termali]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[funzione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà  orizzontale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo di Salvatore Amato, dal titolo &#8220;L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche. Abstract Il contributo si propone di analizzare la gestione del bene “acqua termale”, inteso nel contesto ordinamentale italiano, come bene pubblico naturale a destinazione speciale. L’indagine muove dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento – dalla legislazione storica (R.D. 1924/1919) in materia mineraria alla disciplina più recente (L. 323/2000, d.lgs. 152/2006 e normative regionali) – evidenziando come il bene “acqua termale” si caratterizzi per una pluralità di interessi pubblici coinvolti: tutela della salute, sviluppo economico-territoriale, promozione turistica e salvaguardia ambientale. In primo luogo, sarà posta al centro la funzione sociale del bene acqua termale, esaminata nella duplice dimensione sanitaria e socio-economica. Da un lato, l’acqua termale assurge a strumento di tutela della salute, in quanto inserita nei livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale e fruibile attraverso il sistema di accreditamento degli stabilimenti termali. Dall’altro, essa rappresenta un volano di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio, con effetti sulla filiera turistica e culturale e, dunque, sul tessuto socio-economico delle comunità insediate. Tale funzione sociale richiede un bilanciamento costante tra esigenze di conservazione del bene e necessità di sfruttamento economico, in un’ottica di sostenibilità. In secondo luogo, l’analisi si soffermerà sulle modalità di gestione del bene. Lo strumento centrale rimane la concessione amministrativa, quale titolo autorizzatorio per l’estrazione e lo sfruttamento delle acque minerali e termali. La competenza al rilascio dei titoli appartiene alle Regioni, le quali, in attuazione del principio di autonomia e decentramento, possono definire requisiti, durate e condizioni di esercizio, nonché delegare funzioni agli enti locali. Le modalità di gestione si articolano tra usi generali e particolari, con la possibilità di configurare forme di utilizzo promiscuo del bene, idonee a contemperare fruizione collettiva e sfruttamento economico. In terzo luogo, particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione dello spazio giuridico per l’amministrazione condivisa del bene, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale. L’attuale quadro normativo, pur non prevedendo espressamente modelli strutturati di co-gestione, consente di ipotizzare margini di apertura alla partecipazione di soggetti privati, comunità locali, enti del terzo settore e operatori economici attraverso strumenti quali convenzioni, partenariati pubblico-privati e regolamenti locali di collaborazione. L’analisi verificherà dunque se e in quale misura l’ordinamento vigente offra spazi concreti per l’attuazione di forme collaborative, idonee a valorizzare il ruolo dei cittadini e delle comunità nella cura e gestione di una risorsa di rilievo essenziale, coniugando esigenze di efficienza amministrativa e tutela dell’interesse generale. Il percorso si concluderà con una riflessione sulle prospettive evolutive del settore, mettendo in evidenza come l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale possa costituire la chiave per un modello innovativo di governo del bene acqua termale, fondato sulla cooperazione tra istituzioni e società civile e capace di garantire, al contempo, la tutela della funzione sociale, l’equilibrio ambientale e lo sviluppo sostenibile dei territori. Sommario 1. Amministrazione condivisa: nozione e fondamento giuridico. &#8211; 2. L’amministrazione condivisa nella gestione delle risorse comuni. &#8211; 3. L’amministrazione condivisa nella gestione dei beni comuni: le acque termali. &#8211; 3.1. Profili giuridici delle acque termali nel sistema dei beni pubblici. &#8211; 3.2. La funzione sociale delle acque termali e il bilanciamento di interessi. &#8211; 3.3. Bilanciamento degli interessi pubblici e amministrazione condivisa nella governance delle acque termali. &#8211; 4. Conclusioni. Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/lamministrazione-condivisa-nella-prospettiva-della-gestione-dei-beni-comuni-il-caso-delle-acque-termali/">L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di Salvatore Amato, dal titolo &#8220;L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche.</p>
<h4>Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">Il contributo si propone di analizzare la gestione del bene “acqua termale”, inteso nel contesto ordinamentale italiano, come bene pubblico naturale a destinazione speciale. L’indagine muove dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento – dalla legislazione storica (R.D. 1924/1919) in materia mineraria alla disciplina più recente (L. 323/2000, d.lgs. 152/2006 e normative regionali) – evidenziando come il bene “acqua termale” si caratterizzi per una pluralità di interessi pubblici coinvolti: tutela della salute, sviluppo economico-territoriale, promozione turistica e salvaguardia ambientale.<br />
In primo luogo, sarà posta al centro la funzione sociale del bene acqua termale, esaminata nella duplice dimensione sanitaria e socio-economica. Da un lato, l’acqua termale assurge a strumento di tutela della salute, in quanto inserita nei livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale e fruibile attraverso il sistema di accreditamento degli stabilimenti termali. Dall’altro, essa rappresenta un volano di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio, con effetti sulla filiera turistica e culturale e, dunque, sul tessuto socio-economico delle comunità insediate. Tale funzione sociale richiede un bilanciamento costante tra esigenze di conservazione del bene e necessità di sfruttamento economico, in un’ottica di sostenibilità.<br />
In secondo luogo, l’analisi si soffermerà sulle modalità di gestione del bene. Lo strumento centrale rimane la concessione amministrativa, quale titolo autorizzatorio per l’estrazione e lo sfruttamento delle acque minerali e termali. La competenza al rilascio dei titoli appartiene alle Regioni, le quali, in attuazione del principio di autonomia e decentramento, possono definire requisiti, durate e condizioni di esercizio, nonché delegare funzioni agli enti locali. Le modalità di gestione si articolano tra usi generali e particolari, con la possibilità di configurare forme di utilizzo promiscuo del bene, idonee a contemperare fruizione collettiva e sfruttamento economico.<br />
In terzo luogo, particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione dello spazio giuridico per l’amministrazione condivisa del bene, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale. L’attuale quadro normativo, pur non prevedendo espressamente modelli strutturati di co-gestione, consente di ipotizzare margini di apertura alla partecipazione di soggetti privati, comunità locali, enti del terzo settore e operatori economici attraverso strumenti quali convenzioni, partenariati pubblico-privati e regolamenti locali di collaborazione. L’analisi verificherà dunque se e in quale misura l’ordinamento vigente offra spazi concreti per l’attuazione di forme collaborative, idonee a valorizzare il ruolo dei cittadini e delle comunità nella cura e gestione di una risorsa di rilievo essenziale, coniugando esigenze di efficienza amministrativa e tutela dell’interesse generale.<br />
Il percorso si concluderà con una riflessione sulle prospettive evolutive del settore, mettendo in evidenza come l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale possa costituire la chiave per un modello innovativo di governo del bene acqua termale, fondato sulla cooperazione tra istituzioni e società civile e capace di garantire, al contempo, la tutela della funzione sociale, l’equilibrio ambientale e lo sviluppo sostenibile dei territori.</p>
<h4>Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. Amministrazione condivisa: nozione e fondamento giuridico. &#8211; 2. L’amministrazione condivisa nella gestione delle risorse comuni. &#8211; 3. L’amministrazione condivisa nella gestione dei beni comuni: le acque termali. &#8211; 3.1. Profili giuridici delle acque termali nel sistema dei beni pubblici. &#8211; 3.2. La funzione sociale delle acque termali e il bilanciamento di interessi. &#8211; 3.3. Bilanciamento degli interessi pubblici e amministrazione condivisa nella <em>governance</em> delle acque termali. &#8211; 4. Conclusioni.</p>
<p><em><strong>Scarica <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/S_Amato_Lamministrazione-condivisa-nella-prospettiva-della-gestione-dei-beni-comuni-Labsus_giugno-2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/lamministrazione-condivisa-nella-prospettiva-della-gestione-dei-beni-comuni-il-caso-delle-acque-termali/">L’amministrazione condivisa nella prospettiva della gestione dei beni comuni: il caso delle acque termali</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/amministrazione-condivisa-e-case-della-comunita-singoli-e-associati-nellattuazione-della-riforma-dellassistenza-territoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Guerrieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[case della comunità]]></category>
		<category><![CDATA[comunità ]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo di Enrico Guerrieri, dal titolo &#8220;Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche. Abstract Il contributo si propone di svolgere alcune riflessioni in merito alla rilevanza costituzionale del modello di amministrazione condivisa attraverso una rilettura della storica sentenza n. 131/2020 della Corte alla luce della riforma della assistenza territoriale. In particolare, il proposito è quello di analizzare il modello delle Case della Comunità ed il potenziale ruolo che la persona e le comunità possono assumere all’interno della riforma del sistema sanitario territoriale. Alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale e delle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale, si tenterà di mettere in risalto le potenzialità connesse al coinvolgimento degli ETS e della società civile rispetto ai temi del diritto alla salute e dell’organizzazione sanitaria. Infine, si farà riferimento ad una recente esperienza regionale (Toscana) che parrebbe dimostrare come le Case della Comunità possano, in concreto, rivelare le virtuosità sottese all’applicazione dei diversi “livelli” di amministrazione condivisa anche rispetto al settore sanitario e sociosanitario. Sommario 1. La riforma dell’assistenza territoriale e il rinnovato ruolo delle comunità: prospettive di una convergenza. – 2. La rilevanza costituzionale del modello di amministrazione condivisa: la sentenza n. 131/2020 della Corte alla luce della riforma della assistenza territoriale. – 2.1 (segue): “livelli” e “strumenti” dell’amministrazione condivisa, oltre l’art. 55 CTS. – 3. Le Case della Comunità tra tutela della salute e integrazione in chiave “comunitaria”. – 4. L’esperienza toscana e il progetto delle Case della Comunità nel Valdarno. – 5. Alcune riflessioni conclusive. L’opportunità di una lettura più attuale dell’art. 118, comma 4, Cost. Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/amministrazione-condivisa-e-case-della-comunita-singoli-e-associati-nellattuazione-della-riforma-dellassistenza-territoriale/">Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di Enrico Guerrieri, dal titolo &#8220;Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche.</p>
<h4>Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">Il contributo si propone di svolgere alcune riflessioni in merito alla rilevanza costituzionale del modello di amministrazione condivisa attraverso una rilettura della storica sentenza n. 131/2020 della Corte alla luce della riforma della assistenza territoriale. In particolare, il proposito è quello di analizzare il modello delle Case della Comunità ed il potenziale ruolo che la persona e le comunità possono assumere all’interno della riforma del sistema sanitario territoriale. Alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale e delle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale, si tenterà di mettere in risalto le potenzialità connesse al coinvolgimento degli ETS e della società civile rispetto ai temi del diritto alla salute e dell’organizzazione sanitaria. Infine, si farà riferimento ad una recente esperienza regionale (Toscana) che parrebbe dimostrare come le Case della Comunità possano, in concreto, rivelare le virtuosità sottese all’applicazione dei diversi “livelli” di amministrazione condivisa anche rispetto al settore sanitario e sociosanitario.</p>
<h4>Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. La riforma dell’assistenza territoriale e il rinnovato ruolo delle comunità: prospettive di una convergenza. – 2. La rilevanza costituzionale del modello di amministrazione condivisa: la sentenza n. 131/2020 della Corte alla luce della riforma della assistenza territoriale. – 2.1 (segue): “livelli” e “strumenti” dell’amministrazione condivisa, oltre l’art. 55 CTS. – 3. Le Case della Comunità tra tutela della salute e integrazione in chiave “comunitaria”. – 4. L’esperienza toscana e il progetto delle Case della Comunità nel Valdarno. – 5. Alcune riflessioni conclusive. L’opportunità di una lettura più attuale dell’art. 118, comma 4, Cost.</p>
<p><em><strong>Scarica <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/Guerrieri_Amministrazione-condivisa-e-Case-della-Comunita-Labsus_giugno-2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/amministrazione-condivisa-e-case-della-comunita-singoli-e-associati-nellattuazione-della-riforma-dellassistenza-territoriale/">Amministrazione condivisa e Case della Comunità: singoli e associati nell’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/le-comunita-culturali-modelli-ed-esiti-della-partecipazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Ciccarese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[comunità culturali]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione dei beni culturali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo di Sara Ciccarese, dal titolo &#8220;Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche. Abstract La partecipazione ha un duplice volto; da un lato, far acquisire consapevolezza ai cittadini e alle comunità che, associate formalmente o informalmente, si vedono attribuite delle competenze al fine di raggiungere un obiettivo comune. Dall’altro lato, permette di riconoscere a beni pubblici un nuovo ruolo, divenendo possibili veicoli di espressione democratica, oltre che divenire strumenti per far sorgere nuove reti comunitarie. Tale riflessione può essere declinata anche nelle ipotesi in cui i beni oggetto della partecipazione siano beni culturali. Innanzitutto, occorre premettere che un bene culturale può diventare un bene comune, ed una prima forma di riconoscimento giuridico in tal senso può ritrovarsi tanto nel D.lgs n. 42 del 2004 che in fonti internazionali. Il D.Lgs 42/2004, al suo art.6 “valorizzazione del patrimonio culturale” comma 3 attribuisce a “la Repubblica” il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, anche in forma associata, dando così attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale con il fine di valorizzare il patrimonio culturale. Va altresì evidenziato come, in analogo modola Convenzione di Faro nel suo Preambolo fornisca un ulteriore forma di legittimazione, nella convinzione “della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale”. Ciò posto, la Convenzione permette, altresì, ad ogni stato membro di decidere i mezzi più idonei alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Consiglio d’Europa. Gli esiti del processo partecipativo attorno ad un bene culturale dovrebbero condurre a tre differenti finalità: a) riconoscere il bene come patrimonio culturale, ovvero la comunità diviene uno strumento propulsivo per il riconoscimento giuridico dei beni culturali; b) far divenire il bene culturale un vero e proprio “patrimonio” culturale da tramandare alle generazioni future, in altre parole l’oggetto della partecipazione viene trasformata in una risorsa da curare per essere consegnata a coloro che verranno; c) rendere il patrimonio culturale maggiormente accessibile alle comunità, favorendo processi di coinvolgimento alla fruizione del patrimonio culturale. Vi è da dire che la partecipazione al patrimonio culturale costituisce una modalità partecipativa ancora in fase di sviluppo. Pur riconoscendo lodevoli esempi su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al Sud Italia, risulta necessario verificare quali, tra i tre obiettivi sopra richiamati, abbiano effettivamente trovato attuazione e quali siano gli impatti concreti generati da tali forme di partecipazione. Sommario 1. Il sistema delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali – 2. Le Comunità culturali – 3. I modelli partecipativi – 4. Gli esiti della partecipazione – 5. Conclusioni Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/le-comunita-culturali-modelli-ed-esiti-della-partecipazione/">Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di Sara Ciccarese, dal titolo &#8220;Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">La partecipazione ha un duplice volto; da un lato, far acquisire consapevolezza ai cittadini e alle comunità che, associate formalmente o informalmente, si vedono attribuite delle competenze al fine di raggiungere un obiettivo comune. Dall’altro lato, permette di riconoscere a beni pubblici un nuovo ruolo, divenendo possibili veicoli di espressione democratica, oltre che divenire strumenti per far sorgere nuove reti comunitarie.<br />
Tale riflessione può essere declinata anche nelle ipotesi in cui i beni oggetto della partecipazione siano beni culturali.<br />
Innanzitutto, occorre premettere che un bene culturale può diventare un bene comune, ed una prima forma di riconoscimento giuridico in tal senso può ritrovarsi tanto nel D.lgs n. 42 del 2004 che in fonti internazionali.<br />
Il D.Lgs 42/2004, al suo art.6 “valorizzazione del patrimonio culturale” comma 3 attribuisce a “la Repubblica” il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, anche in forma associata, dando così attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale<br />
con il fine di valorizzare il patrimonio culturale.<br />
Va altresì evidenziato come, in analogo modola Convenzione di Faro nel suo Preambolo fornisca un ulteriore forma di legittimazione, nella convinzione “della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale”. Ciò posto, la Convenzione permette, altresì, ad ogni stato membro di decidere i mezzi più idonei alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Consiglio d’Europa.<br />
Gli esiti del processo partecipativo attorno ad un bene culturale dovrebbero condurre a tre differenti finalità: a) <strong>riconoscere</strong> il bene come <strong>patrimonio culturale</strong>, ovvero la comunità diviene uno strumento propulsivo per il riconoscimento giuridico dei beni culturali; b) far divenire il bene culturale un vero e proprio “patrimonio” culturale da <strong>tramandare alle generazioni future</strong>, in altre parole l’oggetto della partecipazione viene trasformata in una risorsa da curare per essere consegnata a coloro che verranno; c) rendere il patrimonio culturale maggiormente <strong>accessibile</strong> alle comunità, favorendo processi di coinvolgimento alla fruizione del patrimonio culturale.<br />
Vi è da dire che la partecipazione al patrimonio culturale costituisce una modalità partecipativa ancora in fase di sviluppo. Pur riconoscendo lodevoli esempi su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al Sud Italia, risulta necessario verificare quali, tra i tre obiettivi sopra richiamati, abbiano effettivamente trovato attuazione e quali siano gli impatti concreti generati da tali forme di partecipazione.</p>
<h4>Sommario</h4>
<p>1. Il sistema delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali – 2. Le Comunità culturali – 3. I modelli partecipativi – 4. Gli esiti della partecipazione – 5. Conclusioni</p>
<p><em><strong>Scarica <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/Sara-Ciccarese-comunita-culturali_giugno-2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/le-comunita-culturali-modelli-ed-esiti-della-partecipazione/">Le Comunità culturali: modelli ed esiti della partecipazione</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<item>
		<title>I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/i-privati-nella-normativa-sui-beni-culturali-quali-promotori-di-sviluppo-materiale-e-spirituale-della-comunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierfilippo Gatti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[partenariato speciale]]></category>
		<category><![CDATA[ppp]]></category>
		<category><![CDATA[privati]]></category>
		<category><![CDATA[pspp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo di Pierfilippo Gatti, dal titolo &#8220;I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche. Abstract La ricerca ripercorre, in primo luogo, la storia della normativa italiana per quanto riguarda il patrimonio culturale in rapporto al ruolo partecipativo da parte di singoli cittadini e comunità; poi tenta di individuare una declinazione del ruolo del privato che non si ponga in dialettica al sistema pubblico ma che possa affiancarlo nella gestione condivisa del bene comune. In altri termini, l’autonoma iniziativa dei cittadini attivi, in quanto espressione di una società solidale, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020, potrebbe concorrere, insieme all’autorità pubblica, alla cura e alla valorizzazione dell’eredità culturale. Questa auspicata prospettiva trova riconoscimento nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. La buona fede, quale presupposto della collaborazione, richiama il principio costituzionale di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. Quest’ultimo «garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», tra i quali è annoverato il diritto alla partecipazione alla vita culturale, riconosciuto dall’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà», tra i quali rientra il dovere, sancito dall’art. 4, comma 2, Cost., di svolgere un’attività «che concorra al progresso materiale o spirituale della società». La partecipazione dei privati cittadini alle funzioni riguardanti il patrimonio storico-artistico risponderebbe, dunque, tanto al diritto alla partecipazione culturale quanto al dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, in un’ottica di solidarietà sociale riconosciuta anche dall’art. 111, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La solidarietà richiede che ciascuna componente sociale trovi il proprio limite nella giusta considerazione degli interessi altrui, favorendo l’elaborazione di un rapporto improntato all’amministrazione condivisa. Tali pratiche valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 Cost. e contribuiscono al pieno sviluppo della persona. La ricerca individua, quindi, gli istituti giuridici attualmente disponibili per garantire un’effettiva partecipazione, soffermandosi, in particolare, sul partenariato speciale pubblico-privato, previsto dall’art. 134 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023. Questo istituto presenta caratteri innovativi, poiché consente il coinvolgimento dei cittadini non soltanto nella gestione dei beni culturali, ma anche nella fase ideativa e creativa «ascendente». Rispetto alle tradizionali forme di partenariato, i privati divengono parte integrante di un percorso condiviso con la pubblica amministrazione, nel quale il dialogo e il confronto costituiscono elementi sostanziali del progetto. Queste forme di corresponsabilità emergono da una vocazione progettuale del territorio e consentono l’integrazione, come previsto dall’art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle infrastrutture e dei settori produttivi connessi, secondo una logica di sostenibilità e di redistribuzione dei benefici a favore della comunità. Nelle conclusioni si auspica, pertanto, il passaggio da una concezione del patrimonio incentrata sulla «cosa» e sul proprietario a una prospettiva che valorizzi le persone, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Faro, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 133 del 2020. Questo processo può realizzarsi soltanto attraverso il riconoscimento di un ruolo centrale alle comunità, intese come attrici e corresponsabili del proprio destino. Ciò assume particolare rilievo in Italia, dove la diffusione e la capillarità del patrimonio culturale rendono imprescindibile, ai fini di una tutela e di una valorizzazione efficaci, il coinvolgimento e la partecipazione della collettività. Sommario 1. Introduzione. – 2. Il ruolo dei privati: storia e attualità nella normativa italiana sui beni culturali. – 2.1. Dalla tradizione romana alla legislazione preunitaria. – 2.2. La normativa italiana nello Stato unitario. – 2.3. La normativa italiana oggi: dal Testo unico alla Convenzione di Faro. – 3. PPP e PSPP: processi partecipativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. – 3.1. Una nuova visione del rapporto pubblico-privato. – 4. Conclusione Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/i-privati-nella-normativa-sui-beni-culturali-quali-promotori-di-sviluppo-materiale-e-spirituale-della-comunita/">I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di Pierfilippo Gatti, dal titolo &#8220;I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">La ricerca ripercorre, in primo luogo, la storia della normativa italiana per quanto riguarda il patrimonio culturale in rapporto al ruolo partecipativo da parte di singoli cittadini e comunità; poi tenta di individuare una declinazione del ruolo del privato che non si ponga in dialettica al sistema pubblico ma che possa affiancarlo nella gestione condivisa del bene comune. In altri termini, l’autonoma iniziativa dei cittadini attivi, in quanto espressione di una società solidale, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020, potrebbe concorrere, insieme all’autorità pubblica, alla cura e alla valorizzazione dell’eredità culturale.<br />
Questa auspicata prospettiva trova riconoscimento nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. La buona fede, quale presupposto della collaborazione, richiama il principio costituzionale di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. Quest’ultimo «garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», tra i quali è annoverato il diritto alla partecipazione alla vita culturale, riconosciuto dall’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà», tra i quali rientra il dovere, sancito dall’art. 4, comma 2, Cost., di svolgere un’attività «che concorra al progresso materiale o spirituale della società».<br />
La partecipazione dei privati cittadini alle funzioni riguardanti il patrimonio storico-artistico risponderebbe, dunque, tanto al diritto alla partecipazione culturale quanto al dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, in un’ottica di solidarietà sociale riconosciuta anche dall’art. 111, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
La solidarietà richiede che ciascuna componente sociale trovi il proprio limite nella giusta considerazione degli interessi altrui, favorendo l’elaborazione di un rapporto improntato all’amministrazione condivisa. Tali pratiche valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 Cost. e contribuiscono al pieno sviluppo della persona.<br />
La ricerca individua, quindi, gli istituti giuridici attualmente disponibili per garantire un’effettiva partecipazione, soffermandosi, in particolare, sul partenariato speciale pubblico-privato, previsto dall’art. 134 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.<br />
Questo istituto presenta caratteri innovativi, poiché consente il coinvolgimento dei cittadini non soltanto nella gestione dei beni culturali, ma anche nella fase ideativa e creativa «ascendente». Rispetto alle tradizionali forme di partenariato, i privati divengono parte integrante di un percorso condiviso con la pubblica amministrazione, nel quale il dialogo e il confronto costituiscono elementi sostanziali del progetto.<br />
Queste forme di corresponsabilità emergono da una vocazione progettuale del territorio e consentono l’integrazione, come previsto dall’art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle infrastrutture e dei settori produttivi connessi, secondo una logica di sostenibilità e di redistribuzione dei benefici a favore della comunità.<br />
Nelle conclusioni si auspica, pertanto, il passaggio da una concezione del patrimonio incentrata sulla «cosa» e sul proprietario a una prospettiva che valorizzi le persone, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Faro, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 133 del 2020.<br />
Questo processo può realizzarsi soltanto attraverso il riconoscimento di un ruolo centrale alle comunità, intese come attrici e corresponsabili del proprio destino. Ciò assume particolare rilievo in Italia, dove la diffusione e la capillarità del patrimonio culturale rendono imprescindibile, ai fini di una tutela e di una valorizzazione efficaci, il coinvolgimento e la partecipazione della collettività.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. Introduzione. – 2. Il ruolo dei privati: storia e attualità nella normativa italiana sui beni culturali. – 2.1. Dalla tradizione romana alla legislazione preunitaria. – 2.2. La normativa italiana nello Stato unitario. – 2.3. La normativa italiana oggi: dal Testo unico alla Convenzione di Faro. – 3. PPP e PSPP: processi partecipativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. – 3.1. Una nuova visione del rapporto pubblico-privato. – 4. Conclusione</p>
<p><em><strong>Scarica <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/Labsus_Gatti_giugno-2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/i-privati-nella-normativa-sui-beni-culturali-quali-promotori-di-sviluppo-materiale-e-spirituale-della-comunita/">I privati nella normativa sui beni culturali quali promotori di sviluppo materiale e spirituale della comunità</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/06/il-fragile-limen-tra-dentro-e-fuori-nella-coprogettazione-della-casa-circondariale-di-spini-di-gardolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina Galvan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[casa circondiale]]></category>
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		<category><![CDATA[istituto carcerario]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà ]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’articolo di Valentina Galvan, dal titolo “Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche. Abstract Il presente saggio intende approfondire l’istituto della coprogettazione di cui all’articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017 come modello di amministrazione condivisa applicabile al contesto penitenziario, ricostruendo la particolare interazione tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore nella coprogettazione della casa circondariale di Spini di Gardolo nel comune di Trento. Nello specifico, tale esperienza è stata assunta quale caso di studio per evidenziare potenzialità e criticità della governance collaborativa multilivello in ambito penitenziario. L’obiettivo che il contributo si prefigge è quello di verificare se e come la coprogettazione costituisca uno strumento idoneo a rafforzare l’effettività della funzione rieducativa, contribuendo all’evoluzione del diritto amministrativo verso modelli cooperativi di realizzazione dell’interesse pubblico. Sommario 1. Introduzione &#8211; 2. Inquadramento del contesto normativo di riferimento &#8211; 3. La realtà dell’istituto carcerario trentino &#8211; 4. L’esperienza di coprogettazione nella casa circondariale di Spini di Gardolo &#8211; 5. Conclusioni: profili critici e questioni aperte. Scarica l’articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/il-fragile-limen-tra-dentro-e-fuori-nella-coprogettazione-della-casa-circondariale-di-spini-di-gardolo/">Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’articolo di Valentina Galvan, dal titolo “Il fragile <em>limen</em> tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo&#8221;, è uno dei contributi raccolti nel fascicolo n. 1 del 2026 della Rivista Labsus Ricerche.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">Il presente saggio intende approfondire l’istituto della coprogettazione di cui all’articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017 come modello di amministrazione condivisa applicabile al contesto penitenziario, ricostruendo la particolare interazione tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore nella coprogettazione della casa circondariale di Spini di Gardolo nel comune di Trento. Nello specifico, tale esperienza è stata assunta quale caso di studio per evidenziare potenzialità e criticità della <em>governance</em> collaborativa multilivello in ambito penitenziario. L’obiettivo che il contributo si prefigge è quello di verificare se e come la coprogettazione costituisca uno strumento idoneo a rafforzare l’effettività della funzione rieducativa, contribuendo all’evoluzione del diritto amministrativo verso modelli cooperativi di realizzazione dell’interesse pubblico.</p>
<h4>Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. Introduzione &#8211; 2. Inquadramento del contesto normativo di riferimento &#8211; 3. La realtà dell’istituto carcerario trentino &#8211; 4. L’esperienza di coprogettazione nella casa circondariale di Spini di Gardolo &#8211; 5. Conclusioni: profili critici e questioni aperte.</p>
<p><strong>Scarica l’<a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/06/Galvan_Labsus_Paper_giugno_2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</p>
<p><em>Immagine di copertina: &#x1f1f8;&#x1f1ee; Janko Ferlič su Unsplash</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/06/il-fragile-limen-tra-dentro-e-fuori-nella-coprogettazione-della-casa-circondariale-di-spini-di-gardolo/">Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<item>
		<title>Labsus Paper &#8211; Fascicolo n. 2/2025</title>
		<link>https://www.labsus.org/2025/12/labsus-paper-fascicolo-n-2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Labsus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[labsus paper]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Indice Martina Bonci La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola pp. 1 – 13 Sofia Rossi La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verdi pp. 14 – 24 Bruna Pellicanò L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale pp. 25 &#8211; 43 Scarica il secondo fascicolo della Rivista Labsus Ricerche. Scarica i singoli contributi di ricerca: La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola di Martina Bonci; La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verdi di Sofia Rossi; L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale di Bruna Pellicanò. Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/labsus-paper-fascicolo-n-2-2025/">Labsus Paper &#8211; Fascicolo n. 2/2025</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Indice</h4>
<p>Martina Bonci<br />
<strong>La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola<br />
</strong>pp. 1 – 13</p>
<p>Sofia Rossi<br />
<strong>La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verdi<br />
</strong>pp. 14 – 24</p>
<p>Bruna Pellicanò<br />
<strong>L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di <em>governance</em> partecipativa nella tutela ambientale<br />
</strong>pp. 25 &#8211; 43</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Scarica il <a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2025/12/Labsus-Paper-2-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">secondo fascicolo della Rivista Labsus Ricerche</a>.</em></strong></p>
<p><strong><em>Scarica i singoli contributi di ricerca:</em></strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-cura-dei-beni-comuni-palestra-di-democrazia-a-scuola/" target="_blank" rel="noopener">La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola</a> di Martina Bonci;</li>
<li><a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-democrazia-energetica-lungo-i-bordi-comunita-energetiche-rinnovabili-e-nuove-geografie-della-transizione-verde/" target="_blank" rel="noopener">La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verdi</a> di Sofia Rossi;</li>
<li><a href="https://www.labsus.org/2025/12/lamministrazione-condivisa-come-paradigma-costituzionale-di-governance-partecipativa-nella-tutela-ambientale/" target="_blank" rel="noopener">L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di <em>governance</em> partecipativa nella tutela ambientale</a> di Bruna Pellicanò.</li>
</ul>
<p><em>Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/labsus-paper-fascicolo-n-2-2025/">Labsus Paper &#8211; Fascicolo n. 2/2025</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verde</title>
		<link>https://www.labsus.org/2025/12/la-democrazia-energetica-lungo-i-bordi-comunita-energetiche-rinnovabili-e-nuove-geografie-della-transizione-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Rossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[CER]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[transizioni giuste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labsus.org/?p=88288</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’articolo di Sofia Rossi, dal titolo “La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verde”, è uno dei contributi raccolti con la call for papers sul tema della “Democrazia e amministrazione condivisa“. Abstract Le trasformazioni socioeconomiche, climatiche, ecologiche ed energetiche che attraversano i contesti urbani impongono risposte integrate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e resilienza sociale e di ripensare i modelli di produzione, consumo e gestione delle risorse. Pur collocandosi nel solco del Green Deal europeo, dell’Agenda 2030 dell’ONU e, in Italia, del PNRR, molte politiche di “transizione” restano tuttavia “cieche ai luoghi”: applicano modelli uniformi che ignorano saperi ed ecologie locali, rischiando di riprodurre disuguaglianze e di acuire fratture socio-spaziali. Ciò appare particolarmente evidente nelle periferie urbane, spazi liminali dove le marginalità socioeconomica &#8211; disoccupazione, bassa scolarità, segregazione residenziale e dispersione scolastica &#8211; si intrecciano con gli effetti della crisi climatica, comprimendo risorse già scarse e incontrando istituzioni deboli o, addirittura, assenti. In tali contesti, la sostenibilità non può ridursi a una dimensione tecnico-economica, ma deve valorizzare i “saperi situati” e le pratiche collaborative tra cittadinanza attiva e amministrazione locale. In tale prospettiva, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosse dall’Unione Europea, si propongono come dispositivi di democrazia energetica e di amministrazione condivisa che incentivano la partecipazione locale alla transizione energetica. Giuridicamente, le CER sono entità autonome, fondate sulla partecipazione volontaria e aperta, orientate all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. L’innovazione risiede nel superamento della distinzione tradizionale tra produttore e consumatore, dando vita alla figura del prosumer, un soggetto che produce e consuma energia allo stesso tempo. La legislazione italiana, con il D.lgs. 199/2021, promuove innovazione e addizionalità ambientale, ma introduce anche vincoli (impianti nuovi, limiti di potenza e requisiti di sito) che talvolta complicano l’accesso agli incentivi e la scalabilità delle iniziative locali. Per un equilibrio tra tutela ambientale, interessi economici e ruolo del Terzo Settore, servono una governance place-based, regole semplificate per l’uso di superfici pubbliche e private, e metriche che includano impatti sociali oltre ai kWh prodotti. Due esperienze “ai margini urbani” configurano traiettorie complementari di democrazia energetica e amministrazione condivisa: la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale del Quarticciolo a Roma e il progetto GECO al Pilastro-Roveri a Bologna. Nel primo caso, una densa infrastruttura civica ha abilitato la costituzione di una CER orientata all’efficientamento del patrimonio ERP e all’inclusione sociale: pur in assenza di impianti, per persistenti vincoli amministrativi e nell’accesso a superfici pubbliche, il processo ha generato capitale sociale, welfare di comunità e senso di appartenenza territoriale. A Bologna, GECO riduce la distanza tra produzione e consumo coinvolgendo residenti, attività e imprese per aumentare la generazione e l’autoconsumo delle rinnovabili. Inoltre, opera come policy-lab nazionale, supportando gli stakeholder regolatori (ARERA, GSE, RSE, Terna) nella definizione di una cornice normativa favorevole alle comunità energetiche. L’ipotesi che guida il contributo è che le CER, quando radicate nei contesti e sostenute da regole effettivamente abilitanti, rappresentino un dispositivo di co-governance capace di conciliare tutela dell’ambiente, interessi economici e diritti sociali, ridisegnando in senso equo le geografie della transizione nelle periferie urbane. Sommario 1. Introduzione. &#8211; 2. Le Comunità Energetiche Rinnovabili nell’epoca della transizione energetica. &#8211; 3. &#8211; Le Comunità energetiche tra azione collettiva e giustizia energetica: uno sguardo attraverso la letteratura accademica. &#8211; 4. Dalla forma giuridica al senso di comunità: le CER come infrastrutture sociali &#8211; 6. Il progetto GECO a Bologna: una comunità energetica “ponte” tra quartiere popolare e distretto produttivo. &#8211; 7. Conclusioni Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-democrazia-energetica-lungo-i-bordi-comunita-energetiche-rinnovabili-e-nuove-geografie-della-transizione-verde/">La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verde</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’articolo di Sofia Rossi, dal titolo “La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verde”, è uno dei contributi raccolti con la<em> call for papers</em> sul tema della “<em>Democrazia e amministrazione condivisa</em>“.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">Le trasformazioni socioeconomiche, climatiche, ecologiche ed energetiche che attraversano i contesti urbani impongono risposte integrate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e resilienza sociale e di ripensare i modelli di produzione, consumo e gestione delle risorse. Pur collocandosi nel solco del Green Deal europeo, dell’Agenda 2030 dell’ONU e, in Italia, del PNRR, molte politiche di “transizione” restano tuttavia “cieche ai luoghi”: applicano modelli uniformi che ignorano saperi ed ecologie locali, rischiando di riprodurre disuguaglianze e di acuire fratture socio-spaziali. Ciò appare particolarmente evidente nelle periferie urbane, spazi liminali dove le marginalità socioeconomica &#8211; disoccupazione, bassa scolarità, segregazione residenziale e dispersione scolastica &#8211; si intrecciano con gli effetti della crisi climatica, comprimendo risorse già scarse e incontrando istituzioni deboli o, addirittura, assenti. In tali contesti, la sostenibilità non può ridursi a una dimensione tecnico-economica, ma deve valorizzare i “saperi situati” e le pratiche collaborative tra cittadinanza attiva e amministrazione locale.<br />
In tale prospettiva, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosse dall’Unione Europea, si propongono come dispositivi di democrazia energetica e di amministrazione condivisa che incentivano la partecipazione locale alla transizione energetica. Giuridicamente, le CER sono entità autonome, fondate sulla partecipazione volontaria e aperta, orientate all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. L’innovazione risiede nel superamento della distinzione tradizionale tra produttore e consumatore, dando vita alla figura del prosumer, un soggetto che produce e consuma energia allo stesso tempo. La legislazione<br />
italiana, con il D.lgs. 199/2021, promuove innovazione e addizionalità ambientale, ma introduce anche vincoli (impianti nuovi, limiti di potenza e requisiti di sito) che talvolta complicano l’accesso agli incentivi e la scalabilità delle iniziative locali. Per un equilibrio tra tutela ambientale, interessi economici e ruolo del Terzo Settore, servono una governance place-based, regole semplificate per l’uso di superfici pubbliche e private, e metriche che includano impatti<br />
sociali oltre ai kWh prodotti.<br />
Due esperienze “ai margini urbani” configurano traiettorie complementari di democrazia energetica e amministrazione condivisa: la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale del Quarticciolo a Roma e il progetto GECO al Pilastro-Roveri a Bologna. Nel primo caso, una densa infrastruttura civica ha abilitato la costituzione di una CER orientata all’efficientamento del patrimonio ERP e all’inclusione sociale: pur in assenza di impianti, per persistenti vincoli amministrativi e nell’accesso a superfici pubbliche, il processo ha generato capitale sociale, welfare di comunità e senso di appartenenza territoriale.<br />
A Bologna, GECO riduce la distanza tra produzione e consumo coinvolgendo residenti, attività e imprese per aumentare la generazione e l’autoconsumo delle rinnovabili. Inoltre, opera come policy-lab nazionale, supportando gli stakeholder regolatori (ARERA, GSE, RSE, Terna) nella definizione di una cornice normativa favorevole alle comunità energetiche.<br />
L’ipotesi che guida il contributo è che le CER, quando radicate nei contesti e sostenute da regole effettivamente abilitanti, rappresentino un dispositivo di co-governance capace di conciliare tutela dell’ambiente, interessi economici e diritti sociali, ridisegnando in senso equo le geografie della transizione nelle periferie urbane.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. Introduzione. &#8211; 2. Le Comunità Energetiche Rinnovabili nell’epoca della transizione energetica. &#8211; 3. &#8211; Le Comunità energetiche tra azione collettiva e giustizia energetica: uno sguardo attraverso la letteratura accademica. &#8211; 4. Dalla forma giuridica al senso di comunità: le CER come infrastrutture sociali &#8211; 6. Il progetto GECO a Bologna: una comunità energetica “ponte” tra quartiere popolare e distretto produttivo. &#8211; 7. Conclusioni</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Scarica l&#8217;<a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2025/12/Labsus_Sofia-Rossi.pdf" target="_blank" rel="attachment noopener wp-att-88289">articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-democrazia-energetica-lungo-i-bordi-comunita-energetiche-rinnovabili-e-nuove-geografie-della-transizione-verde/">La democrazia energetica lungo i bordi: Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove geografie della transizione verde</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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		<item>
		<title>La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola</title>
		<link>https://www.labsus.org/2025/12/la-cura-dei-beni-comuni-palestra-di-democrazia-a-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Bonci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione condivsa]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[patti]]></category>
		<category><![CDATA[scuola bene comune]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo di Martina Bonci, dal titolo &#8220;La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola&#8221;, è uno dei contributi raccolti con la call for papers sul tema della “Democrazia e amministrazione condivisa“. Abstract Quando si parla di amministrazione condivisa, spesso gli istituti scolastici non vengono considerati come pubbliche amministrazioni in grado di dotarsi di strumenti di progettazione condivisa. In realtà, anche le scuole possono avvalersi di una gestione meno centralizzata e più partecipativa, coinvolgendo nella progettazione soggetti interni ed esterni all’istituzione stessa. Tra gli strumenti più efficaci per realizzare questo approccio spicca il Patto Educativo di Comunità. Questo strumento di coprogettazione permette alla scuola di diventare un vero e proprio hub educativo, capace di coordinare servizi e risorse territoriali per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei minori. L’uso di strumenti di coprogettazione come il Patto a scuola ha un impatto significativo nel promuovere una cultura democratica e collaborativa tra i ragazzi. In queste progettualità vengono, infatti, messi al centro dell’attenzione comunitaria la cura di un bene comune. Questo processo ha una doppia finalità: da un lato la strutturazione di una fitta rete di rapporti tra gli attori del territorio, intorno all’istituto scolastico, creando comunità educante; dall’altro lo sviluppo del senso civico e dell’implementazione della partecipazione democratica alla vita di una comunità, con le azioni coprogettate di presa in carico del bene comune. In questo caso viene applicata una metodologia di learning by doingall’educazione civica, permettendo agli studenti e alle studentesse di sperimentare il significato dell’azione di cura con finalità collettiva, nonché permettendo un graduale avvicinamento dei giovani agli organi democratici come le amministrazioni comunali. Lavorare riprendendo i principi dell’amministrazione condivisa all’interno degli istituti scolastici può favorire, infatti, lo sviluppo del senso civico, che rappresenta la premessa fondamentale per la partecipazione democratica futura dei giovani e quindi poi di partecipazione al voto e alla vita adulta in società. Si crede che attraverso queste pratiche, la scuola cambi prospettiva anche su sé stessa, divenendo spazio in cui ogni partecipante si può riconosce come parte attiva del processo educativo. In questo senso si parla di comunità educante, concetto che ha radici storiche già a partire agli anni ’60 e ’70, ed oggi torna più attuale che mai (Rizzuto, 2020). Essa è parte del concetto formulato già nel Rapporto Faure del 1972, dove si immaginava una “società educante” capace di coinvolgere tutti gli attori sociali nella responsabilità educativa, superando strutture verticali e gerarchiche (Zamengo e Valenzano, 2018). La pedagogia diventa così un processo diffuso, che si realizza in molteplici luoghi e tempi della vita dei giovani, e non più un’attività confinata a un’unica istituzione. Il principio che è alla base di questo pensiero è «l’ubiquità dei processi educativi sia in termini temporali, sia rispetto ai luoghi» (Zamengo e Valenzano, 2018, p.351); intendendo che la pratica pedagogia dovesse essere ripensata come attività da ritrovare in ogni luogo e in ogni tempo della vita del bambino e non relegata ad un’unica istituzione. Sembra chiaro, dunque, che l’obiettivo di questa azione pedagogica consapevole sia quella di costruire una polis educativa autocosciente del proprio agire (Zamengo e Valenzano, 2018) e di rafforzare di conseguenza la coscienza individuale e collettiva egli attori che ne prendono parte. Sommario 1. Introduzione. &#8211; 2. L’amministrazione condivisa come strumento di engagement. &#8211; 3. Istituti scolastici e amministrazione condivisa. &#8211; 4. I Patti Territoriali: strumenti di collaborazione. &#8211; 5. Conclusioni. Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-cura-dei-beni-comuni-palestra-di-democrazia-a-scuola/">La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di Martina Bonci, dal titolo &#8220;La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola&#8221;, è uno dei contributi raccolti con la<em> call for papers</em> sul tema della “<em>Democrazia e amministrazione condivisa</em>“.</p>
<h4>Abstract</h4>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quando si parla di amministrazione condivisa, spesso gli istituti scolastici non vengono considerati come pubbliche amministrazioni in grado di dotarsi di strumenti di progettazione condivisa. In realtà, anche le scuole possono avvalersi di una gestione meno centralizzata e più partecipativa, coinvolgendo nella progettazione soggetti interni ed esterni all’istituzione stessa. Tra gli strumenti più efficaci per realizzare questo approccio spicca il Patto Educativo di Comunità. Questo strumento di coprogettazione permette alla scuola di diventare un vero e proprio <em>hub </em>educativo, capace di coordinare servizi e risorse territoriali per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei minori.<br />
L’uso di strumenti di coprogettazione come il Patto a scuola ha un impatto significativo nel promuovere una cultura democratica e collaborativa tra i ragazzi. In queste progettualità vengono, infatti, messi al centro dell’attenzione comunitaria la cura di un bene comune. Questo processo ha una doppia finalità: da un lato la strutturazione di una fitta rete di rapporti tra gli attori del territorio, intorno all’istituto scolastico, creando comunità educante; dall’altro lo sviluppo del senso civico e dell’implementazione della partecipazione democratica alla vita di una comunità, con le azioni coprogettate di presa in carico del bene comune. In questo caso viene applicata una metodologia di <em>learning by doing</em>all’educazione civica, permettendo agli studenti e alle studentesse di sperimentare il significato dell’azione di cura con finalità collettiva, nonché permettendo un graduale avvicinamento dei giovani agli organi democratici come le amministrazioni comunali.<br />
Lavorare riprendendo i principi dell’amministrazione condivisa all’interno degli istituti scolastici può favorire, infatti, lo sviluppo del senso civico, che rappresenta la premessa fondamentale per la partecipazione democratica futura dei giovani e quindi poi di partecipazione al voto e alla vita adulta in società. Si crede che attraverso queste pratiche, la scuola cambi prospettiva anche su sé stessa, divenendo spazio in cui ogni partecipante si può riconosce come parte attiva del processo educativo.<br />
In questo senso si parla di comunità educante, concetto che ha radici storiche già a partire agli anni ’60 e ’70, ed oggi torna più attuale che mai (Rizzuto, 2020). Essa è parte del concetto formulato già nel Rapporto Faure del 1972, dove si immaginava una “società educante” capace di coinvolgere tutti gli attori sociali nella responsabilità educativa, superando strutture verticali e gerarchiche (Zamengo e Valenzano, 2018). La pedagogia diventa così un processo diffuso, che si realizza in molteplici luoghi e tempi della vita dei giovani, e non più un’attività confinata a un’unica istituzione.<br />
<span style="font-weight: 400;">Il principio che è alla base di questo pensiero è «l’ubiquità dei processi educativi sia in termini temporali, sia rispetto ai luoghi» (Zamengo e Valenzano, 2018, p.351); intendendo che la pratica pedagogia dovesse essere ripensata come attività da ritrovare in ogni luogo e in ogni tempo della vita del bambino e non relegata ad un’unica istituzione. Sembra chiaro, dunque, che l’obiettivo di questa azione pedagogica consapevole sia quella di costruire una <em>polis educativa </em>autocosciente del proprio agire (Zamengo e Valenzano, 2018) e di rafforzare di conseguenza la coscienza individuale e collettiva egli attori che ne prendono parte.</span></p>
<h4>Sommario</h4>
<div>
<p style="text-align: justify;">1. Introduzione. &#8211; 2. L’amministrazione condivisa come strumento di <em>engagement</em>. &#8211; 3. Istituti scolastici e amministrazione condivisa. &#8211; 4. I Patti Territoriali: strumenti di collaborazione. &#8211; 5. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Scarica l&#8217;<a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2025/12/Labsus_Martina-Bonci.pdf" target="_blank" rel="noopener">articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</em></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/la-cura-dei-beni-comuni-palestra-di-democrazia-a-scuola/">La cura dei beni comuni: palestra di democrazia a scuola</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale</title>
		<link>https://www.labsus.org/2025/12/lamministrazione-condivisa-come-paradigma-costituzionale-di-governance-partecipativa-nella-tutela-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Pellicano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Labsus Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[informazione ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’articolo di Bruna Pellicanò, dal titolo “L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale”, è uno dei contributi raccolti con la call for papers sul tema della “Democrazia e amministrazione condivisa“. Abstract Il progetto intende analizzare il ruolo del diritto d’accesso alle informazioni ambientali come strumento per la promozione della democrazia partecipativa e della tutela ambientale, con particolare attenzione alla complementarità tra accesso all’informazione e pratiche di amministrazione condivisa. L’effettività del diritto di accesso non è solo un mezzo strumentale per la protezione ambientale, ma un fattore costitutivo della qualità del dibattito pubblico e della legittimazione delle decisioni amministrative: l’informazione ambientale, resa in forma proattiva e accessibile, abilita la cittadinanza attiva a partecipare in modo informato ai processi di cura dei beni comuni e a esercitare forme di controllo sociale e giurisdizionale. L’analisi normativa prende avvio dalla triangolazione internazionale-europea-nazionale: la Convenzione di Aarhus definisce i pilastri dell’accesso, partecipazione e tutela giurisdizionale come precondizioni per la democrazia ambientale; la Direttiva 2003/4/CE impone obblighi di accesso generalizzato e di diffusione progressiva delle informazioni ambientali; la disciplina nazionale (D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195) recepisce tali principi adattandoli al sistema italiano, con conseguenze operative per la trasparenza attiva. Sul piano costituzionale e sistemico, il progetto intende verificare il nesso tra il principio di sussidiarietà orizzontale, amministrazione condivisa e tutela della democrazia rappresentativa — in dialogo con le coordinate interpretative della Corte costituzionale sulla centralità del Terzo settore e sulle forme di collaborazione pubblico-privato (Corte cost. sent. n. 131/2020) — per valutare se e come il diritto all’informazione rafforzi la partecipazione deliberativa senza erodere il ruolo delle istituzioni rappresentative. Particolare attenzione sarà dedicata, altresì, alle esperienze di gestione e di parchi e aree naturali protette, che rappresentano un laboratorio privilegiato per osservare l’intreccio tra accesso alle informazioni, processi decisionali inclusivi e amministrazione (condivisa) dei beni ambientali. In tali contesti, la disponibilità di dati ambientali accurati e fruibili costituisce prerequisito per garantire la legittimità dei piani di gestione, la responsabilizzazione degli attori locali e il bilanciamento tra tutela ambientale, valorizzazione socioeconomica e partecipazione civica. Sommario 1. Dalla democrazia diretta all’amministrazione condivisa: la dimensione costituzionale della governance ambientale. &#8211; 2. Dal principio di sussidiarietà alla gestione dei beni comuni. &#8211; 3. La Corte Costituzionale e la valorizzazione della sussidiarietà orizzontale verso l&#8217;amministrazione condivisa: la sentenza n. 131/2020. &#8211; 4. Amministrazione condivisa e tutela delle aree protette. &#8211; 5. Il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni ambientali come pilastro dell’amministrazione condivisa. Scarica l&#8217;articolo della Rivista Labsus Ricerche per leggere interamente questo contributo. Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/lamministrazione-condivisa-come-paradigma-costituzionale-di-governance-partecipativa-nella-tutela-ambientale/">L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’articolo di Bruna Pellicanò, dal titolo “L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di <em>governance </em>partecipativa nella tutela ambientale”, è uno dei contributi raccolti con la<em> call for papers</em> sul tema della “<em>Democrazia e amministrazione condivisa</em>“.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Abstract</h4>
<p style="text-align: justify;">Il progetto intende analizzare il ruolo del diritto d’accesso alle informazioni ambientali come strumento per la promozione della democrazia partecipativa e della tutela ambientale, con particolare attenzione alla complementarità tra accesso all’informazione e pratiche di amministrazione condivisa. L’effettività del diritto di accesso non è solo un mezzo strumentale per la protezione ambientale, ma un fattore costitutivo della qualità del dibattito pubblico e della legittimazione delle decisioni amministrative: l’informazione ambientale, resa in forma proattiva e accessibile, abilita la cittadinanza attiva a partecipare in modo informato ai processi di cura dei beni comuni e a esercitare forme di controllo sociale e giurisdizionale. L’analisi normativa prende avvio dalla triangolazione internazionale-europea-nazionale: la Convenzione di Aarhus definisce i pilastri dell’accesso, partecipazione e tutela giurisdizionale come precondizioni per la democrazia ambientale; la Direttiva 2003/4/CE impone obblighi di accesso generalizzato e di diffusione progressiva delle informazioni ambientali; la disciplina nazionale (D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195) recepisce tali principi adattandoli al sistema italiano, con conseguenze operative per la trasparenza attiva. Sul piano costituzionale e sistemico, il progetto intende verificare il nesso tra il principio di sussidiarietà orizzontale, amministrazione condivisa e tutela della democrazia rappresentativa — in dialogo con le coordinate interpretative della Corte costituzionale sulla centralità del Terzo settore e sulle forme di collaborazione pubblico-privato (Corte cost. sent. n. 131/2020) — per valutare se e come il diritto all’informazione rafforzi la partecipazione deliberativa senza erodere il ruolo delle istituzioni rappresentative. Particolare attenzione sarà dedicata, altresì, alle esperienze di gestione e di parchi e aree naturali protette, che rappresentano un laboratorio privilegiato per osservare l’intreccio tra accesso alle informazioni, processi decisionali inclusivi e amministrazione (condivisa) dei beni ambientali. In tali contesti, la disponibilità di dati ambientali accurati e fruibili costituisce prerequisito per garantire la legittimità dei piani di gestione, la responsabilizzazione degli attori locali e il bilanciamento tra tutela ambientale, valorizzazione socioeconomica e partecipazione civica.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Sommario</h4>
<p style="text-align: justify;">1. Dalla democrazia diretta all’amministrazione condivisa: la dimensione costituzionale della <em>governance</em> ambientale. &#8211; 2. Dal principio di sussidiarietà alla gestione dei beni comuni. &#8211; 3. La Corte Costituzionale e la valorizzazione della sussidiarietà orizzontale verso l&#8217;amministrazione condivisa: la sentenza n. 131/2020. &#8211; 4. Amministrazione condivisa e tutela delle aree protette. &#8211; 5. Il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni ambientali come pilastro dell’amministrazione condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Scarica l&#8217;<a href="https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2025/12/Labsus_Bruna-Pellicano.pdf" target="_blank" rel="noopener">articolo</a> della Rivista Labsus Ricerche</strong> per leggere interamente questo contributo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Immagine di copertina: Susan Q Yin su Pixabay</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2025/12/lamministrazione-condivisa-come-paradigma-costituzionale-di-governance-partecipativa-nella-tutela-ambientale/">L’amministrazione condivisa come paradigma costituzionale di governance partecipativa nella tutela ambientale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
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