Infatti modificando radicalmente l’assetto dei rapporti fra cittadini ed amministrazioni cambia anche il modo di operare e l’organizzazione di queste ultime.
La disposizione in cui tale ribaltamento nei rapporti fra cittadini ed amministrazioni è più evidente è l’articolo 118, ultimo comma della Costituzione, ma tale disposizione a sua volta non è altro che il punto di arrivo di un processo, dipanatosi nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, di graduale riconoscimento ai cittadini di un ruolo assai diverso rispetto a quello loro tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento.
Si è trattato di un processo relativamente breve (almeno rispetto ai tempi della burocrazia) cominciato con la legge sul procedimento del 199, che ha aperto il processo decisionale pubblico a tutti i soggetti interessati agli esiti del procedimento.
La legge sul procedimento ha costretto la nostra amministrazione a considerare i cittadini non più soltanto come amministrati, dunque portatori unicamente di bisogni ed esigenze da soddisfare, ma anche come co-amministratori, portatori in quanto tali di informazioni, competenze, interessi di cui l’amministrazione doveva tener conto prima di decidere.
Fondamentale nel processo di ridimensionamento del paradigma tradizionale è stata poi, fra le leggi di riforma degli anni Novanta del secolo scorso, la legge 59/1997, il cui articolo 4, comma 3 riconosce esplicitamente fra i principi fondamentali del nostro ordinamento il principio di sussidiarietà nella sua duplice accezione, verticale ed orizzontale.



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