Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1

 

ARTICOLO 7

Sviluppo civile e sociale

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l’obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l’altro:

a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;

b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene ell’adempimento della sua funzione sociale;

c) favorisce l’integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;

d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all’estero e le loro associazioni e comunità;

e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;

f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;

g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;

h) promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;

i) incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l’aggregazione sociale;

l) favorisce l’iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d’interesse generale;

m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;

n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l’incremento dei livelli occupazionali;

o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

 

ARTICOLO 16

Potestà amministrativa

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l’esercizio unitario ai fini dell’efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;

b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province, ai Comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all’idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;

c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b);

d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse.

3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.

4. Promuove l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in particolare attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le comunità di arcipelago.

5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell’esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale.

ARTICOLO 56

Società ed altri enti privati a partecipazione regionale

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.

3. La Regione è rappresentata nell’assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia da lui delegato.