Cambia e integra norme riguardanti le cooperative sociali, il servizio civile, l’integrazione socio-sanitaria… Ma soprattutto interviene sulla l.r. 3 del 24 cioè la 'Disciplina delle associazioni di promozione sociale', e sulla l.r. 15 del 1992 ovvero la 'Disciplina del volontariato'. Proprio da queste due modifiche, emerge la forte volontà di semplificare gli iter burocratici per l’associazionismo e l’iscrizione agli albi di volontariato (rispettivamente agli articoli 11 e 13 della norma in esame).
Per promuovere diffusamente la cooperazione sociale, la regione Liguria prevede infatti che l’iscrizione al registro del volontariato sia ovviamente aperta alle associazioni a carattere regionale, ma venga estesa anche alle articolazioni territoriali autonome. In questo modo si garantisce una piena valorizzazione delle risorse e dei contributi provenienti dal livello locale. Si coinvolgono e si responsabilizzano cosìi servizi territoriali (che sono poi quelli percepiti come più vicini dai cittadini), riportandoli al centro. Infine, per assicurare pluralità e varietà , si facilita la vita delle associazioni neonate, prevedendo che quelle costituite da meno di un anno non siano tenute ad allegare alla richiesta di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell’attività svolta.
Se addirittura i primi sette articoli si occupano della disciplina delle cooperative sociali, neanche l’aspetto economico dell’associazionismo viene trascurato: gli articoli 15, 16 e 17 riguardano infatti contributi e finanziamenti da parte della giunta regionale, certificazione delle spese e bilancio.
Ecco gli articoli più importanti della l.r. 47/29:
Articolo 1
(Inserimento dell’articolo 14 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di
attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche
ed integrazioni)
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il
seguente:
” Articolo 14 bis
(Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi)
1. La Regione Liguria e gli Enti del Settore regionale allargato, come individuati ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 26, n. 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria
26)) possono riservare annualmente alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma
2, lettera b), una quota dell’importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture
di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 della l. 381/1991. Le
modalità di affidamento e le relative quote percentuali sono definite annualmente con
legge collegata alla finanziaria regionale.
2. La Regione può promuovere e sostenere gli Enti locali e gli altri enti pubblici
infraregionali, compresi quelli economici, che riservano quote dell’importo complessivo
degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 5 della l. 381/1991. ” .
Articolo 2
(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituita dalla seguente:
” d) concessioni ad enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitale
a partecipazione pubblica, di contributi o finanziamenti agevolati finalizzati a favorire
l’affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 5 della l. 381/1991; ” .
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 23/1993, è inserita la seguente:
” d bis) contributi a favore di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
l. 381/1991 che assumono soggetti deboli o a rischio di emarginazione sociale segnalati dai
Distretti sociosanitari, anche al di fuori delle categorie indicate nell’articolo 4 della legge
stessa. ” .
3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della l. r. 23/1993, è sostituita dalla seguente:
” c) contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro
forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali; ” .
Articolo 3
(Modifica dell’articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
” 4. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d) gli enti
pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitale a partecipazione pubblica,
che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative
sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). I contributi ed i finanziamenti agevolati non
possono superare la misura del venti per cento del corrispettivo previsto da tali convenzioni e
sono determinati proporzionalmente al numero degli insediamenti lavorativi delle persone
svantaggiate effettuati in virtù delle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono avere durata
pluriennale e prevedere la verifica ed il monitoraggio sugli inserimenti lavorativi effettuati. ” .
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993, è inserito il seguente:
” 4 bis. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo15, comma 2, lettera d bis), le
cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) per nuove assunzioni dei soggetti
indicati all’ articolo 15, comma 2, lettera d bis). ” .
3. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993, la parola ” triennali ” è sostituita dalla
seguente: ” pluriennali ” .
Articolo 4
(Modifica dell’articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni le
parole ” consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano, ” sono sostituite dalle seguenti:
” FI.L.S.E. S.p.A. ” .
Articolo 5
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. L’articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
” Articolo 18
(Fondi a sostegno della cooperazione sociale)
1. La Giunta regionale può istituire fondi di rotazione, la cui gestione è affidata a FI.L.S.E.
S.p.A., a favore delle cooperative sociali e loro consorzi al fine di sostenere:
a) gli interventi di cui all’articolo 16, comma 8;
b) i finanziamenti a breve termine volti allo smobilizzo dei crediti diretti ed indiretti
verso la Pubblica Amministrazione;
c) gli interventi per il consolidamento della struttura finanziaria e la capitalizzazione.
2. La Giunta regionale può istituire fondi per finanziare le iniziative previste dall’articolo
15. ” .
Articolo 6
(Inserimento dell’articolo 19 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito
il seguente:
” Articolo 19 bis
(De minimis)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi nell’ambito del regime ” de
minimis ” di cui alla vigente normativa comunitaria. ” .
Articolo 7
(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituita dalla seguente:
” a) l’Assessore delegato competente, che la presiede; ”
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1993, è abrogata.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1993 è sostituita dalla seguente:
” c) il Dirigente della struttura regionale competente; ”
4. Le lettere h), i), l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1993 sono abrogate.
5. Il comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 23/1993 è abrogato.
Articolo 11
(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 3/24 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 3/24 e successive modifiche ed
integrazioni, sono inseriti i seguenti:
” 3 ter. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere
regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali
autonome. A tal fine l’istanza di iscrizione è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni
territoriali.
3 quater. Le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 in possesso dei
requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previo parere positivo dell’Osservatorio,
da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende
acquisito.
3 quinquies. Le associazioni di promozione sociale costituite da meno di un anno non sono
tenute ad allegare all’istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione
dell’attività svolta. ” .
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 3/24 la parola ” annuale ” è sostituita dalla
seguente: ” biennale ” .
Articolo 12
(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 3/24 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/24 le parole ” in forma attualizzata ” sono
sostituite dalle parole ” attraverso l’utilizzo di un apposito fondo ” .
Articolo 13
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del
volontariato) e successive modifiche ed integrazioni)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed
integrazioni sono inseriti i seguenti:
” 3 bis. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato a carattere
regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali
autonome. A tal fine l’istanza di iscrizione disciplinata al comma 1 è corredata dall’elenco
delle rispettive articolazioni territoriali.
3 ter. Le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al
Registro regionale delle associazioni di volontariato entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, previo parere positivo dell’Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito.
3 quater. Le associazioni di volontariato costituite da meno di un anno non sono tenute
ad allegare all’istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell’attività
svolta. ” .
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/1992 le parole ” di ogni anno ” sono sostituite
dalle seguenti: ” ogni due anni ” .
Articolo 15
(Inserimento del comma 4 quinquies dell’articolo 21 della legge regionale 24 maggio 26, n.
12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche
ed integrazioni)
1. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 21 della l.r. 12/26 e successive modifiche ed
integrazioni è inserito il seguente:
” 4 quinquies. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri
uniformi in materia di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona volti ad
assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei
valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio. ” .
Articolo 16
(Modifica dell’articolo 56 della l.r. 12/26 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Il comma 6 dell’articolo 56 della l.r. 12/26 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
” 6. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati
ad opere sociali devono garantire, anche con autocertificazione, che l’attività ivi svolta si
mantenga secondo le finalità sociali per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo
maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per
motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella
originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese
sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure
fissate dalla Giunta. ” .
Articolo 17
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 29, n. 6 (Promozione delle
politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni)
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 6/29 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
” 4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati
alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che
l’attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni,
pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il
mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una
finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a
presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il
contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta. ” .