Approvato dalla Commissione per lo Statuto il 6-7 agosto 2004

ARTICOLO 12

1. La Regione informa la propria attività al rispetto dell’autonomia dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro forme associative, applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle funzioni e valorizzando il principio di responsabilità politica e amministrativa dei diversi livelli di governo locale.

2. La Regione riconosce e valorizza le autonomie funzionali e favorisce l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

(…)

ARTICOLO 18

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.

2. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro esprime parere obbligatorio: sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo; sulle proposte di piani e programmi regionali di carattere economico-sociale. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro può formulare inoltre, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La legge regionale disciplina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Il Regolamento disciplina i rapporti fra il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e il Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro esercita, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge regionale istitutiva, l’iniziativa legislativa regionale.

ARTICOLO 19

1. La Regione fonda la sua azione di governo sul rispetto dei principi di partecipazione, di trasparenza, di sussidiarietà, di efficienza e di adeguatezza.

2. La Regione assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali, delle categorie produttive e professionali.

3. La Regione favorisce la concertazione con le rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche.