Approvato in seconda lettura il 12 settembre 2006

ARTICOLO 2

I principi

1. La Regione è autonoma nell’unità della Repubblica, nata dalla Resistenza dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.

2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.

3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.

4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.

5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

ARTICOLO 1

La sussidiarietà

1. La Regione sostiene e valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.

2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l’associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all’attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

ARTICOLO 11

La concertazione

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all’ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell’ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.

2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell’associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

ARTICOLO 12

La partecipazione

1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’Abruzzo anche se vivono all’estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all’estero e ne assicura l’effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all’estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l’esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l’effettività.

2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.

3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l’Albo Regionale della Partecipazione, prevede l’istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all’Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.

4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all’interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.

7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 1 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

ARTICOLO 56

L’istituzione di Enti e Aziende

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l’attività amministrativa.

2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.

3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.

4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.

5. L’istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

6. L’esercizio di funzioni da parte di Commissari all’interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

ARTICOLO 57

Le partecipazioni societarie

1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.

2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all’atto costitutivo e allo statuto sociale.

3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale