Approvata il 22 dicembre 2003

ARTICOLO 5

Sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

2. La Regione in attuazione del principio di sussidiarietà verticale conferisce ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, tutte le funzioni ed i compiti che non richiedono l’esercizio unitario, anche incentivando l’esercizio associato delle funzioni, sulla base dei criteri di differenziazione ed adeguatezza.

3. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione e le attività delle associazioni di volontariato.