Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale
ARTICOLO 1
Finalità  e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e
con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà  di
cui all’articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante
del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di
giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello
produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per
l’ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire
acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con
quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 2
agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la
solidarietà  internazionale e la pace).
3. Per le finalità  di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i
prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto
delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo
sviluppo in Liguria.
ARTICOLO 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al
commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore
equità  nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori
condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in
via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra
tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli
garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo
al momento dell’ordine;
c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle
condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella
retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo
sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a
carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia
della qualità  dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore,
sia delle condizioni di vita della comunità  locale;
e) il rispetto dell’ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
ARTICOLO 3
Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione
dell’Elenco regionale
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente, l’Elenco
regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. Sono iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1 i soggetti non
aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che
operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del commercio
equo e solidale, e specificatamente:
1) IFAT (International Fairt Trade Association) e AGICES (Associazione
Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), in quanto enti più
rappresentativi del settore a livello internazionale e nazionale;
2) altre organizzazioni in possesso dei requisiti stabiliti con il
provvedimento di cui all’articolo 8 ovvero previste da normative nazionali;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso
dell’accreditamento rilasciato dagli enti di cui alla lettera a);
c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale
attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a FLO
(Fairtrade Labelling Organizations International).
3. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i
soggetti iscritti nell’Elenco regionale di cui al comma 1.
4. I requisiti e le modalità  di iscrizione nell’Elenco sono stabiliti con
il provvedimento di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 4
Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una
delle seguenti modalità :
a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e
solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera c), attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.
ARTICOLO 5
Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità  di cui all’articolo 1:
a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione,
mirate a diffondere la realtà  del commercio equo e solidale e ad accrescere
nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di
consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma gli effetti
sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole,
finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle
scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle
opportunità  offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
c) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i
volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene la fiera del commercio equo e solidale e le
giornate del commercio equo e solidale di cui agli articoli 6 e 7;
e) promuove e sostiene la creazione sulla rete Internet di un portale
regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in
materia di commercio equo e solidale;
f) concede alle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui
all’articolo 3, nei limiti del regime ” de minimis ” , finanziamenti a fondo
perduto fino a un massimo del 4 per cento delle spese ammissibili relative a
investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento
dell’attività  dell’organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede,
acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e
solidale nell’ambito delle attività  degli enti pubblici, nel pieno rispetto
delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. Le misure regionali in materia di incentivi al commercio possono
prevedere criteri di priorità  a favore delle organizzazioni iscritte
nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 6
Fiera del commercio equo e solidale
1. La Regione promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi,
una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte
nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 per la promozione e la vendita dei
prodotti del commercio equo e solidale.
ARTICOLO 7
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del
commercio equo e solidale, promuove e sostiene annualmente, con specifici
contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’Elenco
regionale di cui all’articolo 3, una o più giornate del commercio equo e
solidale, quale momento di incontro tra la comunità  ligure e la realtà  del
commercio equo e solidale.
ARTICOLO 8
Provvedimento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento attuativo, individua:
a) i requisiti e le modalità  di iscrizione nell’Elenco di cui
all’articolo 3, unitamente alle ipotesi di sospensione e revoca, nonché le
modalità  di funzionamento dello stesso;
b) i criteri, le modalità  attuative ed i beneficiari degli specifici
interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7;
c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.
ARTICOLO 9
Norma in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in
conformità  alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
ARTICOLO 1
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
a) prelevamento di euro 2., in termini di competenza e di cassa
dall’U.P.B. 18.17 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione
di euro 2., in termini di competenza e di cassa all’U.P.B.
15.12 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 27;
b) prelevamento di euro 1., in termini di competenza e di cassa
dall’U.P.B. 18.27 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione
di euro 1., in termini di competenza e di cassa all’U.P.B.
15.22 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 27.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.