Al Campidoglio la seconda lezione della "Scuola di sussidiarietà "

"Sviluppare strumenti amministrativi per valorizzare il ruolo della società  civile nel governo dei beni comuni"

“E’ necessario sviluppare strumenti amministrativi per valorizzare il ruolo della società civile nel governare i beni comuni” è quanto ha sostenuto, in apertura dell’incontro, Liborio Iodicello, segretario generale del Comune di Roma e moderatore del dibattito. Il primo passo è partire dal federalismo fiscale, capire come gli Enti locali possano provvedere a loro stessi in un regime di autonomia rispetto allo Stato. Marco Pomarici, presidente dell’Assemblea capitolina, introduce il tema del federalismo fiscale sottolineando che la legge delega per l’attuazione del federalismo ha quasi concluso il suo iter, con l’approvazione di cinque decreti tra cui quello su “Roma capitale” e sul “federalismo fiscale”. “Il sistema attuale è di tipo centralistico, con un gap tra funzioni attribuite agli enti locali e le imposte prefissate (dallo Stato) per gestire queste funzioni, con la conseguente deresponsabilizzazione degli enti locali”, ha osservato l’assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico di Roma Capitale nonché presidente della Commissione parlamentare vigilanza anagrafe tributaria, Maurizio Leo.

Responsabilizzazione degli Enti locali

La legge delega 42 del 5 maggio 29 si pone come nodo cruciale nell’intento di procedere ad una responsabilizzazione degli Enti locali. Questi dovranno essere in grado, infatti, di trovare gli strumenti per finanziare la propria spesa. Il federalismo fiscale pone quattro passaggi da affrontare: individuare i fabbisogni, le funzioni essenziali degli enti stessi (consulta schema di decreto legislativo in allegato); determinare il giusto costo delle stesse; provvedere a questi costi ed, infine, attuare il federalismo demaniale e la lotta all’evasione fiscale. Nel momento in cui vengono individuati i fabbisogni essenziali bisogna provvedere a determinarne il costo; non si può fare più affidamento alla spesa storica, ammoniscono gli esperti. Essa, infatti, si basa sulla spesa dell’anno precedente maggiorata di 1/5. Bisogna, invece, fare riferimento al costo standard (vedi allegato), al corrispettivo giusto del servizio.

Ma come si costituiranno i costi standard? Quale sarà il percorso da seguire? In questo senso agiscono due soggetti: il primo è una società pubblica gestita dall’Agenzia delle entrate; gli enti locali devono collaborare nel rendere trasparenti i ricavi delle proprie azioni, quando ciò avviene l’istituto è messo nelle condizioni di poter determinare il costo giusto dei servizi delle autorità locali. Se ciò non dovesse avvenire la sanzione prevista è il taglio dei trasferimenti; i Comuni sono obbligati a fornire entro 6 giorni gli elementi necessari per quantificare il costo standard. L’Ifel, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’Anci, il secondo soggetto, invece, si pone come strumento di dialogo multilivello e di sostegno del cittadino nell’assolvimento di obblighi tributari (l’Ici e la messa on-line dei regolamenti comunali).

Un altro quesito che richiede una risposta è quello relativo alle risorse, ossia alle modalità di finanziamento dei fabbisogni stessi. “Gli Enti locali potrebbero finanziarsi attraverso i tributi degli immobili”, prosegue Leo. Infatti nel momento in cui le autorità locali dovessero dimostrarsi in deficit d’ossigeno, potrebbe intervenire lo Stato come una sorta di stanza di compensazione a fornire le risorse necessarie per riprendere a respirare.
“Perché, non bisogna dimenticare – ricorda lo stesso Leo – che esiste sia il federalismo solidale che quello competitivo. Nel primo caso si registra l’intervento dello Stato in aiuto agli Enti locali, mentre, nel secondo sono gli Enti stessi che gestiscono le risorse”.

Il primo decreto attuativo della legge delega 42/29 ha riguardato il federalismo demaniale (1) e la necessità da parte dello Stato di individuare i beni che vengono trasferiti agli enti e Comuni (leggi articolo di Luca Antonini professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pavia in allegato). Bisogna riallocare a livello locale quei beni che meglio possono essere gestiti dagli Enti stessi nell’interesse generale e in vista del bene comune; questo il significato del decreto secondo gli esperti.

Nello spirito dell’articolo 119 della Costituzione, nella piena autonomia finanziaria, gli Enti locali potranno recuperare risorse anche attraverso la lotta all’evasione fiscale (guarda il rapporto Agenzia Entrate 29). Infatti il cosiddetto “di più” non sarà più compartecipato con lo Stato, ma potranno essere gli enti stessi a recuperare il gettito aggiuntivo, rimarcano gli esperti.

Co-governance multilivello?

E’ intervenuto anche Antonio Greco, docente di diritto pubblico dell’Università di Padova che ha illustrato l’importante ruolo che si profila per gli enti locali alla luce del principio di sussidiarietà sia verticale (rapporto tra i livelli di governo) che orizzontale (rapporto Stato- cittadini).

“In un ordinamento plurilivello come il nostro non si può separare il principio della sussidiarietà dal federalismo”, esordisce Greco. E’ con la riforma del titolo V della Costituzione che si introduce il principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale nel nostro ordinamento. Fino a quel momento, però, nell’articolo 2 della Costituzione si era fatto implicitamente riferimento a tale principio, secondo un concetto di antropologia positiva. “Il cittadino – prosegue Greco – non è più stimato come un limite all’azione statale ma come una risorsa (…) il principio personalista-pluralista emerge come una sorta di terza via tra la governance statalista e quella liberista”.

Greco affronta, quello che definisce, il nodo cruciale della questione, ovvero: come le azioni delle amministrazioni locali possono essere serventi al principio di sussidiarietà. Riporta l’esempio del settore dell’istruzione e della formazione con il caso dei voucher. La legge 42/29, infatti, a detta dello studioso, può favorire iniziative del genere, politiche sociali e di welfare.

Un nuovo modo di amministrare che coinvolgerà la classe politica, deve basarsi sul principio del "fallimento politico", ribadisce Greco. Cosa significa? "Gli amministratori – spiega – che fanno fallire società non possono ricandidarsi, secondo il principio espresso nella legge 42/29". Per cui attraverso tale concetto di responsabilità le amministrazioni stesse dovranno agire nell’interesse generale e attraverso politiche multilivello di co-governance.
Da questa seconda lezione scaturisce l’esigenza di un recupero di responsanbilità delle amministrazioni declinata tanto nell’accezione fiscale quanto in quella più strettamente sociale. Il fil rouge, dunque, della seconda lezione ha insistito sull’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nelle politiche fiscali degli enti stessi (guarda il programma aggiornato in allegato).

(1) Cfr. Luca Antonini, in Federalismi.it, Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/29: Il federalismo demaniale, 3 dicembre 29. Nel corso del dibattito ampio spazio è stato dedicato al tema del federalismo demaniale; si è detto, a più riprese, che esso non va inteso come una "scatola vuota" ma diventa l’input per la valorizzazione dei beni. Per questo è necessario, sottolineano gli studiosi, emanare D.P.C.M. diretti a individuare i beni da trasferire a titolo non oneroso (come prevede l’art. 19 della legge 42/29) "disponendo che l’Ente territoriale richiedente sia tenuto a garantire la massima ‘valorizzazione funzionale’".



ALLEGATI (1):