L’Autore mette in luce come la “storia” del Servizio sanitario nazionale sia stata, sin dall’origine, una “storia tormentata”. Lo scopo perseguito, la piena realizzazione del diritto alla salute sancito all’art. 32 della Costituzione, è stato l’oggetto di numerosi interventi normativi che hanno reso la disciplina della materia particolarmente articolata e a tratti inadeguata.
Il problema principale risiedeva nella concezione del S.s.n. come organizzazione fortemente unitaria e accentrata, non consentendo un riparto di attribuzioni e, soprattutto, di responsabilità.
Con le leggi degli anni 9 si è provveduto a una regionalizzazione dei rapporti nel settore, riservando al piano sanitario nazionale l’individuazione degli obiettivi di salute, e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, lasciando maggior spazio ai programmi regionali, e potenziando il ruolo dei Comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e sociosanitaria.
Con la legge 328 del 2 è stata modificata la prospettiva della disciplina, tracciando un “modello a rete” che favorisce l’iniziativa dei titolari del diritto all’assistenza sociale “sulla base di una progettualità e di una gestione anche differenziata in sede locale”, pur mantenendo un sistema nel complesso unitario.
Tali considerazioni portano l’Autore a considerare che il “percorso” del S.s.n. si è mosso verso l’affermazione del principio di sussidiarietà, tanto verticale, quanto orizzontale, già da prima della riforma del 21. Il nuovo riparto costituzionale delle competenze e la previsione del c.d. federalismo fiscale ne costituiscono la conferma. Alla luce dei presupposti tracciati si sta trasformando la disciplina e il modo di essere della funzione di gestione del servizio “in una prospettiva di adeguamento dell’organizzazione del servizio sanitario alle attese del cittadino-utente”.
L’Autore dà atto della sempre crescente aziendalizzazione delle strutture sanitarie, considerandola però solo una parte della trasformazione in corso. Le strutture private accreditate, secondo i requisiti di qualità richiesti dalle leggi del 1998-1999, si pongono oggi come costitutive del servizio, concorrendo con le strutture pubbliche, e realizzando il principio di sussidiarietà orizzontale.
Per favorire la qualità del servizio complessivo l’Autore auspica l’instaurazione di una concorrenza limitata o programmata, il “riconoscimento di più ampi spazio di scelta dell’utente”, e la previsione di forme di controllo sociale e di valutazione analoghe a quelle previste nel campo delle imprese da svolgere il sede locale, al fine di creare, partendo dal basso, “un sistema integrato e responsabile di prestazioni e servizi alla persona”.
G. PASTORI, Sussidiarietà e diritto alla salute, in Dir. pubbl., 22, 85 e ss.