coinvolgere l ' anziano sia nella cura della sua persona sia nella cura della cosa pubblica rendendolo a tutti gli effetti un cittadino completo

La presente legge valorizza il ruolo della persona anziana attraverso politiche tese al suo inserimento nella società  evitando cosìfenomeni, sempre più frequenti, di emarginazione e discriminazione; cosìcome indicato nelle finalità  all’articolo uno. Si tratta di un programma capillare che riguarda tutti i settori della vita pubblica dove il tempo libero diventa uno spazio utile per la partecipazione attiva. Il coinvolgimento degli anziani nelle politiche pubbliche garantisce il mantenimento di un ruolo attivo e la possibilità  di sentirsi protagonisti anche dopo aver terminato l’attività  lavorativa, conservando cosìun contatto costante con le attività  promosse sul territorio. Sia per i giovani che per gli anziani la volontà  è quella di creare un legame con la cittadinanza tutta: la regione Liguria infatti ha presentato una legge parallela a questa, la legge regionale numero 6 del 9 aprile 29 per la promozione delle politiche per giovani e minori, incentivandone la partecipazione alla vita sociale. Se il coinvolgimento dei giovani rimane un desiderio costante e necessario per il loro inserimento nella vita pubblica, la volontà  di mantenere un contatto reale con gli anziani e la necessità  di formalizzarlo attraverso una legge, appare ancora più importante perché spesso questa categoria corre il rischio di essere dimenticata. La presente legge regionale promuove la formazione permanente e sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità  connesse alla modernità , promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l’invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita, stipulando accordi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e Aziende sanitarie locali. L’impegno promosso dalla regione Liguria quindi, coinvolge l’anziano sia nella cura della sua persona sia nella cura della cosa pubblica rendendolo a tutti gli effetti un cittadino completo dove l’invecchiamento non è più passivo, bensìattivo. Come detto dal vicepresidente della Regione Liguria "Bisogna occuparsi degli anziani non solo quando necessitano di cure e assistenza, ma occorre promuovere iniziative e azioni per migliorare la loro qualità  di vita anche quando sono ancora persone attive ” .

ARTICOLO 1
(Finalità )

1. Con la presente legge la Regione intende valorizzare la persona
anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto
l’arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di
senso per sé e per la comunità  di appartenenza.
2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli
anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni
persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.
3. La Regione intende altresìcontrastare tutti i fenomeni di esclusione
e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano
gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

ARTICOLO 2
Programmazione ed interventi
1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con la normativa regionale
di settore, persegue le finalità  della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.
2. La Giunta regionale emana indirizzi affinché, attraverso gli atti programmatori previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l’applicazione della presente legge.
3. La programmazione degli interventi è inserita all’interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di durata triennale, di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 maggio 26, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

ARTICOLO 3
Formazione permanente
1. La Regione individua nell’educazione e nella formazione lungo tutto l’arco della vita una modalità  fondamentale per vivere da protagonisti la longevità  ed in particolare:
a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell’anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione;
c) valorizza e sostiene le attività  delle Università  Popolari a favore della terza età , comunque denominate, tese all’educazione non formale in diversi campi del sapere;
d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche, tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.
2. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità  connesse alla modernità  ed, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a:
a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già  in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell’impegno civile e della cittadinanza attiva;
b) ridurre il digital divide e conoscere i servizi della rete informatica;
c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici ed artistici.

ARTICOLO 6
Cultura e turismo sociale
1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Liguria, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l’accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all’esterno della Regione stessa.
2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività  culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità  ligure, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

ARTICOLO 7
Impegno civile
1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunità  locale, anche attraverso l’impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell’invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità  e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia.
3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani possono essere promossi dagli Enti locali e realizzati da Enti del Terzo Settore, devono essere finalizzati al bene della comunità  e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n.15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 24, n. 3 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti.
5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.