Volontariato e polizia locale

La collaborazione dei volontari con la polizia locale avviene in occasione di eventi e attività  organizzative.

In accordo col principio di sussidiarietà, all’art. 31 del testo si legge che la Regione favorisce la partecipazione dei soggetti associativi rappresentativi di interessi collettivi al processo di individuazione delle priorità d’azione, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

Di particolare interesse risulta l’art. 8 della legge 31/8, che prevede l’utilizzo di forme di volontariato. Il legislatore ligure ha, quindi, già da tempo previsto la collaborazione delle forze di polizia con le associazioni di volontariato. A differenza di quanto previsto dal decreto legge «anti – stupri» recentemente approvato dal Governo italiano, però, i volontari vengono coinvolti soltanto in occasione di eventi civili, religiosi o ludico-sportivi. Il contributo dei cittadini, rigorosamente privi di armi e dotati di divise differenti da quelle della polizia locale, si riferisce infatti al solo livello organizzativo. Sempre secondo tale legge regionale, inoltre, i volontari vengono individuati dalle amministrazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle associazioni di volontariato.

Essi sono tenuti a possedere i requisiti necessari per l’impiego presso le pubbliche amministrazioni, quali l’onorabilità, l’assenza di condanne per delitti non colposi o di una precedente espulsione dalle forze armate. Secondo il decreto legge del 2 febbraio scorso, i sindaci possono avvalersi dell’aiuto di associazioni di cittadini, anch’essi non armati, nel controllo del territorio. I partecipanti alle «ronde» avranno il compito di avvisare le forze dell’ordine in caso avvistino situazioni sospette o pericolose. A differenza di quanto previsto dalla legge regionale ligure, però, il decreto indica in ex agenti ed ex militari i soggetti privilegiati della scelta dai parte dei sindaci.

La legge ligure presenta, insomma, una partecipazione differente da quella «sicurezza partecipata» di cui ha parlato al «Corriere della Sera» il capo della Polizia Manganelli proprio in riferimento alle misure prese dal Governo.

Il testo della legge


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117,
comma 2, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i
requisiti essenziali di uniformità per l’organizzazione e lo svolgimento, da
parte dei Comuni e delle Province, anche in forma associata o per delega alle
Comunità Montane, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite
strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia
provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine
polizia locale, al fine di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio
regionale.
2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per
quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge,
in attuazione dell’articolo 118, comma 1, della Costituzione.
3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato
di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla legge
regionale 24 dicembre 24, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di
sistemi integrati di sicurezza).
4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti
locali, nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di
cui all’articolo 8 della l.r. 28/24 così come modificato dall’articolo 31
della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la
sicurezza delle persone e delle comunità.

ARTICOLO 2
Funzioni di polizia locale

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite
dall’articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
sono esercitate dall’insieme coordinato delle strutture di polizia locale
operanti nel territorio della regione.
2. Gli operatori di polizia locale provvedono allo svolgimento delle
funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in
particolare:
a) vigilare sull’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri
provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché
in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di
protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza.
3. Gli operatori addetti alle funzioni di polizia locale, comprese quelle
gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia
giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di
polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le
modalità previste dalla legge dello Stato.
4. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti
per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 3
Principi organizzativi

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i Comuni e
le Province, singoli o associati, istituiscono corpi e servizi di polizia
locale e, con regolamento, nel rispetto delle norme della presente legge, ne
definiscono l’ordinamento e l’organizzazione con modalità tali da garantire su
tutto il territorio di competenza, l’efficienza, l’efficacia e la continuità
operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e
socio-economiche del territorio.
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e
vigilano sull’espletamento delle attività di polizia locale, nell’ambito delle
rispettive competenze.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i
compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove presti servizio un
solo addetto.
4. Qualora gli operatori di polizia municipale siano di numero inferiore
a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l’esercizio delle
funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di
strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in
maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i
giorni dell’anno.
5. Gli operatori di polizia locale prestano servizio in uniforme, salvo
che il regolamento dell’ente o il responsabile della struttura, per
particolari esigenze, non dispongano diversamente.

ARTICOLO 4
Competenza territoriale

1. Gli operatori di polizia locale prestano servizio nell’ambito del
territorio dell’ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall’insieme
degli enti associati.

ARTICOLO 5
Gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia
locale per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il
territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale,
sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all’articolo
13, sono stabilite annualmente:
a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle funzioni e
delle strutture di polizia locale;
b) le risorse da destinare all’incentivazione delle gestioni associate
nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse;
c) le deroghe alle competenze territoriali conseguenti all’attivazione
delle procedure associative.
2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla
condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo
continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni, con priorità
per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture
non dotate di operatori e attrezzature adeguati. Le Province, inoltre, possono
presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla l.r.
28/24, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di
sicurezza nel territorio provinciale.
3. La gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale ovvero
la gestione per delega alla Comunità montana, è definita sulla base di
convenzione tra gli enti interessati.
4. Detta convenzione deve necessariamente prevedere:
a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative
all’esercizio delle funzioni in forma associata;
b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su
criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche
attraverso una centrale operativa unica;
c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale
comprese nell’ambito della gestione associata.
5. Nel caso di gestione associata, l’ambito territoriale di operatività
del corpo di polizia locale è unico e ad esso sono riferite tutte le
disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e
regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

ARTICOLO 6
Organizzazione della polizia locale

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia
locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi
di polizia municipale e provinciale.
2. I Comuni, anche in forma associata, le Comunità montane, per delega, e
le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il
coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con
particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
3. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione, sentito il
Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all’articolo 13, gli
standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in
riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli
operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da
garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio
possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di
polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli
standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della
popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli
altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari
adeguamenti di organico.

ARTICOLO 7
Sicurezza degli operatori di polizia locale

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale,
di cui all’articolo 13, può stabilire gli standard minimi affinché gli
operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

ARTICOLO 8
Utilizzazione del volontariato

1. L’utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente
legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla
legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e
successive modifiche ed integrazioni. Tale utilizzazione è volta a realizzare
una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad
eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.
2. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base
di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e che prestano
servizio nell’ambito della protezione civile, che siano promotori o
collaborino all’organizzazione degli eventi di cui al comma 1, potranno essere
impiegati a condizione che:
a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento
tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia
locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente
individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e
non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi
dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici
uffici;
c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l’accesso
all’impiego presso l’ente locale nonché i requisiti di natura psichica e
fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico
mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle
forze di polizia locale e nazionale.
e) per lo svolgimento, su proposta del Comitato tecnico consultivo di
polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2
dell’articolo 2, abbiano beneficiato dell’offerta formativa della costituenda
Fondazione, di cui all’articolo 24, frequentando specifici corsi di formazione
e aggiornamento.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le
associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai
membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, negli
eventi di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata uniformità sul
territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di
polizia locale, di cui all’articolo 13, le direttive per gli Enti locali
relative all’utilizzo di volontari.

ARTICOLO 9
Servizi per conto di terzi

1. Gli Enti locali possono definire specifiche tariffe per l’esecuzione
di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le
attività della Polizia locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o
esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l’impiego
dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura
imprenditoriale che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
a) attività svolte a domanda o nell’interesse di specifici soggetti;
b) manifestazioni pubbliche.
2. Gli Enti locali possono esentare dal pagamento le attività richieste
dalle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 1
Forme di collaborazione

1. I soggetti di cui all’articolo 1 forniscono alle strutture regionali
competenti e all’Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della
vita dei cittadini di cui all’articolo 2 della l.r. 28/24 ogni
collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni
della presente legge e dei risultati conseguiti.

CAPO II
FUNZIONI DELLA REGIONE

ARTICOLO 11
Indirizzo e coordinamento

1. La Regione, al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni
in materia di polizia locale, ai sensi dell’articolo 118, comma 1 della
Costituzione, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di
sostegno alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori di
polizia locale.
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del
Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all’articolo 13, le
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri per l’accesso e per la relativa formazione iniziale;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di
dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei
parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di
gestione;
d) modulistica uniforme relativa all’esercizio delle funzioni, nonché
altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.
3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione
realizzata anche attraverso il supporto dell’Osservatorio regionale sulla
sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all’articolo 2 della
l.r. 28/24, favorisce l’acquisizione dei dati necessari alle strutture di
polizia locale finalizzati:
a) all’organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla
sicurezza del territorio;
b) all’individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione
integrata del controllo territoriale.
4. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali,
l’istituzione e l’attivazione di un numero telefonico unico per l’accesso alle
centrali operative dei corpi di polizia locale sull’intero territorio
regionale.

ARTICOLO 12
Attività formativa

1. La Regione programma e realizza l’attività formativa e l’aggiornamento
professionale nelle forme previste dalla presente legge.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni degli Enti locali e sentito
il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all’articolo 13,
definisce il fabbisogno formativo per le diverse figure professionali degli
operatori di polizia locale.
3. La Regione si avvale per la realizzazione delle attività di cui ai
commi 1 e 2 della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale”, di cui
agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

ARTICOLO 13
Comitato tecnico consultivo di polizia locale

1. E’ istituito il Comitato tecnico consultivo in materia di polizia
locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della
realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in
materia di polizia locale.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di polizia locale, o
suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;
c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall’UPI;
d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall’ANCI
rispettivamente uno per ogni Provincia;
e) da un esperto designato dalle associazioni professionali;
f) un esperto designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2 devono essere
effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione.
Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il
Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la
metà più uno dei Componenti, salva l’integrazione con il pervenire delle
successive designazioni.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione
dell’assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa
regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al
Comitato.
5. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento
con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte
dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso
l’attività di ricerca dell’Osservatorio regionale per la sicurezza e la
qualità della vita dei cittadini di cui all’articolo 2 della l.r. 28/24.

ARTICOLO 14
Segni distintivi

1. La Giunta regionale disciplina:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze
e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di appartenenza
e della Regione;
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle
funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale;
d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in
conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali
contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili
sull’uniforme;
f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore
dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia
locale;
g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in
dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca
utilizzazione in tutto il territorio regionale;
h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun
ente agli operatori di polizia locale.
2. E’ fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche
costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze
in funzione delle attività svolte.
3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle
forze di polizia e delle forze armate.
4. Le caratteristiche dell’abbigliamento e dei segni distintivi
utilizzati dalle associazioni volontarie e dagli ausiliari del traffico, che
collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di
identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non
ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di
cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro
identificazione ed approvazione nell’ambito delle convenzioni che regolano
l’attività delle associazioni.

ARTICOLO 15
Patenti di servizio

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il
conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell’articolo 139 del
decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e
successive modificazioni, attraverso la stipula di convenzioni con strutture
pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che
pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 24, n. 246 (Regolamento recante
norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato
allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

CAPO III
I CORPI DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 16
Attività di polizia municipale

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia
municipale prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle
seguenti attività:
a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle
violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all’ente
di appartenenza o delegate dalla Regione;
b) attività di polizia stradale, nell’ambito del territorio di
competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia
amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al
controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di
vigilanza sull’attività edilizia;
e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia
giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le
modalità previste dalle leggi dello Stato;
g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai
rispettivi regolamenti;
i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia
municipale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i
giorni dell’anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di
polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo
quanto previsto al comma 4;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree
territoriali omogenee.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano
un’organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli
operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata
dall’Ente locale di appartenenza.
4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri
generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

ARTICOLO 17
Attività di polizia provinciale

1. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine
di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia
amministrativa attribuite alla Provincia;
b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile;
d) attività di polizia stradale, nell’ambito del territorio di
competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza
provinciale.

ARTICOLO 18
Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità
sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale,
si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con altre forme
previste dalla legge:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.
2. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti scegliendoli tra
gli addetti al coordinamento e controllo.
3. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di
cui all’articolo 6, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o
dalla convenzione di cui all’articolo 5 comma 3, per le Comunità montane e le
gestioni associate.

ARTICOLO 19
Comandante di polizia locale

1. Il comandante attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal
Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui
assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna,
della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla
struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia. E’ inoltre
responsabile dell’attuazione degli accordi di cui all’articolo 8 della l.r.
28/24 così come modificato dall’articolo 31 della presente legge, nelle
materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di
vigilanza di cui all’articolo 8.
2. La funzione di comandante è attribuita a personale di comprovata
esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità
dell’ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del
Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale
nell’ambito della propria amministrazione.

ARTICOLO 2
Monitoraggio delle malattie professionali

1. I Comuni e le Province, nell’ambito delle rispettive strutture di
polizia locale, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della
prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di polizia locale.

ARTICOLO 21
Regolamenti di Polizia locale

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo
o del servizio con il quale stabiliscono l’organizzazione e la dotazione
organica, sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni
o frazioni;
c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del
terziario in genere;
f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale
della popolazione;
g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero
di violazioni accertate delle norme;
h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
i) presenza scolastica ed universitaria;
j) presenza di poli ospedalieri;
k) presenza di nodi stradali critici;
l) presenza di attività istituzionali;
m) presenza di campi nomadi;
n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.
2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un
regolamento per l’applicazione dell’articolo 28 del d.lgs. 285/1992 al fine
di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione
di fondi per la previdenza e l’assistenza del personale della polizia locale.

CAPO IV
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 22
Professionalità degli operatori di polizia locale

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata
tramite:
a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione
giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia
amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
b) corsi di aggiornamento periodici.
2. Qualora i regolamenti prevedano che gli operatori di polizia locale
portino l’arma, questi ultimi partecipano, nel rispetto di quanto stabilito
dalle disposizioni statali in materia di porto d’arma, a periodici corsi di
addestramento all’uso dell’arma, consistenti in lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche.

ARTICOLO 23
Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale

1. Al fine di garantire la continuità dell’aggiornamento professionale,
la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui
all’articolo 13, disciplina:
a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali
dei corsi periodici e di prima formazione;
b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all’impiego
in specifici settori operativi;
c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai
responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.
2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver
frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla
lettera a) del comma 1.
3. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche
temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per
almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l’idoneità nelle prove
conclusive di un concorso per operatori di polizia locale, è esonerato dalla
frequenza al corso di formazione di cui al comma 2.

ARTICOLO 24
Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale”

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21
(Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza
istituzionale della Regione), partecipa quale socio fondatore alla
costituzione della Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia
locale” delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la
Fondazione:
a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui all’articolo 25;
b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 25
Finalità della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale”

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola
Interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna regione, deve
perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello,
appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri
omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico –
scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative
sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che
integra “sapere” e “capacità operative”, in un contesto di stretto
collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore
professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità
in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell’ordinato
svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di
ogni comunità;
e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e
internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere
e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali
didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità
di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di
formazione dei formatori;
f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche
nazionali ed estere;
g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o
conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali,
accessorie e connesse all’attuazione delle finalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 26
Ulteriori disposizioni in materia di formazione

1. L’offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi
riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione
nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure
professionali della polizia locale di cui all’articolo 18, comma 1, secondo
quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
lettera b).

ARTICOLO 27
Fondo di dotazione e contributi annuali

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella
misura stabilita dall’atto di costituzione della Fondazione.
2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per
finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente
legge. L’importo del contributo è determinato ai sensi della l.r. 21/1986
compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio
regionale.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 28
Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 6,
comma 3, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima sul
B.U.R.L..
2. L’adeguamento da parte degli Enti locali alla presente legge
costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia
locale.
3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 14, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale
di cui agli allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 4
(Disciplina della polizia locale) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria
in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla l.r. 4/1995.

ARTICOLO 29
Relazione annuale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’assessore regionale
competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente
al Consiglio regionale – Assemblea legislativa in ordine agli interventi
attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

ARTICOLO 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 28, mediante:
a) prelevamento di euro 5.,, in termini di competenza e di cassa,
dall’U.P.B. 18.17 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione
di euro 5., in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 1.12 “Spese
per l’attività di governo”;
b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 1.22 “Politiche
per la sicurezza e la tutela dei cittadini”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

ARTICOLO 31
Modifiche alla l.r. 28/24

1. L’articolo 8 della l.r. 28/24 è così sostituito:

“Articolo 8
(Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia
amministrativa)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui
all’articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di
sussidiarietà, la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e
del territorio regionale;
b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i
Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti
dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d’intesa
con i Comuni interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi
di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d’azione
nell’ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di
politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di
criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso
l’impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo
sociale, della mobilità e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle
segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell’attività di polizia fondati
sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed
il coinvolgimento dei cittadini;
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l’azione coordinata
di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la
violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione
coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i
conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di
vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
f) l’attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze
di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la
Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui
all’articolo 3 della l.r. 28/24, ai fini della promozione e dello sviluppo
degli accordi di cui al presente articolo.
4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di
polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai
Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati,
inoltre, i Prefetti delle quattro Province.”.

ARTICOLO 32
Abrogazioni
1. E’ abrogata la l.r. 4/1995, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e
4 dell’articolo 28 della presente legge.